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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 17 novembre 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 07 novembre 2023

Modifica ed integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, con riconversione a biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola Chiesone srl". Comune di Gazzo Veronese (VR). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, con riconversione a biometano, rilasciata alla “Società agricola Chiesone srl” (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, 1 – Comune di San Martino Buon albergo (VR) e operativa in via Valcornara snc – Comune di Gazzo Veronese (VR), con DGR n. 744 del 2 maggio 2012 e s.m.i. (DGR n. 1521 del 22 ottobre 2019).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’art.12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, in attuazione del D Lgs n. 387/2003, con DGR dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

Con la DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

Con la DGR n. 453/2010 è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’art. 44 della LR n. 11/2004.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 3 ottobre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 ha rideterminato i regimi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.

In particolare il D Lgs n. 28/2011 stabilisce la competenza comunale per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 e secondo le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Con DGR n. 744 del 2 maggio 2012 e s.m.i. (DGR n. 1521 del 22 ottobre 2019), la “Società agricola Chiesone srl” (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, 1 – Comune di San Martino Buon Albergo (VR) e operativa in via Valcornara snc – Comune di Gazzo Veronese (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, in Comune di Gazzo Veronese (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovi-no), per una quantità di 3.630 tonnellate all’anno tal quali, pari al 15% in peso della biomassa complessiva;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suini-colo), per una quantità di 6.000 t/a t.q. (24%);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo), per una quantità di 4.067 t/a t.q. (16%);
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, per una quantità di 11.172 t/a t. q. (45%).

Con la medesima DGR n. 744/2012 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 21 novembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla “Società agricola Chiesone srl” è entrato formalmente in esercizio.

In data 31 marzo 2023 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di modifica ed integrazione dell’autorizzazione unica finalizzata alla riconversione alla produzione di biometano dell’impianto termoelettrico approvato con la citata DGR regionale n. 744/2012 e s.m.i., esercitando la facoltà prevista dal D. Lgs. n. 28/2011, di optare, in alternativa al procedimento comunale, per il procedimento unico di competenza regionale, prevedendo in sintesi (Allegato A):

  • il potenziamento della sezione di produzione di biogas;
  • la realizzazione di una nuova sezione di produzione di biometano;
  • la realizzazione di un’area di carico del biometano su carri bombolai.

Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 12 del D Lgs n. 387/2003 accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 9 giugno 2023, ha convocato la Conferenza di servizi in modalità asincrona, richiedendo contestualmente alcune integrazioni alla documentazione di progetto presentata.

In data 3 agosto 2023 gli Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento hanno ricevuto la documentazione completa di progetto, necessaria per la valutazione dello stesso e per l’espressione del parere o delle osservazioni e prescrizioni di propria competenza.

A seguito del ricevimento dei pareri e delle osservazioni espressi in esito all’istruttoria della Conferenza di servizi, l’ultimo dei quali pervenuto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 19 settembre 2023, nonché del parere di conformità del progetto alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Verona in data 4 ottobre 2023, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto della completezza della documentazione di progetto, nonché dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del medesimo da parte della pubblica amministrazione interessata, avviando le procedure per concludere il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla “Società agricola Chiesone srl”, una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (ultima integrazione del 7 settembre u.s.);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza – sede di Verona, con nota del 4 agosto 2023 ha approvato il piano aziendale della società agricola, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di biometano all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del Codice Civile;
  • il Consorzio di bonifica veronese ha rilasciato parere favorevole in data 8 agosto 2023 confermando le prescrizioni in essere;
  • il Comune di Gazzo Veronese (VR), con nota del 13 settembre 2023, ha espresso parere favorevole;
  • la Provincia di Verona, con nota del 19 settembre 2023, ha espresso parere favorevole;
  • l’ARPA Veneto - Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici– ha espresso le proprie osservazioni con prescrizioni in data 19 settembre 2023;
  • l’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po ha dichiarato in data 12 settembre 2023 di non avere alcuna competenza nell’espressione di pareri sui progetti, avendo l’Autorità solo le competenze, attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006, relative all’attività di pianificazione territoriale di settore e alla conseguente programmazione su scala distrettuale;
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Inoltre il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali è realizzato l’impianto (Comune di Gazzo Veronese, foglio n. 69, mappali nn. 134, 136, 138, 139), a seguito di:

  • atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Verona 2, l’8 febbraio 2012 al n. 391, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 10 febbraio 2012, al Registro generale n. 5403 e Registro particolare n. 3849, come da atto notarile del 2 febbraio 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6890 e Racc. n. 4462), relativo alle superfici site in Comune di Gazzo Veronese (VR), identificate catastalmente al foglio 69, mappali n. 28, 108 e 109;
  • atto tipo Mappale del 27/01/2012 Pratica n. VR0023457 in atti dal 27/01/2012 presentato il 27/01/2012 (n. 23457.1/2012) con cui il mappale sito in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 69, mappale n. 109, ha dato origine al mappale n. 134;
  • atto tipo Mappale del 22/10/2012 Pratica n. VR0312415 in atti dal 22/10/2012 presentato il 19/10/2012 (n. 312415.1/2012), con cui i mappali siti in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 69, mappali 28 e 108 hanno dato origine ai mappali n. 136, 138 e 139.

