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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 02 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 22 dicembre 2023

Adozione del documento "Allocazione degli spazi per l'attività di acquacoltura in mare (AZA - Allocated Zones for Aquaculture) nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia" ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 ai fini dell'avvio delle procedure per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, ai fini dell’avvio della procedura per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (art. 12, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della DGR n. 545 del 12 maggio 2022), adotta i seguenti documenti: “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA - Allocated Zones for Aquaculture) nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia” ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 e della DGR n. 454 del 1 marzo 2002, la proposta di Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS e la proposta di Format di supporto screening di V.INC.A. redatta ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Viene inoltre prorogato il termine di scadenza delle concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura in favore delle imprese ittiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in essere al 31 dicembre 2020 e in scadenza alla data del 31 dicembre 2023.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

L'articolo 105, comma 2, lettera l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce che sono conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

In relazione a tale conferimento di funzioni, l'articolo 100, comma 2, lettera e), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 stabilisce che la Giunta regionale svolge, tra le altre, le funzioni di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

La Giunta regionale con DGR n. 454 del 1 marzo 2002 ha approvato la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, demandando e confermando in capo alle Unità periferiche del Genio Civile, i compiti di ricevimento delle istanze di concessione, di istruttoria tecnico-amministrativa, di emanazione dei provvedimenti di concessione, di applicazione dei canoni concessori anche, per le competenti Unità periferiche, nel settore del demanio marittimo.

Nella fascia costiera prospiciente il Veneto molte aree del demanio marittimo sono state date in concessione a imprese ittiche allo scopo di esercitare l'attività produttiva di acquacoltura, in relazione ad un importante consolidamento di un segmento produttivo di filiera (molluschicoltura cosiddetta "off-shore") di sicuro interesse nel contesto socio-economico regionale.

In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale con DGR n. 2948 del 25 settembre 2007 ha stabilito specifiche disposizioni integrative in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime a scopo di pesca e di acquacoltura negli spazi del mare territoriale. Tali disposizioni sono state successivamente modificate e integrate con DGR n. 1754 del 1 luglio 2008 e con DGR n. 412 del 24 febbraio 2009 e sono così riassumibili:

  • sono considerate nuove concessioni anche gli incrementi di superficie autorizzati a beneficio di concessioni in essere;
  • le nuove concessioni demaniali ad uso di acquacoltura, possono essere rilasciate a soggetti privati purché site oltre le tre miglia nautiche dalla costa e non in corrispondenza o nell'intorno delle foci fluviali, fatti salvi eventuali ampliamenti di concessioni in essere entro le tre miglia non in corrispondenza o nell'intorno delle foci fluviali;
  • riveste carattere obbligatorio il parere reso dalle competenti Commissioni consultive locali, istituite con DGR n. 3636 del 29.11.2005 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio, alla modifica ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime per attività di pesca ed acquacoltura con esclusione di quelle aventi per oggetto il demanio marittimo interno (lagune); l'istanza di parere rivolta alla competente Commissione consultiva locale deve essere accompagnata dai pareri favorevoli di tutti gli Enti aventi titolo al rilascio di nulla osta, pena l'irricevibilità dell'istanza medesima; il parere della competente Commissione consultiva locale si intende reso favorevolmente decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di parere;
  • gli Uffici del Genio Civile predispongono atti di concessione/rinnovo di concessione demaniale marittima per attività di pesca e acquacoltura prevedendo l'obbligo per il concessionario di rendicontare periodicamente in ordine all'effettiva produttività delle superfici; per i casi di mancata rendicontazione o di mancata attivazione dei processi produttivi deve essere prevista la revoca della concessione;
  • competono all'Unità di Progetto Caccia e Pesca (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) l'attivazione, di concerto con gli Uffici del Genio Civile, di contatti con le Amministrazioni statali competenti in materia di controllo delle concessioni a mare allo scopo di consolidare la funzione di verifica in ordine all'effettiva attivazione dei processi produttivi a fini anche di monitoraggio e conoscenza aggiornata del comparto e l'acquisizione di ulteriori contributi conoscitivi concernenti il comparto oggetto del presente provvedimento utili ad una corretta politica di governo e sostegno del comparto medesimo.

Le concessioni di aree del mare territoriale a scopo di acquacoltura sono state rilasciate dagli Uffici del Genio Civile in favore delle imprese ittiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con provvedimenti diversi assunti ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione e sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati con la citata DGR n. 2948 del 25 settembre 2007, così come modificata con DGR n. 1754 del 1 luglio 2008 e con DGR n. 412 del 24 febbraio 2009.

Successivamente, la Giunta regionale con DGR n. 756 del 21 giugno 2022 ha stabilito di prorogare fino al sesto mese successivo alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale con il quale verranno definite le AZA (Allocated Zones for Aquaculture) e disciplinati i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni di cui trattasi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, il termine di scadenza delle concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura in favore delle imprese ittiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in essere al 31 dicembre 2020 e in scadenza alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Nel corso dell’iniziativa "Stati Generali della Pesca", approvata con DGR n. 58 del 25 gennaio 2022 e svoltisi dal 5 al 8 luglio 2022, è stato presentato il documento “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), elaborato dalla Società Agri.Te.Co., istituto scientifico privato riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, su incarico e con la supervisione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. Tale documento è stato elaborato in base ai criteri e alle linee guida elaborate da ISPRA e riportate nel Documento "Marino G., Petochi T., Cardia F. (2020). "Assegnazione di Zone Marine per l'Acquacoltura (AZA). Guida Tecnica", 214 p., Documenti Tecnici ISPRA 2020", redatto in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo".

