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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 162 del 15 dicembre 2023


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1516 del 04 dicembre 2023

Autorizzazione al Comune di Pieve di Soligo (TV) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.

Note per la trasparenza

In base all’art. 44, comma 1, della Legge regionale n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Pieve di Soligo (TV) ad aumentare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da riservare nel 2023 per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’art. 44, comma 1, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, prevede che i comuni possano riservare un’aliquota non superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta Regionale.

Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 25 della L.R. n. 39/2017. In tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale termine l’alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o dell’ATER e deve essere rilasciato.

Ai fini dell’utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dell’art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39”.

Il Comune di Pieve di Soligo (TV) con nota n. 22452 del 7/11/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 601327 di pari data, successivamente integrata con nota n. 23413 del 17/11/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 619724 di pari data, ha inviato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 13/11/2023 ad oggetto “Emergenza abitativa. Richiesta deroga alla Giunta Regionale per l’elevazione dell’aliquota di alloggi da assegnare per situazioni di emergenza abitativa”, evidenziando la fattispecie creatasi nel Comune di grave emergenza abitativa di un nucleo familiare composta da un genitore e due figli che vivono in un’abitazione in condizioni strutturali molto precarie: il tetto dell’abitazione ha subito pesanti danni a causa della grandinata del 24 luglio scorso, aggravati dalle recenti piogge intense di inizio novembre, le infiltrazioni d’acqua e l’umidità che si è creata nell’abitazione rendono insalubre la permanenza del nucleo che è privo di rete familiare; il genitore dei minori, unica fonte di reddito, nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito a trovare una situazione alloggiativa alternativa considerato il costo degli affitti degli alloggi disponibili nel libero mercato.

Il Comune, disponendo di un alloggio ERP, chiede l’elevazione oltre il 10% dell’aliquota degli alloggi da riservare a utilizzo provvisorio per situazioni di emergenza, al fine di avere la possibilità di impiego di un alloggio.

La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Pieve di Soligo (TV), prendendo atto che le motivazioni evidenziate nella richiesta formulata sono conformi alle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall’art. 44, comma 1, della L.R. n. 39/2017, si ritiene che la richiesta del Comune di Pieve di Soligo (TV) di innalzamento oltre il 10% dell’aliquota degli alloggi da destinare nel 2023 a sistemazioni provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa possa essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni della L.R. n. 39/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 ed in particolare l’art. 44, comma 1;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39” ed in particolare l’art. 13;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Pieve di Soligo (TV) n. 204 del 13/11/2023 ad oggetto “Emergenza abitativa. Richiesta deroga alla Giunta Regionale per l’elevazione dell’aliquota di alloggi da assegnare per situazioni di emergenza abitativa” trasmessa con nota n. 22452 del 7/11/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 601327 di pari data, successivamente integrata con nota n. 23413 del 17/11/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 619724 di pari data;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Comune di Pieve di Soligo (TV), ai sensi dell’art. 44, comma 1, della Legge regionale n. 39/2017, limitatamente all’anno 2023, ad elevare oltre il 10% la percentuale di riserva degli alloggi ERP da assegnare annualmente, rientranti nell’ambito di applicazione della L.R. n. 39/2017, da destinare a sistemazioni provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, al fine di disporre di un alloggio in più per risolvere la situazione emergenziale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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