Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2024
Modifica ed integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, con riconversione a biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Azienda agricola "Canella Giancarlo". Comune di Porto Tolle (RO). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, con riconversione a biometano, rilasciata all’azienda agricola “Canella Giancarlo” (CUAA CNLGCR61S08C967N), con sede legale in via Terracini, 41 – Comune di Porto Tolle (RO) e operativa in via Ca’ Mello 51, medesimo Comune, con DGR n. 1491 del 17 giugno 2008 e ss.mm. e ii. (DGR n. 3169 del 14 dicembre 2010 e Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 256 del 29 giugno 2023).
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta regionale, in attuazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con DGR dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.
Con la DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.
Con la DGR n. 453/2010, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 3 ottobre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e ss. mm. e ii., ha rideterminato i regimi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.
In particolare il D.Lgs. n. 28/2011 stabilisce la competenza comunale per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 e secondo le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.
Con DGR n. 1491 del 17 giugno 2008e ss. mm. e ii. (DGR n. 3169 del 14 dicembre 2010 e Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 256 del 29 giugno 2023) l’azienda agricola “Canella Giancarlo” (CUAA CNLGCR61S08C967N), con sede legale in via Terracini, 41 – Comune di Porto Tolle (RO) e operativa in via Ca’ Mello 51, medesimo Comune, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Porto Tolle (RO), di un impianto di produzione di energia, della potenza elettrica netta di 999 kWe, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
Con la medesima DGR n. 1491/2008 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.” ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento e alla rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica, nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata “Az. agr. Canella”, e il punto di connessione su linea MT esistente “verso cab. Idr. Cà Dolfin”, su terreni censiti al catasto del Comune di Porto Tolle (RO), sezione unica, foglio 39, mappali nn. 37, 94, 337 e 515 compreso attraversamento strada comunale denominata “via Centro”.
Il 26 febbraio 2009 l’impianto di produzione di energia assentito all’azienda agricola “Canella Giancarlo” è entrato formalmente in esercizio.
Con DGR n. 3169/2010 è stata autorizzata una variante alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biogas, già in esercizio ai sensi della DGR n. 1491/2008.
In data 30 marzo 2023 il Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico ha presentato richiesta di modifica ed integrazione dell’autorizzazione unica finalizzata alla riconversione alla produzione di biometano dell’impianto autorizzato con la citata DGR n. 1491/2008 e ss. mm. e ii., esercitando la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 28/2011, di optare, in alternativa al procedimento comunale, per il procedimento unico di competenza regionale, prevedendo in sintesi (Allegato A):
Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, acquisita la documentazione utile a indire la Conferenza di servizi in data 26 luglio 2023, ha avviato la procedura in modalità asincrona, richiedendo contestualmente alcune integrazioni alla documentazione di progetto presentata.
Soltanto in data 19 ottobre 2023 gli Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento hanno ricevuto la documentazione completa di progetto, necessaria per la valutazione dello stesso e per l’espressione del parere o delle osservazioni e prescrizioni di propria competenza.
Con successiva nota del 1° dicembre 2023, l’Amministrazione procedente comunicava a tutte le Amministrazioni e Enti pubblici interessati l’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti interessati da specifico endoprocedimento e trasmetteva il documento prescrittivo, aggiornato con il contributo degli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi.
A seguito del ricevimento dei pareri e delle osservazioni espressi in esito all’istruttoria della Conferenza di servizi, l’ultimo dei quali pervenuto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 22 novembre 2023, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto della completezza della documentazione di progetto, nonché dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di riconversione dell’impianto da parte della pubblica amministrazione interessata, avviando le procedure per concludere il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere all’azienda agricola “Canella Giancarlo”, una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, in quanto:
Inoltre il responsabile del procedimento regionale ha accertato, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali sarà realizzato l’impianto di produzione di biometano e del relativo metanodotto di collegamento alla Cabina ReMi (Comune di Porto Tolle, foglio n. 39, mappali nn. 336, 515, 519, 520, 584, 604, 605), a seguito di deposito agli atti istruttori di quanto segue:
Allo stesso modo è stato confermato in capo alla società “e-distribuzione SpA”, la disponibilità delle superfici sulle quali è realizzato l’elettrodotto (Comune di Porto Tolle, foglio n. 39 mappali n. 37, 94, 337 e 515), a seguito di:
A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria si provvede ad approvare:
Da ultimo il presente provvedimento autorizzativo determina il venir meno dell’efficacia di quanto autorizzato con la DGR n. 3169/2010 che risulti incompatibile con lo stesso, con decorrenza dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.
La Società istante, con nota del 14 novembre 2023, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal geometra Cristiano Schiavon, iscritto all’Ordine dei Geometri di Padova al n. 3685 e giurata avanti al notaio dott.ssa Emanuela Carrucciu in Padova il 6 novembre 2023, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonchè ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di biometano, pari a euro 540.983,61, da elevare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 726.000,00. Nel corso del procedimento in argomento tale importo è stato confermato come idoneo alla copertura dei costi di dismissione dell’impianto di biometano, nonché di messa in pristino dei luoghi.
Pertanto la società istante, prima dell’inizio dei lavori di costruzione della sezione di produzione di biometano, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un’adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni previste dalla DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e dalla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 (Allegati A e B), ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.
La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta Regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo all’azienda agricola “Canella Giancarlo”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTO il Decreto Legislativo n. 28/2011 in materia di produzione di biometano da fonti rinnovabili;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
VISTA la Legge Regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la DGR n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche;
VISTA la DGR del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale;
VISTA la DGR del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la DGR n. 856 del 15 maggio 2012 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;
VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 ed alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, definendo, al contempo, il “Quarto Pro-gramma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;
VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
VISTA la DGR n. 1491 del 17 giugno 2008 e s. m. e i. (DGR n. 3169 del 14 dicembre 2010);
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro