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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 02 gennaio 2024


Materia: Viabilità e trasporti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1607 del 22 dicembre 2023

Determinazioni in merito all'adeguamento dei canoni per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, soggette a concessione regionale, nonché dei diritti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale dei veicoli e trasporti eccezionali. L.R. n. 55/1987, art. 2 e L.R. n. 60/1994, art. 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si incarica il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, quale struttura regionale competente, ad assumere gli atti necessari al fine dell’adeguamento I.S.T.A.T. (Istituto Nazionale di Statistica) dei canoni per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, nonché degli oneri per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, sul territorio regionale, dei veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La L.R. n. 55 del 24 novembre 1987 “Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi” prevede, all’art. 2, che per le occupazioni di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, soggette a concessione regionale, sia dovuto alla Regione un canone, lo stesso definito e stabilito nel medesimo articolato di legge.

In particolare il comma 5, del sopra richiamato articolo, prevede che tale importo sia subordinato ad un aggiornamento da effettuare ogni biennio, con suo relativo arrotondamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni degli indici I.S.T.A.T. sul costo della vita.

Parimenti il D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i., all’art. 10, comma 6, stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali siano soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’Ente proprietario o concessionario della strada.

A tal riguardo, con Legge Regionale n. 60 del 30 settembre 1994, la Regione del Veneto ha provveduto a delegare alle Province le funzioni amministrative al fine della circolazione sul territorio regionale dei trasporti e veicoli in condizione di eccezionalità, mantenendo in capo a se, sentite le Province, la determinazione degli importi dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione nonché il loro relativo aggiornamento, così come disposto dal comma 3 del medesimo articolo, ogni due anni.

Tale aggiornamento, peraltro, a norma dell’art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), va effettuato in misura pari all'intera variazione accertata dall’I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (F.O.I.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della Legge n. 392/1978, verificatasi nel biennio antecedente.

Quanto opportunamente premesso, in considerazione del fatto che l'adeguamento dei sopra richiamati importi, risulta un atto dovuto al fine di ottemperare a previste e specifiche normative di settore, non rilevando a tal riguardo, alcun elemento di discrezionalità né, tantomeno, di indirizzo o volontà da parte dell’organo politico della Giunta regionale, si provvede, anche in un’ottica di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, ad incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, dell’adeguamento, con cadenza biennale, sia dei canoni delle concessioni di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, sia dei diritti dovuti al fine del rilascio dell’autorizzazione alla circolazione, ovvero rinnovo, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità in transito nel territorio regionale, così come disposto dalle richiamate norme di settore.

Resta ferma e impregiudicata invece la possibilità, da parte della Giunta regionale, di poter determinare eventuali nuovi importi in merito ai diritti del rilascio dell’autorizzazione alla circolazione, ovvero rinnovo, per i veicoli eccezionali, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della richiamata L.R. 60/94.

Ne consegue, infine, che il relativo deposito cauzionale, da versare al rilascio degli atti di concessione, fissato in un importo pari all’ammontare del canone annuo, di cui al comma 6, art. 2, della L.R. n. 55/1987, risulterà conseguentemente e fisiologicamente aggiornato come pure gli oneri denominati “diritti d’urgenza” previsti per i trasporti eccezionali nel territorio regionale, di cui all’art. 6 del D.P.R. 31/2013 a modifica dell’art. 14 del richiamato D.P.R. 495/1992, istituiti con D.G.R. 751 del 27 maggio 2014, pari al diritto dovuto per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 81 della Legge n. 392/1978;

VISTO il D.Lgs. n. 285/92 e il relativo regolamento d’attuazione D.P.R. 495/92;

VISTI gli artt. 87, 88, 97 e 98 del D.P.R. n. 616/1977;

VISTO il D.P.R. 31/2013;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 55/1987;

VISTO l’art. 3 della L.R. n. 60/1994;

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 6540/1981, n. 226/81 e n. 2117/83;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012; 

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad assumere gli atti necessari all'adeguamento dei canoni relativi all'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, di cui all’art. 2 della L.R. n. 55/1987, nonché dei diritti dovuti dagli interessati per la circolazione sul territorio regionale dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, a norma dell’art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), in misura pari all'intera variazione, accertata dall’I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (F.O.I.), verificatasi nel biennio precedente;
  3. di dare atto che il deposito cauzionale previsto al fine del rilascio degli atti di concessione, fissato in un importo pari all’ammontare del canone annuo di cui al comma 6, art. 2, della L.R. n. 55/1987, risulta conseguentemente da adeguare alla rivalutazione monetaria I.S.T.A.T.;
  4. di dare atto altresì che il diritto dovuto dagli interessati per il rilascio in urgenza delle autorizzazioni alla circolazione, qualora ricadesse il presupposto di cui all’art. 6 del D.P.R. 31/2013, pari all’onere per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione richiesta, risulta anch'esso da adeguare alla rivalutazione monetaria I.S.T.A.T.;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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