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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 27 novembre 2023
Avviso di procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) collegiale unico per la Giunta regionale, gli enti strumentali, le agenzie e aziende regionali.
con il presente provvedimento, si autorizza l’indizione, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 28 della L.R. n. 54/2012, dell’Avviso pubblico finalizzato alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) collegiale unico per la Giunta regionale, gli enti strumentali, le agenzie e aziende regionali.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Come noto, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito O.I.V.) è un soggetto nominato in ogni Pubblica Amministrazione dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.
Per la specifica realtà della Regione del Veneto, il comma 1 dell’art. 25 della L.R. 14/2016, a modifica del comma 1 dell’art. 28 della L.R. n. 54/2012, ha introdotto l’O.I.V. collegiale unico anche per gli enti strumentali, le agenzie e aziende regionali.
Detto organismo, che opera in forma collegiale, è costituito da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.
Alla data odierna, l’Organismo svolge le proprie funzioni, oltre che per la Giunta regionale, per ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, AVEPA Agenzia veneta per i pagamenti, Veneto Lavoro, IRVV Istituto Regionale Ville Venete, ESU di Padova, ESU di Venezia, ESU di Verona, Parco Regionale del Fiume Sile, Parco Naturale Regionale del Delta del Po, Parco Regionale dei Colli Euganei.
L’O.I.V. svolge le seguenti funzioni:
L’attuale O.I.V., sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 787 del 23/06/2020 e dal DPGR n. 162 del 1/12/2020, vedrà scadere il proprio mandato il 12 gennaio 2024.
Risulta quindi necessario disporre, ai sensi della citata normativa, l’avvio della procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’O.I.V. collegiale unico per la Giunta regionale, gli enti strumentali, le agenzie e aziende regionali, con durata triennale dalla data di effettivo insediamento, composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, demandando alla competente struttura regionale, individuata nella Direzione Organizzazione e Personale, ogni connesso adempimento.
Riguardo ai requisiti di nomina per i componenti dell’O.I.V., le Amministrazioni pubbliche, in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 150/2009, devono individuare i componenti in conformità a quanto indicato nell’art. 14 del decreto medesimo e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 (di seguito D.M. 6 agosto 2020) - con le modifiche apportate dal successivo Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 7 agosto 2023 (di seguito D.M. 7 agosto 2023) - tenendo conto, fra l’altro, che potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti, da almeno sei mesi, all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. a), del citato D.M. 6 agosto 2020, così come modificato dal D.M. 7 agosto 2023, per l’incarico di Presidente O.I.V. è necessaria l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance nella fascia professionale 3, trattandosi di Amministrazione con più di mille dipendenti in servizio, nel caso in specie, alla data del 31/12/2022.
Per l’incarico di componente è sufficiente, invece, l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance in una delle tre fasce professionali previste dal menzionato Decreto.
Inoltre, sempre secondo quanto dispone il D.M. 6 agosto 2020, i candidati dovranno essere:
I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, tra i dipendenti dell’Amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente periodo, non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Si ritiene, dunque, per quanto riguarda la procedura di selezione e nomina, che essa debba dunque mirare a:
A tal fine, si dà mandato alla Direzione Organizzazione e Personale di procedere alla predisposizione dell’Avviso, in coerenza con le indicazioni fin qui rappresentate e darne pubblicazione sul sito web regionale per un periodo di 15 giorni, alla pagina “Bandi, avvisi, concorsi”, Sezione “Concorsi”, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, oltre che sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica e sul Portale unico del reclutamento “inPA”.
La Direzione Organizzazione e Personale procederà alla raccolta ed all’istruttoria delle candidature pervenute, nonché all’analisi delle candidature medesime, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso e della successiva individuazione anche in termini comparativi, sulla base dei sopra citati criteri metodologici, dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di Presidente e di componente dell’O.I.V.
La nomina dell’O.I.V. avverrà con Decreto del Presidente della Giunta regionale sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 28 della L.R. n. 54/2012.
Per i componenti dell’O.I.V. viene stabilito, tenuto anche conto della prassi in essere presso le altre Amministrazioni regionali equiparabili, il riconoscimento di un compenso lordo annuo omnicomprensivo pari a euro 16.000,00 per l’incarico di Presidente e ad euro 13.000,00 per ciascun altro componente, oltre gli eventuali oneri accessori di legge, a decorrere dalla data di effettivo insediamento.
Tale compenso, da intendersi comprensivo di tutte le spese sostenute per l’adempimento dell'incarico, remunera la complessiva attività prevista a carico dei componenti dell'O.I.V., sia riguardo l'attività concernente la struttura della Giunta regionale, che quella relativa agli enti strumentali, le agenzie e aziende regionali, con pagamento di quanto spettante a ciascun componente da parte di questa Amministrazione, che provvederà a richiedere pro quota il ristoro, in proporzione al numero di dirigenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, alle altre Amministrazioni convenzionate che si avvalgono del medesimo O.I.V.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTE la L.R. n. 54/2012 e la L.R. n. 14/2016;
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, con le modifiche apportate dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 7 agosto 2023;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 787/2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162/2020;
delibera
(L’Avviso di cui al punto 3 è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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