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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 164 del 19 dicembre 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1550 del 12 dicembre 2023

Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione della zona di produzione 14L004 relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) e alla specie ostrica piatta (Ostrea edulis) ad integrazione della D.G.R. n. 1192 del 5 ottobre 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla classificazione "iniziale" della zona di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) 14L004, sita nella Laguna sud di Venezia (Palude del Fondello), relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) e alla specie ostrica piatta (Ostrea edulis), ad integrazione della D.G.R. n. 1192 del 5 ottobre 2023.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici. Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV). Tale attività nel territorio regionale vanta, infatti, una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.

La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta, della commercializzazione e del controllo degli alimenti, al fine di garantire la salubrità a tutela della salute dei consumatori, è stabilita dalla normativa dell'Unione europea, in particolare: il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 relativo a specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; il Regolamento (UE) 2017/625 che ha stabilito un quadro legislativo unitario per l’organizzazione dei "controlli ufficiali" e delle "altre attività ufficiali" anche in tema di alimenti; il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

A livello nazionale con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010, sono state approvate le ultime linee guida nazionali nel settore dei molluschi bivalvi vivi, ancora vigenti ma in corso di adeguamento alle recenti citate normative europee.

Con D.G.R. n. 870 del 21.06.2011 si è provveduto a recepire tali linee guida e ad adattarle al contesto regionale e alla realtà produttiva locale.

Dal quadro normativo e provvedimentale vigente in materia emerge che le Autorità Competenti (ovvero la Regione e le Aziende U.L.S.S.) sono tenute a classificare dal punto di vista igienico-sanitario le zone di produzione e di stabulazione in cui autorizzano la raccolta di MBV.

La suddetta classificazione sanitaria avviene, secondo quanto previsto con la citata D.G.R. n. 870/2011, all’esito di un iter procedimentale che vede coinvolte, nel territorio regionale, le Aziende U.L.S.S. (Dipartimenti di Prevenzione), in veste di Autorità Competenti Locali (A.C.L.) e responsabili del procedimento di classificazione, e la Regione in qualità di Autorità competente per l’emanazione del provvedimento finale di classificazione.

In particolare, l’Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, acquisita l’istanza di classificazione dell’ operatore del settore alimentare (O.S.A.) interessato alla produzione e al commercio dei MBV, procede all’indagine sanitaria ed esegue un piano di campionamento della durata di sei mesi, con un numero statisticamente significativo di campioni di MBV atto ad escludere la presenza di potenziali fonti di inquinamento e di contaminazione di diversa origine (tra cui quella microbiologica, chimica, fisica, biotossicologica).

All’esito del periodo di campionamento, l’A.C.L. propone all’A.C.R. (Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria), sulla base delle risultanze della predetta indagine e delle evidenze agli atti della medesima A.C.L., la classificazione della zona di produzione e di stabulazione oggetto di esame come zone di classe A, classe B o classe C, in funzione del livello di contaminazione fecale riscontrato. Nel dettaglio, ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019, sono classificabili come di classe A le zone da cui possono essere raccolti MBV direttamente destinati al consumo umano; di classe B le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione e, infine, come di classe C le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata.

Si precisa, inoltre, che le classificazioni in parola sono generalmente riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un’area che non è mai stata oggetto di classificazione;

2) nuova zona di produzione in un’area già classificata, ma per una specie diversa;

3) riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione, già precedentemente classificata.

Ciò premesso, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare le proposte di classificazione provenienti dalle Aziende U.L.S.S. interessate, da ultimo, con D.G.R. n. 1192 del 5.10.2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione di nuove zone di produzione relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) ad aggiornamento della D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022.”.

In seguito all’adozione della D.G.R. n. 1192/2023 è pervenuta all’U.O. Sicurezza Alimentare (A.C.R.) della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria un’ulteriore proposta di classificazione.

Nel dettaglio, l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, con nota acquisita al prot. reg. n. 594284 del 2.11.2023, ha trasmesso alla citata competente struttura regionale la proposta di classificazione della specie ostrica concava (C. gigas) e della specie ostrica piatta (O. edulis) nella zona di produzione 14L004 sita nella Laguna sud di Venezia (Palude del Fondello), con la relativa relazione finale relativa all'indagine sanitaria ed ambientale.