Allo stesso modo è stato confermato in capo alla società “e-distribuzione SpA”, la disponibilità delle superfici sulle quali è realizzato l’elettrodotto (Comune di Gazzo Veronese, foglio n. 33 mappale 209, foglio 55, mappale n. 77, foglio 62, mappali n. 3, 6, 7, 8 e 145, 146, foglio 69, mappale n. 136), a seguito di:

  • atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 il 14 febbraio 2012 al n. 475, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Verona in data 15 febbraio 2012, al Registro generale n. 5839 e al Registro particolare n. 4125, come da atto notarile del 10 febbraio 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6880-6916 e Racc. n. 4483), relativo alle superfici site in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 33, mappale n. 209;
  • atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e di passaggio, registrato all’agenzia delle entrate – Ufficio di Verona 2 il 14 febbraio 2012 al n. 476, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Verona in data 15 febbraio 2012, al Registro generale n. 5840 e al Registro particolare n. 4126, come da atto notarile del 10 febbraio 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6888-6917 e Racc. n. 4484), relativo alle superfici site in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 55, mappale n. 77 e foglio 62, mappali n. 3, 6, 7, 8 e 145;
  • atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e di passaggio, registrato all’agenzia delle entrate – Ufficio di Verona 2 il 14 febbraio 2012 al n. 477, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Verona in data 15 febbraio 2012, al Registro generale n. 5841 e al Registro particolare n. 4127, come da atto notarile del 10 febbraio a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6889-6918 e Racc. n. 4485), relativo alle superfici site in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 62, mappale n. 146;
  • atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato ed aereo in cavo ad elica visibile, registrato all’agenzia delle entrate – Ufficio di Verona 2 il 26 marzo 2012 al n. 889, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Verona in data 27 marzo 2012, al Registro generale n. 10708 e al Registro particolare n. 7591, come da atto notarile del 22 marzo 2012 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (Rep. n. 6980-6994 e Racc. n. 4550), relativo alle superfici site in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 69, mappale n. 136.

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo (Allegato B), prendendo atto del venir meno delle modifiche e integrazioni all’autorizzazione unica originaria (DGR n. 1818/2013, DGR n. 2564/2014 e DGR n. 1521/2019).

La società istante, con nota del 7 settembre 2023, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal geometra Pierpaolo Alagna, iscritto all’Ordine dei Geometri di Pordenone al n. 1262 e giurata presso il Tribunale di Udine il 6 settembre 2023, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonchè ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di biometano, pari a euro 523.000,00, da elevare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 701.866,00. Nel corso del procedimento in argomento tale importo è stato confermato come idoneo alla copertura dei costi di dismissione dell’impianto di biometano, nonché di messa in pristino dei luoghi.

Pertanto la società istante, prima dell’inizio dei lavori di costruzione della sezione di produzione di biometano, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un’adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni previste dalla DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e dalla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 (Allegati A e B), ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo alla “Società agricola Chiesone srl”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28/2011 in materia di produzione di biometano da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la DGR n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche;

VISTA la DGR del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale;

VISTA la DGR del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la DGR n. 856 del 15 maggio 2012 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 ed alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, definendo, al contempo, il “Quarto Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTA la DGR n. 744 del 2 maggio 2012;

VISTA la DGR n. 1521 del 22 ottobre 2019;

VISTO il Decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché afferenti al D.Lgs. n. 28/2011;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la “Società agricola Chiesone srl” (CUAA 04012410231), con sede legale in via Serena, 1 – Comune di San Martino Buon Albergo (VR) e operativa in via Valcornara snc – Comune di Gazzo Veronese (VR), ad apportare le modifiche ed integrazioni al progetto dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 744 del 2 maggio 2012 e s.m.i., finalizzate alla riconversione alla produzione di biometano, come indicato all’Allegato A, parte integrante al presente provvedimento;

3. di confermare in capo alla “Società agricola Chiesone srl” le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e degli impianti elencati nell’Allegato A alla presente deliberazione, catastalmente individuati nel Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio n. 69, mappali n. 134, 136, 138, 139, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 386993 del 16/08/2011, n. 585119 del 15/12/2011, n. 90663 del 24/02/2012, n. 171164 del 22/04/2013, n. 450382 del 27/10/2014, n.121563 del 26/03/2019, n. 181266 del 03/04/2023, n. 312115 del 09/06/2023, n. 402014, n. 402018, n. 402022 del 26/07/2023, n. 412396 del 01/08/2023, n. 420153 del 04/08/2023, n. 481039 del 05/09/2023, n. 484647 e n. 484685 del 07/09/2023;

4. di confermare in capo a “Enel Distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), ora “e-distribuzione S.p.A.”, con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo e aereo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Bio Faccio” collegata in antenna o.d.m lungo la linea MT esistente “Ostiglia”, ubicata in Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 33, mappale n. 209, foglio 55, mappale n. 77, foglio 62, mappali n. 3, 6, 7, 8, 145 e 146, nonché foglio 69, mappale n. 136, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 386993 del 16 agosto 2011 e n. 90663 del 24 febbraio 2012;

5. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell’efficacia delle DDGR n. 1818/2013, n. 2564/2014 e n. 1521/2019, inerenti i precedenti completamenti della costruzione e le modifiche dell’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

6. di confermare l’approvazione dello screening/studio di Incidenza Ambientale la cui istruttoria della competente Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) ha dato esito positivo (protocollo n. 123695 del 14 marzo 2012);

7. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 8 della DGR n. 1521 del 22 ottobre 2019, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

8. di comunicare, alla “Società agricola Chiesone srl” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica originaria – DGR n. 744 del 2 maggio 2012;

9. di approvare l’importo di euro 701.866,00 (settecentounmilaottocentosessantasei/00) quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2. e 3., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

10. di dare atto che la società istante, prima dell’inizio dei lavori di costruzione autorizzati con il presente provvedimento, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un’adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni previste dalle DGR n. 453/2010 e DGR n. 253/2012 – Allegati A e B, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1332_23_AllegatoA_516190.pdf
Dgr_1332_23_AllegatoB_516190.pdf

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