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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 164 del 19 dicembre 2023


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1541 del 12 dicembre 2023

Conferma del conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a scala di bacino con i dati 2022 del Veneto e di parte del Friuli Venezia Giulia, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 5 paragrafo 4; D.Lgs 152/2006, art. 106; Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii., art. 25 Norme tecniche di Attuazione (NTA).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato confermato, considerando i dati del 2022, il conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del "bacino Ovest" afferente all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti che sono ripresi sia dal D.Lgs. n. 152/2006, che dall'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009, modificato e integrato con atti successivi.

In particolare il comma 1 dell'art. 25 delle NTA del PTA stabilisce che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE), indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili designate, devono rispettare i limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale che variano da 1 a 2 mg/L per il Fosforo e da 10 a 15 mg/L per l'Azoto, in funzione della dimensione dell'agglomerato servito. Per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, resta ferma, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, l’applicazione della legislazione speciale vigente.

Le aree sensibili sono designate dall'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, designazione ripresa per il Veneto dall'art. 12 delle NTA del PTA. Ai sensi del comma 5 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006 la Regione ha inoltre delimitato nel PTA i bacini drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

Ai sensi del citato PTA sono designate quali aree sensibili:

a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;

b) i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;

c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448/1976, ossia il Vincheto di Cellarda in Comune di Feltre (BL) e la valle Averto in Comune di Campagna Lupia (VE);

e) i laghi naturali di: Alleghe (BL); Santa Croce (BL); Lago (TV); Santa Maria (TV); Garda (VR); Frassino (VR); Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;

f) il fiume Mincio.

Sulla base degli artt. 12 e 25 delle NTA del PTA, la conformità degli scarichi per i parametri Azoto totale e Fosforo totale deve essere valutata con riferimento alla media annua.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 106, che dal comma 3 dell'art. 25 delle NTA del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito - recapitanti in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante - è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.

La Regione del Veneto acquisisce periodicamente dai Consigli di Bacino degli ATO i dati disponibili sulle portate dei reflui e sulle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica del rispetto dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'ARPAV l'incarico di provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati stessi.

Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, relativi al 2007, la relazione ARPAV sul calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo per tutti gli impianti afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti, evidenziava per l'Azoto totale il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso. Sulla base di tale relazione, la DGR n. 551 del 10/3/2009 aveva dato atto che per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 AE, che scaricavano nelle aree sensibili su citate, non si applicavano i limiti di emissione per l'Azoto totale. Per il Fosforo totale restava invece obbligatorio il rispetto del limite per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione, in quanto non era conseguito l’abbattimento del 75% del carico.

Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione ha successivamente definito, sulla base della Direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati regionali ed il relativo carico generato. Tale individuazione è stata sottoposta a revisione a seguito della presentazione di specifiche proposte di modifica da parte dei Consigli di Bacino e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato. Sulla base delle proposte accoglibili, la nuova configurazione degli agglomerati è stata quindi approvata con DGR n. 1955 del 23/12/2015.

Considerato che è necessario verificare nel tempo il mantenimento dell'obiettivo di conseguimento della percentuale di riduzione pari almeno al 75%, i Consigli di Bacino hanno periodicamente fornito i dati relativi all'Azoto e al Fosforo totali in ingresso e uscita dagli impianti di trattamento di propria competenza.

L'elaborazione ARPAV dei dati 2011 aveva evidenziato una riduzione di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 75% a livello regionale, con un'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale di ± 1% e di il Fosforo totale di ± 2%: questi risultati sono riportati nella DGR n. 1952 del 28/10/2013, con la quale pertanto si confermava, sia per l'Azoto che per il Fosforo totali, la non necessità di applicare i limiti di emissione per singolo impianto.

Anche l’elaborazione dei dati 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016 ha poi evidenziato il raggiungimento della percentuale di abbattimento del 75% per l’Azoto totale ed il Fosforo totale. I risultati sono stati ufficializzati rispettivamente con le DGR n. 43 del 20/1/2015 (dati 2012 e 2013), n. 179 del 23/02/2016 (dati 2014), n. 57 del 27/01/2017 (dati 2015) e n. 2118 del 19/12/2017 (dati 2016).

Va evidenziato che fino al 2017 la valutazione della percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo totali era stata condotta a scala regionale, ossia sulla base dei confini amministrativi della regione Veneto. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) tuttavia aveva fatto più volte notare che, sulla base della Direttiva 91/271/CEE, la verifica della percentuale di abbattimento (punto 5.4 della Direttiva) va invece condotta a scala di bacino. Nel corso dell'ultima attività di reporting Q2017 inerente la Direttiva 91/271/CEE, ISPRA ha rilevato che non sarebbe stato più possibile comunicare le informazioni su base regionale: a seguito di colloqui intercorsi e di un incontro a Roma in data 29/03/2018 presso la sede del MATTM, presenti i rappresentanti del Ministero, di ISPRA e delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, si è convenuto di suddividere il bacino afferente l’area sensibile "Acque costiere dell'Adriatico Settentrionale" in due bacini: Est ed Ovest.

Al bacino Ovest afferisce anche parte del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: sostanzialmente la parte delimitata ad est dal bacino del Tagliamento, quindi i bacini del Livenza e del Lemene, e una piccola parte del bacino del Piave.

Nell'ambito dell'attività di reporting Q2017 succitata, pertanto, per verificare il rispetto dell'art. 5.4 della Direttiva, si è provveduto a sommare ai contributi veneti quelli friulani verificando il rispetto del 75% (dati 2016) a scala di bacino. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce complessivamente con un carico ammontante a circa 300.000 A.E.. E' stato confermato il rispetto sia per l'Azoto che per il Fosforo totali della percentuale di abbattimento del 75%.