Dalla lettura della predetta proposta l'U.O. Sicurezza Alimentare e l'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima evincono e concordano che:

  • la zona di produzione e di stabulazione 14L004 risulta già classificata in classe “B” per la raccolta di vongole veraci (Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum) e di mitili (Mytilus galloprovincialis); 
  • dato che la zona 14L004 risulta già classificata per altre specie e non sono state rilevate nuove fonti contaminanti rispetto alla precedente classificazione, è stata applicata la procedura abbreviata di classificazione, pari a tre mesi (classificazione iniziale), da confermarsi nei tre mesi successivi, così come previsto dalle linee guida europee “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627”, settembre 2021, allegato 1, punto a);
  • gli esiti delle analisi microbiologiche definitive, svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n. 853/2004, (UE) n. 2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla D.G.R. n. 870/2011, rendono compatibile una classificazione in classe “B”;
  • gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività, Diossina/PCB e PCB ndl, IPA) non evidenziano superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa; 
  • il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli è stato identificato con coordinate geografiche: lat. 45°23059816  e long.12°26706234;  verrà confermato dall'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima nel prossimo futuro quando l'allevamento sarà a completo regime con utilizzo di ulteriori filari, ubicati nella stessa zona ma in spazi diversi di allevamento.

Si precisa che secondo le Linee Guida sopra citate, la classificazione seguente alla procedura abbreviata, definita classificazione "iniziale", potrà essere confermata su proposta dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima con provvedimento della Giunta regionale nel caso in cui i campionamenti per E.coli, eseguiti dall'Azienda U.L.S.S. n. 3 stessa e valutati dall'U.O. Sicurezza Alimentare, nei successivi tre mesi diano esito favorevole alla conferma della classe sanitaria di tipo "B". Qualora, invece, tali analisi dessero esito negativo, sia per il superamento dei limiti previsti per la classe "B", sia perchè peggiori (relativi alla classe "C" o indicanti la impossibilità di classificazione, in quanto vietata, per valori superiori), la classificazione "iniziale" verrà revocata. 

Alla luce di quanto sopra, la U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a seguito di apposita istruttoria, ritiene accoglibile la citata proposta di classificazione "iniziale" avanzata dall’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima e propone alla Giunta regionale l'adozione della relativa classificazione, ad integrazione del documento di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 1192/2023 concernente l’aggiornamento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei MBV del territorio regionale.

Si propone, infine, di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, struttura tecnica di riferimento dell'Autorità Competente Regionale (A.C.R.) dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,   relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTA la linea guida “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la linea guida comunitaria “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.;

VISTA la D.G.R. n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

VISTA la D.G.R. n. 607 dell’11 maggio 2021 “Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 9 Agosto 2021 “Modifica della classificazione degli ambiti di produzione per i molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio, prevista dalla DGR 200/2021. Classificazione della specie vongola verace (Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus) - tratto terminale del fiume Po di Levante - Comune di Rosolina e Comune di Porto Viro”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 5 ottobre 2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione di nuove zone di produzione relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) ad aggiornamento della D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di classificare, sulla base dell'istruttoria eseguita dall' U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in classe “B” la zona di produzione 14L004 sita nella Laguna sud di Venezia (Palude del Fondello), già classificata per altre categorie di MBV, relativamente alla specie ostrica concava (C. gigas) e alla specie ostrica piatta (O. edulis), specificando che trattasi di classificazione "iniziale” che dovrà essere successivamente confermata, su proposta dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, nel caso in cui i campionamenti per E.coli, eseguiti nei successivi tre mesi, diano esito favorevole alla conferma della classe sanitaria di tipo "B";
     
  3. di stabilire che la classificazione di cui al punto 2. integri l’aggiornamento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei MBV del territorio regionale contenuto nel documento di cui all’Allegato B della D.G.R. n.1192 del 5 ottobre 2023;
     
  4. di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione della presente deliberazione;
     
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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