Il documento “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), è stato sottoposto alla valutazione della Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura istituita ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, e dell’articolo 27 bis della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la quale nella seduta svoltasi in data 19 ottobre 2022 ha espresso all’unanimità parere favorevole all’approvazione del documento.

Contestualmente la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria e la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico hanno elaborato congiuntamente un documento contenente i nuovi criteri per il rinnovo e il rilascio delle concessioni marittime a scopo di acquacoltura, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato B) sulla base dei contenuti e delle valutazioni del documento sulle AZA di cui al punto precedente.

In considerazione delle attività svolte dal Tavolo Interministeriale di coordinamento che supporta il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella redazione del documento di Pianificazione dello Spazio Marittimo ai sensi della Direttiva n. 2014/89/UE e del Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”, è emersa l’opportunità di sottoporre il documento “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)” al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria n. 377 del 6 settembre 2023, è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta MATE Società Cooperativa il servizio tecnico e specialistico per la redazione dei documenti necessari per la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’Allegato C alla DGR n. 545 del 9 maggio 2022.

In data 8 novembre 2023, la Regione del Veneto ha acquisito con protocollo regionale n. 602884 gli elaborati, trasmessi dalla ditta MATE Società Cooperativa, relativi alla proposta di Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS (Allegato C al presente provvedimento) e la proposta di Format di supporto screening di V.INC.A. redatta ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Allegato D al presente provvedimento) la cui redazione era stata affidata con il Decreto sopra citato.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha verificato l'idoneità e la completezza dei citati documenti di cui all'Allegato C e all'Allegato D al presente provvedimento, ai fini dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del documento “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)”, allegato al presente provvedimento (Allegato A).

Con il presente provvedimento si ritiene, pertanto, di adottare i seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante:

  • “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)” (Allegato A);
  • documento relativo ai nuovi criteri per il rinnovo e il rilascio delle concessioni marittime a scopo di acquacoltura (Allegato B);
  • la proposta di Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS (Allegato C);
  • la proposta di Format di supporto screening di V.INC.A. redatta ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Allegato D);

al fine di procedere con la Verifica di Assoggettabilità a VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022.

In relazione a quanto sopra, risulta opportuno che l’adozione dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni vigenti sia posticipata in data successiva all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)” che avverrà successivamente alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Conseguentemente, con il presente provvedimento, si propone di prorogare sino al sesto mese successivo alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale con il quale verranno definite le AZA e disciplinati i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni di cui trattasi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, il termine di scadenza delle concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura in favore delle imprese ittiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in essere al 31 dicembre 2020 e in scadenza alla data del 31 dicembre 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la DGR n. 454 del 1 marzo 2002;

VISTA la DGR n. 2948 del 25 settembre 2007, “Definizione dei compiti assegnati alle strutture regionali centrali e periferiche nel settore del demanio marittimo a seguito del trasferimento di funzioni disposto ai sensi del D.Lgs. n.112/1998. Disposizioni integrative concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di pesca e acquacoltura”;

VISTA la DGR n. 1754 del 1 luglio 2008, “Disposizioni concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di pesca e acquacoltura. Modifiche alla DGR. n. 2948 del 25.09.2007”;

VISTA la DGR n. 412 del 24 febbraio 2009, “Disposizioni concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di pesca e acquacoltura. Ulteriori modifiche alla DGR. n. 2948 del 25.09.2007”;

VISTA la DGR n. 225 dell'11 marzo 2014, “Proroga del termine di scadenza, fino al 31/12/2020, delle concessioni demaniali marittime, in essere, non turistico - ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse. Art. 1, comma 291, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Revoca parziale della DGR n. 2434 del 20/12/2013”;

VISTA la DGR n. 1432 del 26 ottobre 2020, “Proroga del termine di scadenza delle concessioni in essere di aree del demanio marittimo a scopo di acquacoltura nelle lagune del Delta del Po nei comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina e dei provvedimenti autorizzativi dell'attività di acquacoltura nelle stesse aree ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998”;

VISTA la DGR n. 756 del 21 giugno 2022, “Concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura. Determinazioni”;

VISTA la DGR n. 545 del 9 maggio 2022, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della DGR 791/2009”;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022 del Documento “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)”;
  3. di adottare, pertanto, i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:
  • “Allocazione degli spazi per l’attività di acquacoltura in mare (AZA)” (Allegato A);
  • documento relativo ai nuovi “Criteri per il rinnovo e il rilascio delle concessioni marittime a scopo di acquacoltura in sostituzione di quanto disposto con le citate DGR n. 2948 del 25 settembre 2007, n. 1754 del 1 luglio 2008 e n. 412 del 24 febbraio 2009” (Allegato B);
  • la proposta di Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS (Allegato C);
  • la proposta di Format di supporto screening di V.INC.A. redatta ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Allegato D);
  1. di prorogare sino al sesto mese successivo alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale con il quale verranno definite le AZA e disciplinati i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni di cui trattasi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, il termine di scadenza delle concessioni di aree del mare territoriale nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia a scopo di acquacoltura in favore delle imprese ittiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in essere al 31 dicembre 2020 e in scadenza alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
  2. di incaricare l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria dell'esecuzione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza;
  3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1651_23_AllegatoA_519740.pdf
Dgr_1651_23_AllegatoB_519740.pdf
Dgr_1651_23_AllegatoC_519740.pdf
Dgr_1651_23_AllegatoD_519740.pdf

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