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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 17 novembre 2023


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1337 del 07 novembre 2023

Azienda Ulss n. 5 Polesana - Autorizzazione alla costituzione di diritto di usufrutto in favore del Comune di Badia Polesine ai sensi della Legge regionale n. 23 dell'8 agosto 2014. DGR n. 101/CR del 28/09/2023.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento, a seguito del parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge regionale n. 23/2014, si autorizza l'Azienda Ulss n. 5 Polesana a costituire il diritto di usufrutto in favore del Comune di Badia Polesine, sui locali di proprietà ubicati in Piazza Costanzo nella frazione di Villa d’Adige, per la durata massima di 6 anni.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 23 del 08/08/2014, avente ad oggetto “Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS)”, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possa autorizzare le predette Aziende alla costituzione a titolo gratuito dell’usufrutto su beni mobili e immobili ad esse appartenenti che non siano funzionali all’esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio sanitaria, risultino totalmente o parzialmente inutilizzati.

La Legge regionale precitata stabilisce due presupposti:

  1. che la costituzione dell’usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all’erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;
  2. che nell’atto di costituzione dell’usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell’usufrutto, un vincolo di destinazione d’uso dei beni, finalizzato all’esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale.

Con nota prot. n. 23497 del 03/03/2023, l’Azienda Ulss n. 5 Polesana trasmetteva ai competenti uffici regionali la richiesta di autorizzazione alla costituzione di diritto di usufrutto in favore del Comune di Badia Polesine, su alcuni locali di proprietà siti in Comune di Badia Polesine, frazione di Villa d’Adige, identificati catastalmente come segue:

Comune di Badia Polesine – Sezione urbana VA

Foglio 5, mappale 355, sub 5, Categoria A/10, Classe 1, Consistenza Vani 3.

Con la predetta nota prot. n. 23497/2023, l’Azienda trasmetteva la delibera n. 281 del 01/03/2023 con la quale il Direttore Generale esplicitava quanto segue.

Con DGR n. 246 del 08/03/2016, l’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo, ora Azienda Ulss n. 5 Polesana, veniva autorizzata alla costituzione di diritto di usufrutto gratuito sui predetti locali - di circa 48 mq. e originariamente destinati ad ambulatorio medico comunale - per la durata massima di anni sei, in favore del Comune di Badia Polesine, in quanto non utilizzati per fini istituzionali. A seguito dell’autorizzazione regionale, le parti sottoscrivevano l’atto di costituzione di usufrutto che ad oggi risulta scaduto.

Come si evince dalla delibera n. 281/2023 anzidetta, con nota prot. n. 8670/2023, il Comune di Badia Polesine chiedeva all’Azienda Ulss n. 5 Polesana di proseguire il rapporto di usufrutto e con successiva comunicazione prot. n. 18417 del 20/02/2023, il Comune informava l’Azienda che la Giunta comunale aveva approvato la proposta di concessione di usufrutto dell’ex ambulatorio di Villa d’Adige per ulteriori sei anni, al fine di concederlo in uso all’Associazione “Adige Soccorso”.

L’Azienda Ulss n. 5 Polesana, non prevedendo di utilizzare i locali per fini istituzionali, condivideva con il Comune di Badia Polesine lo schema d’atto di usufrutto che veniva trasmesso ai competenti uffici regionali unitamente alla delibera n. 281/2023 precitata, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 23/2014.

Come si ricava dall’art. 4 dello schema d’atto tra Azienda Ulss n. 5 Polesana e Comune di Badia Polesine, l’immobile oggetto di usufrutto è sottoposto a vincolo di destinazione d’uso, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645 ter del codice civile, finalizzato all’esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale. L’art. 7 dello schema d’atto prevede che l’usufrutto sia concesso a titolo gratuito mentre, agli effetti della responsabilità relativa all’utilizzo dell’immobile, il valore economico-finanziario dell’usufrutto viene stabilito in € 11.890,57.  

Nella seduta del 7 settembre 2023, la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha esaminato la richiesta di costituzione di diritto di usufrutto da parte dell’Azienda Ulss n. 5 Polesana, come previsto dalla DGR n. 1953/2019, ed ha espresso il seguente parere: “La Commissione, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 48/2018 e dalla DGR n. 1953/2019, esprime parere favorevole alla costituzione di usufrutto, ai sensi della legge regionale n. 23/2014, in favore del Comune di Badia Polesine, sui locali di proprietà ubicati in Piazza Costanzo nella frazione di Villa d’Adige, per la durata massima di 6 anni, al fine di concedere i locali in uso all’Associazione “Adige Soccorso” con sede in Via Este n. 15, Masi (PD), fatto salvo l’iter regionale normativamente previsto.”

Con DGR n. 101/CR del 28/09/2023 la Giunta regionale ha sottoposto il provvedimento al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge regionale n. 23/2014.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 14262 del 16/10/2023, ha espresso il proprio parere n. 313 del 12/10/2023, favorevole a maggioranza.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale n. 23/2014, l’Azienda Ulss n. 5 Polesana alla costituzione di diritto di usufrutto in favore del Comune di Badia Polesine sul bene immobile di proprietà sopra indicato, per la durata massima di 6 anni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 502/1992;

Visto l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31/12/2012, n. 54;

Vista la Legge regionale n. 23 del 08/08/2014 “Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS)”;

Richiamata la DGR n. 1953 del 23/12/2019;

Vista la delibera n. 281 del 01/03/2023 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana;

Vista la DGR n. 101/CR del 28/09/2023;

Visto il parere n. 313 del 12/10/2023 della Quinta Commissione consiliare.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della delibera n. 281 del 01/03/2023 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana avente ad  oggetto la costituzione di diritto di usufrutto in favore del Comune di Badia Polesine, sull’immobile di proprietà “ex ambulatorio” di Villa d’Adige in Comune di Badia Polesine, identificato catastalmente come segue:
          NCT – Comune di Badia Polesine
          Sezione urbana VA
          Foglio 5, mappale 355, sub 5, Categoria A/10, Classe 1, Consistenza Vani 3;
  1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale n. 23 del 08/08/2014, l’Azienda Ulss n. 5 Polesana alla costituzione a titolo gratuito, per la durata massima di sei anni, del diritto di usufrutto sul bene immobile di cui al precedente punto 2, in favore del Comune di Badia Polesine;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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