Considerato che la scala in base a cui elaborare i dati dovrà essere quella di bacino, è stata avviata, con nota prot. 22319 del 18/01/2019, una collaborazione a carattere continuativo con la Regione Friuli Venezia Giulia per la raccolta di dati di Azoto totale e di Fosforo totale degli impianti di trattamento coinvolti in territorio friulano. I dati devono essere poi elaborati a livello di "bacino Ovest".

Il calcolo della percentuale di riduzione di Azoto e Fosforo totali è stato quindi eseguito da ARPAV con i dati relativi al 2018, comprensivi dei pertinenti dati del Friuli. Le percentuali di abbattimento sono risultate pari al 77 ± 2% per l'Azoto totale e al 78 ± 1% per il Fosforo totale considerando il contributo del trattamento rifiuti, e rispettivamente pari al 76% e al 78% senza considerare tale contributo. Il calcolo, per completezza, è stato eseguito anche per gli impianti di depurazione del solo Veneto con i dati del 2017, periodo in cui è stata raggiunta una percentuale di abbattimento del 76 ± 2% per l'Azoto totale e del 79 ± 2% per il Fosforo totale. Questi risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 1872 del 17/12/2019.

Anche con i dati relativi al 2019, comprensivi dei dati del Friuli riferiti ai bacini sopracitati, è stato raggiunto, e per il fosforo anche superato, il 75% di abbattimento per i due parametri. Le percentuali erano infatti pari al 75 ± 2% per l'Azoto totale e al 78 ± 1% per il Fosforo totale, sia considerando, sia tralasciando il contributo del trattamento rifiuti. I risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 459 del 13/04/2021.

Ugualmente con i dati del 2020, comprensivi dei dati del Friuli riferiti ai bacini sopracitati, si è attestato ancora il raggiungimento del 75% di abbattimento per i due parametri (percentuale che viene anche superata nel caso si includa il trattamento rifiuti, ed in ogni caso superata per il fosforo). Le percentuali erano pari al 76 ± 2% per l'Azoto totale e al 77 ± 2% per il Fosforo totale, considerando il contributo del trattamento rifiuti e rispettivamente 75% ± 2% e 76% ± 2% escludendo tale contributo. Tali dati sono stati ufficializzati con DGR n. 1777 del 15/12/2021.

Infine pure con i dati del 2021, comprensivi dei dati del Friuli riferiti ai bacini precedentemente citati, si è verificato il superamento del 75% di abbattimento per i due parametri, sia includendo che escludendo il trattamento rifiuti. Le percentuali sono infatti pari al 77 ± 2% per l’Azoto totale e all’81 ± 1% per il Fosforo totale comprendendo in ingresso all’impianto anche il contributo del trattamento dei rifiuti, e rispettivamente 77 ± 2% e 80 ± 1% escludendo tale contributo. Tali dati sono stati ufficializzati con DGR n. 1393 dell’11/11/2022.

Il calcolo della percentuale di riduzione di Azoto e Fosforo totali a livello regionale è stato ripetuto da ARPAV con i dati relativi al 2022, comprensivi dei dati del Friuli riferiti ai bacini del Piave, del Livenza e del Lemene. ARPAV ha quindi prodotto la relazione sugli abbattimenti, trasmessa alla Regione con prot. n. 86849 del 03/10/2023 (acquisita al protocollo regionale con il n. 535565 del 04/10/2023) e riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che attesta il superamento del 75% di abbattimento per i due parametri sia nel caso si includa, sia che si escluda, il trattamento rifiuti. Le percentuali sono infatti pari al 78 ± 2% per l’Azoto totale e al 79 ± 1% per il Fosforo totale, comprendendo in ingresso all’impianto anche il contributo del trattamento dei rifiuti, e rispettivamente 77 ± 2% e 78 ± 1% senza considerare tale contributo.

Si può pertanto ancora concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, non è necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto di depurazione di acque reflue urbane del Veneto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti è pari almeno al 75% a livello regionale.

Considerato infine che il presente provvedimento riveste importanza di carattere generale ed è in sintonia con le previsioni contenute nella pianificazione regionale di settore (PTA), si ravvisa l'opportunità di rendere partecipe la Commissione Consiliare competente delle determinazioni di cui alla presente deliberazione, nonché di trasmettere la presente deliberazione ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po oltre che alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 91/271/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTE le DGR n. 551 del 10/3/2009, n. 1952 del 28/10/2013, n. 43 del 20/1/2015, n.179 del 23/2/2016, n. 57 del 27/1/2017, n. 2118 del 19/12/2017, n. 1872 del 17/12/2019, n. 459 del 13/04/2021, n.1777 del 15/12/2021 e n. 1393 dell’11/11/2022;

VISTA la nota regionale prot. 22319 del 18/01/2019;

VISTA la nota ARPAV prot. n. 86849 del 03/10/2023, acquisita al prot. n. 535565 del 04/10/2023;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue del Veneto ed agli impianti del Friuli Venezia Giulia compresi nei bacini del Piave, del Livenza e del Lemene per l'anno 2022, i cui risultati sono riportati in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% e che, pertanto, ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 152/2006;

3. di dare atto che, in base a quanto stabilito nell'art. 106 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" appartenenti al "bacino Ovest" e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE.;

4. di dare atto che, per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, resta ferma l’applicazione della legislazione speciale vigente;

5. di stabilire che i Consigli di Bacino degli ATO sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione del Veneto e all'ARPAV, secondo tempistiche e modalità comunicate dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di abbattimento;

6. di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto e Fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche attraverso i relativi bacini scolanti;

7. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione della presente deliberazione e della trasmissione della stessa alla Commissione Consiliare competente, ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume Po ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

9. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della presente deliberazione.

(seguono allegati)

Dgr_1541_23_AllegatoA_518651.pdf

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