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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 06 febbraio 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 29 gennaio 2024

Approvazione del documento recante indirizzi per l'utilizzo, da parte delle Farmacie di comunità della Regione del Veneto, di locali, anche esterni alle stesse, per l'erogazione dei servizi sanitari rientranti nella c.d. "Farmacia dei servizi".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il documento in oggetto, recante indirizzi regionali volti a rafforzare il ruolo delle farmacie nell’ambito delle rete assistenziale territoriale a beneficio della cittadinanza, in coerenza, tra l’altro, con l’attuale orientamento normativo che sempre più qualifica le Farmacie come presidi sanitari di prossimità integranti il Servizio Sanitario Nazionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 sono stati individuati, in attuazione dell’art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, i nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, erogabili dalle farmacie pubbliche private convenzionate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); in seguito, e in applicazione di detto Decreto Legislativo, il Ministro della salute ha adottato specifici decreti, di cui si citano, in particolare, il Decreto 16 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 57/2011) che disciplina le prestazioni di prima istanza, riconducibili all’effettuazione di test di autocontrollo quali, ad esempio, la misurazione di glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina etc. e i servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali volti per esempio alla misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della saturazione percentuale dell’ossigeno, della capacità polmonare tramite auto-spirometria o volti all’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele-cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia e il Decreto 16 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 90/2011) che definisce le prestazioni professionali erogabili in farmacia da parte di infermieri e fisioterapisti.

Da allora è stato via via sempre più riconosciuto il ruolo delle Farmacie di comunità nell’ambito della rete assistenziale territoriale. Lo dimostra in tutta evidenza l’evoluzione normativa di settore intervenuta in questi ultimi anni, per effetto della quale sono stati introdotti ulteriori nuovi servizi e ulteriormente valorizzata la figura professionale stessa del farmacista; a tale riguardo si richiamano in particolare:

  • l’Accordo Stato-Regioni 17.10.2019 (Rep. Atti n. 167/CSR) con il quale sono state approvate Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di comunità e la successiva Intesa Stato-Regioni del 30 marzo 2022 (Rep. Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all’estensione della sperimentazione per la remunerazione di prestazioni e funzioni assistenziali presso le Farmacie di comunità ai sensi del sopra richiamato D.Lgs n. 153/2009;
  • l’art. 1, comma 420 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha inserito all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 153/2009, la lettera e-ter) che prevede l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che richiedono il prelievo di sangue capillare;
  • l’art. 2, comma 8-bis del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 che nel novellare da ultimo il succitato D.Lgs n. 153/2009, ha introdotto in via ordinaria e non più emergenziale tra le attività riconducibili alla cd. “Farmacia dei servizi” la somministrazione da parte di farmacisti opportunamente formati di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali e la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, e dall’altra sono stati disposti specifici finanziamenti statali;
  • il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 77 del 23 maggio 2022 che, nell’adottare il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valorizza specificamente l’assistenza di prossimità con il coinvolgimento diretto anche delle Farmacie di comunità, riconoscendone l’importanza delle attività svolte all’interno del servizio farmaceutico, quali la dispensazione del farmaco, la farmacovigilanza e l’erogazione delle prestazioni specifiche della “ Farmacia dei servizi” e qualificandole proprio come presidi sanitari di prossimità integranti il SSN;
  • l’art. 4, comma 7 del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 in materia di termini normativi che, nel modificare l’art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato fino al 31.12.2024 la sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle Farmacie di comunità con oneri a carico del SSN.

Alla luce di quanto sopra riportato ed in considerazione sia del recente orientamento assunto dal Consiglio di Stato (Sentenze n. 2900/2022 e n. 2913/2022) circa l’utilizzo di locali esterni alla farmacia, che di quanto a riguardo previsto dall’art. 4 del Protocollo d’Intesa del 28 luglio 2022 tra il Governo e le Associazioni di Categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 1020 del 16 agosto 2022, si rileva la necessità di fornire indirizzi regionali circa l’utilizzo dei locali della farmacia, anche esterni quindi alla stessa, per lo svolgimento delle attività normativamente previste nell’ambito della “Farmacia dei servizi”, secondo quanto riportato nel documento Allegato A al presente provvedimento, di cui si propone l’approvazione. Detto documento, predisposto dalla competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, è stato condiviso con le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Assofarm, Federfarma Veneto, Farmacieunite) e con la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti nel corso di apposita riunione tenutasi in data 13 settembre 2023, nonché valutato anche a seguito di ulteriori modeste osservazioni, successivamente rappresentate da Federfarma Veneto.

In particolare la facoltà di utilizzo di locali distaccati dai locali di farmacia consentirebbe anche alle farmacie con spazi limitati o nell’impossibilità di annettere locali adiacenti di caratterizzarsi sempre più quali presidi sanitari di prossimità a beneficio della cittadinanza.

Detti indirizzi, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di servizio farmaceutico che prevedono un sistema contingentato delle farmacie a garanzia della relativa presenza capillare, non consentono in ogni caso di svolgere, presso locali esterni, l’attività di dispensazione/vendita di farmaci, parafarmaci e di ogni altro prodotto (es. dispositivi medici, prodotti dietetici, etc.) nonché la richiesta e consegna di preparazioni galeniche e la raccolta e spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche.

Si propone, da ultimo, di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della modifica dell’Allegato A, qualora dovessero intervenire a riguardo determinazioni statali diverse e/o aggiuntive; la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione della presente deliberazione e le Aziende ULSS della relativa attuazione per quanto di propria competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTA la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e s.m.i.;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 16 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”;

VISTO il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”;

VISTO il Decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011);

VISTO il Decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011);

VISTO il Decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA, con particolare riferimento all’art. 8;

VISTO il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 167/CSR) recante Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di comunità;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni 30 marzo 2022 (Rep. Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all’estensione della sperimentazione per la remunerazione di prestazioni e funzioni assistenziali presso le Farmacie di comunità;

VISTA la DGR n. 1020 del 16 agosto 2022 “Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni nelle premesse riportate, il documento recante indirizzi regionali volti a rafforzare il ruolo delle Farmacie di comunità della Regione del Veneto nell'ambito della rete assistenziale territoriale;

3. di approvare, di conseguenza, l'Allegato A "Indirizzi per l'utilizzo di locali da parte delle Farmacie di comunità della Regione del Veneto per l'erogazione dei servizi sanitari rientranti nella "Farmacia dei servizi".", parte integrante del presente provvedimento;

4. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della modifica del documento di cui al punto 3, qualora dovessero intervenire a riguardo determinazioni statali diverse e/o aggiuntive;

5. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente provvedimento;

6. di incaricare le Aziende ULSS di dare attuazione al presente provvedimento per quanto di competenza;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_69_24_AllegatoA_522416.pdf

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