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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 148 del 10 novembre 2023


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 30 ottobre 2023

Determinazioni in merito all'adeguamento biennale 2023/2024 del canone annuo di superficie, relativo all'area delle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali, e del canone annuo di consumo per le concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. L.R. 10/10/1989, n. 40.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a norma dell’art. 15, comma 9, della L.R. n. 40/1989, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati da ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 19 del 24/01/2023, si incarica il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ad assumere gli atti necessari all’adeguamento biennale 2023/2024 del canone annuo di superficie relativo alle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali, nonché del canone annuo di consumo per le concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

La L.R. 10/10/1989 n. 40 che disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali prevede all’art. 15, come modificata dall’art. 3 della L.R. n. 40/2020, la corresponsione di canoni annui alla Regione da parte dei concessionari di acque minerali e termali.

In particolare il comma 1, dell’art. 15, della L.R. n.  40/1989, fissa gli importi del canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area di concessione di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali, mentre il comma 2 del medesimo articolo stabilisce un canone annuo di consumo per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

Per dare piena applicazione all’art. 15, con D.G.R. n. 1067 del 30/07/2019 sono state determinate le modalità di pagamento dei suddetti canoni specificando gli adempimenti in capo ai concessionari.

Con tale provvedimento, infatti, la Giunta regionale, ai sensi del comma 8, dell’art. 15, della L.R. n. 40/1989, oltre a determinare le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo nonché i relativi adempimenti in capo ai concessionari di acque minerali e termali, ha esteso l’applicazione del canone annuo di consumo anche ai concessionari di acqua di sorgente destinata all’imbottigliamento, che sono pertanto tenuti ad effettuare gli stessi versamenti richiesti per l’utilizzo delle acque minerali ai sensi dell’art. 55ter, L.R. n. 40/1989.

Al comma 9, del già citato articolo 15, è stato inoltre stabilito che il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’adeguamento. L’ultimo adeguamento dei canoni per il biennio 2021/2022 è stato determinato con D.G.R. n. 754 del 15/06/2021.

Con riferimento all’adeguamento biennale 2023/2024 riferito alle variazioni dell’indice ISTAT al 31/12/2022 è stato acquisito al prot. 451815 del 24/08/2023 il parere della Direzione Affari legislativi in merito all’interpretazione dell’art. 15 comma 9 della L.R. 40/1989, in forza del quale è stato chiarito che “gli indici nazionali del costo della vita pubblicati da ISTAT costituiscono l’unico criterio di cui, per espresse indicazione normativa, si deve tener conto non essendo rinvenibili elementi tali da consentire una valutazione discrezionale circa le modalità per definire l’aliquota di adeguamento”.

Dato atto quindi che si deve procedere all’adeguamento dei canoni sopra indicati senza alcun tipo di valutazione discrezionale si provvede a incaricare il Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali ad assumere gli atti necessari all’adeguamento biennale come previsto al comma 9 dell’art. 15 della L.R. 40/1989 e smi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 10/10/1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTA la D.G.R. 30/07/2019, n. 1067 “determinazioni delle modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo - Relativi adempimenti in capo ai concessionari di acque minerali e termali (art. 15, L.R. 40/1989; art. 3, L.R. 44/2018)”;

VISTA la D.G.R. 15/06/2021, n. 754 del “Adeguamento biennale del canone annuo di superficie relativo alle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali, nonché del canone annuo di consumo per le concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. L.R. 10/10/1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”, art. 15, comma 9 e D.G.R. 1067/2019”;

VISTA la nota prot. 451815 del 24/08/2023 contenente il parere della Direzione Affari legislativi;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ad assumere gli atti necessari all’adeguamento biennale 2023/2024 del canone annuo di superficie, relativo all’area delle concessioni di acque minerali e di sorgente, di acque minerali ad uso curativo e di acque termali, e del canone annuo di consumo per le concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento in forza dell’art. 15, comma 9 della L.R. 10/10/1989, n. 40;
  3. di confermare le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1067 del 30/07/2019 per la determinazione delle modalità di pagamento del canone di superficie e del canone annuo di consumo con i relativi adempimenti in capo ai concessionari di acque minerali e termali, art. 15 della L.R. n. 40/1989 ed art. 3 della L.R. n. 44/2018, sulla base delle modifiche introdotte dalla L.R. 29/12/2020 n. 40;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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