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Materia: Venezia, salvaguardia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1383 del 20 novembre 2023
Rinnovo del Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, ARPAV e il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente all'attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
Prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Regolamento Comunitario n. 1013/2006 disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti e dispone che le spedizioni devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti, dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione. In particolare l’art. 50 stabilisce, tra l’altro, che gli stati membri prevedano ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell’art. 13 della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.
La Legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede, fra l’altro, all’art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente il competente Ministero dell’Ambiente si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
Sebbene il controllo di dette spedizioni all’interno di uno Stato membro rientri nelle competenze nazionali, da ultimo con D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, all’art. 194, si disciplinano le spedizioni transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di spedizione e di destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento Comunitario n. 1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome.
L’art. 197 del medesimo Decreto stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 8, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 177/2016 e il D.M. 15 agosto 2017 attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via prevalente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare.
La Regione del Veneto, con Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, all’art. 4 ha confermato in capo alla Regione la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, al successivo art. 5, ha attribuito all’ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti la competenza ad organizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti anche relativamente al trasporto transfrontaliero degli stessi.
A fronte della obiettiva necessità di attuare in modo coordinato e organico i necessari controlli sulla gestione dei rifiuti ed in particolare sui trasporti transfrontalieri di rifiuti, in data 23/10/2001 è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto, l'ARPAV e il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri, un Protocollo d’Intesa più volte prorogato, avente lo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese sul territorio.
Con DGR n. 1274 del 21/09/2021 la Giunta regionale, riconoscendo prioritariamente la necessità di garantire continuità alle attività in oggetto, ha approvato lo schema di un aggiornato Protocollo d’Intesa che prevedeva la partecipazione coordinata, in riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, della Regione del Veneto, di ARPAV e del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Gruppo di Milano, territorialmente competente. In data 11/10/2021, il suddetto Protocollo d’Intesa con validità triennale è stato formalmente sottoscritto dalle parti definendo i rapporti di reciproca collaborazione e distinguendo in modo coordinato e organico gli impegni operativi rispettivamente assunti.
Al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 tra gli Stati membri, in particolare nell’espletamento dei controlli di cui all’art. 50 concernente “misure di esecuzione negli stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento.
In attuazione del novellato art. 50, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 22 dicembre 2016 ha adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della Direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano nazionale delle ispezioni rende ancor più cogente il rapporto di collaborazione con gli organi di controllo.
Con riferimento al Protocollo d’Intesa in parola, il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (T.A.S.E.) di Venezia ha trasmesso una nota, acquisita con prot. 256265 del 12/05/2023, con la quale, richiamando una precedente comunicazione trasmessa anche al Presidente della Giunta regionale, ha comunicato che in data 08/06/2022 è stato attivato il Gruppo Carabinieri T.A.S.E. di Venezia, con uffici in Venezia-Marghera, via Longhena 6, specificando che il medesimo Gruppo Carabinieri ha alle dipendenze i Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.) Carabinieri di Bologna, Treviso, Trento, Udine e Venezia, sino a quella data inquadrati nel Gruppo di Milano.
In ragione dei concreti e riscontrabili esiti positivi conseguiti grazie alla sinergica attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti messa organicamente in atto, appare opportuno ribadire il fermo proposito dell’Amministrazione regionale di garantire continuità alla consolidata attività di collaborazione e procedere fin d’ora, in recepimento della sopravvenuta variazione gerarchica del Comando Carabinieri competente, al rinnovo del Protocollo d’Intesa che avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte delle Strutture aderenti e andrà a sostituire il Protocollo attualmente in vigore che avrebbe scadenza naturale alla data del 10/10/2024.
Appare pertanto opportuno incaricare il Presidente, o suo delegato, della sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa, da prevedersi comunque con validità triennale, di cui si allega uno schema (Allegato A).
Risulta peraltro appropriato sostenere il proseguimento delle attività connesse alla fattiva esecuzione del citato accordo con il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, riconoscendo a favore del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Roma, C.F.:97103490583, la somma di € 40.000,00, per la corrente annualità, sul capitolo n. 100716 “Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (d.m. 03/09/1998, n.370)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
Si richiama inoltre quanto previsto dal citato accordo in ordine alla presentazione, a conclusione della corrente annualità da parte del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, di una relazione descrittiva delle attività di vigilanza e controllo effettuate.
Appare infine opportuno incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di provvedere alla predisposizione degli atti funzionali alla regolare attuazione del Protocollo d’Intesa in parola, secondo le modalità ivi previste oltre che all’assunzione del necessario impegno di spesa e alla liquidazione del contributo in forma di anticipazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349;
VISTO il Regolamento Comunitario n. 1013/2006;
VISTO il Regolamento (UE) N. 660/2014;
VISTO il DM 22 dicembre 2016
VISTA la DGR n. 1274 del 21/09/2021;
VISTA la nota trasmessa dal Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (T.A.S.E.) di Venezia, acquisita con prot. 256265 del 12/05/2023;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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