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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 146 del 03 novembre 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1292 del 30 ottobre 2023

Autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola autorizzato dal Comune di Piazzola sul Brenta (PD). "Società agricola Emmequadro Energy srl" - Comune di Piazzola sul Brenta (PD). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione alla parziale riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, alla “Società agricola Emmequadro Energy srl” (CUAA 04554410284), con sede legale in via Borgo Vicenza, 13 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Malspinoso, 6 – Comune di Piazzola sul Brenta (PD), ai sensi dell’art. 8-bis del D Lgs n. 28/2011.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

Con la DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

Con la DGR n. 453/2010, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 3 ottobre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 ha rideterminato i regimi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.

In particolare il D.Lgs. n. 28/2011 stabiliva la competenza comunale per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 e secondo le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. 

Il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) con provvedimento amministrativo n. 2/2011 del 28 maggio 2012, integrato con successive procedure abilitative semplificate, PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015, ha rilasciato alla Società agricola Emmequadro Energy srl (CUAA 04554410284), con sede legale in via Borgo Vicenza 13 – Comune di Cittadella (PD), l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Piazzola sul Brenta (PD), in via Malspinoso 6, di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino e pollina), nonché di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

In data 22 luglio 2022 la Società agricola Emmequadro Energy srl ha presentato alla Giunta regionale, una prima istanza di rilascio di autorizzazione unica per la conversione parziale a biometano dell’impianto termoelettrico autorizzato, come sopra descritto, esercitando la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 28/2011 di optare, in alternativa del procedimento comunale, per il procedimento unico di competenza regionale.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad attivare la relativa istruttoria provvedendo ad acquisire alcuni pareri tempestivamente pervenuti, in particolare rilasciati da Snam Rete Gas S.p.A. e dalla Direzione Prevenzione sicurezza alimentare veterinaria – U.O. sanità animale e farmaci veterinari.

Successivamente, su richiesta della Società agricola Emmequadro Energy srl del 27 ottobre 2022 acquisita al protocollo regionale con progressivo n. 500769, l’istanza è stata archiviata.

In data 14 novembre 2022,  la “Società agricola Emmequadro Energy srl” ha presentato alla Giunta regionale una nuova istanza, riportante i medesimi contenuti, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, per la riconversione parziale a biometano dell’impianto termoelettrico, tramite upgrading di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, suino ed avicolo), pari a  59.564 tonnellate all’anno tal quali (67 % in peso), di sottoprodotti della lavorazione dei cereali di provenienza extra-aziendale, pari a 1.825 t/a t.q. (2%), nonché di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate) ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, pari a 26.901 t/a t. q. (31 %). 

L’opzione di avvalersi del procedimento di autorizzazione unica comporta, comunque, che permane in capo all’Amministrazione comunale la competenza al rilascio del permesso di costruire e l’eventuale richiesta di compensazioni di natura territoriale o ambientale, ai sensi del punto 14.15 dell’allegato al Decreto del MiSE 10 settembre 2010.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 27 dicembre 2022, ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta e degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla conversione parziale a biometano del citato impianto di produzione di energia.

Durante l’ultimo incontro della Conferenza di Servizi, tenutosi in data 8 marzo 2023, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla riconversione parziale a biometano dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, previa trasmissione di ulteriori informazioni di dettaglio della documentazione progettuale e dell’accordo compensativo da stipulare tra l’Amministrazione comunale e la Società agricola istante ai sensi del punto 14.15 dell’allegato al D MiSE 10 settembre 2010. Nell’occasione è stato approvato il documento prescrittivo (Allegato A) alla costruzione e all’esercizio.

Il responsabile del procedimento regionale, preso atto della completezza della documentazione di progetto, nonché dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del medesimo da parte della pubblica amministrazione interessata, ha pertanto avviato le procedure per concludere il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, riconoscendo alla “Società agricola Emmequadro Energy srl”, l’autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (ultima integrazione del 18 aprile u.s.);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo di Padova, con nota del 16 febbraio 2023, ha approvato il piano aziendale della società agricola, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia e biometano all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;
  • il Comune di Piazzola sul Brenta ha espresso parere favorevole (in sede di Conferenza di servizi), subordinatamente alla stipulazione di accordo in materia di compensazione di natura territoriale e/o ambientale, nei limiti e termini previsti dal DM 10 settembre 2010;
  • la Provincia di Padova ha espresso parere favorevole con prescrizioni in data 6 marzo 2023;
  • l’ARPA Veneto - Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici– ha espresso le proprie osservazioni con prescrizioni in data 20 marzo 2023;
  • l’Azienda ULSS 6 Euganea ha espresso parere favorevole con prescrizioni in data 8 marzo 2023;
  • il Consorzio di bonifica Brenta ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni in data 3 marzo 2023;
  • l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha espresso parere favorevole in data 2 febbraio 2023;
  • e-distribuzione S.p.A. ha comunicato il nulla osta ai lavori in data 24 gennaio 2023;
  • Snam Rete Gas S.p.A. ha dato il nulla osta con prescrizioni alla realizzazione di opere (recinzione e motta di terreno) in fascia asservita interferente con il metanodotto in data 22 luglio 2022, nulla osta acquisito in sede d’istruttoria della prima procedura poi archiviata, e ha presentato il preventivo di allacciamento, che è stato accettato dalla società istante in data 22 febbraio 2023;
  • la Direzione regionale Prevenzione sicurezza alimentare veterinaria – U.O. sanità animale e farmaci veterinari – ha rilasciato parere favorevole in data 8 agosto 2022, parere acquisito in sede d’istruttoria della prima procedura poi archiviata;
  • il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha espresso parere favorevole in sede di Conferenza di servizi;
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Inoltre il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l’impianto di produzione di energia elettrica e biometano (Comune di Piazzola sul Brenta, foglio 16, mappali n. 129, 132, 145, 146, 156, 157, 394, 397, 398, 400, 421), a seguito di:

  • atto di disponibilità dei luoghi (verbale di assemblea societaria) registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2 il 9/6/2011 al n. 10043, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 10/6/2011 al Registro generale n. 22506 e Registro particolare n. 14089, come da atto notarile del 30/5/2011 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (PD), Rep. n. 85742;
  • atto di disponibilità dei luoghi (contratto di compravendita) registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova il 14/12/2021 al n. 50925, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 10/02/2022 con nota presentata con Modello Unico n. 35972.1/2021, come da atto notarile del 25/11/2021 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD), Rep. n. 145764.
  • atto di disponibilità dei luoghi (contratto di compravendita) registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova l’8/2/2022 al n. 4437, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 10/02/2022 con nota presentata con Modello Unico n. 3055.1/2022, come da atto notarile del 21/1/2022 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD), Rep. n. 146037;
  • atto tipo Mappale del 14/03/2014, pratica n. PD 0050530 i mappali nn. 93, 393, 395, 396 hanno generato il mappale 421;
  • atto di frazionamento catastale del 13/07/2012, pratica n. PD0192686 il mappale n. 147 ha originato i mappali n. 398 e n. 400.

La società istante, con nota del 18 aprile 2023, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Stefano Svegliado, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2584 e giurata il 13 aprile 2023, presso l’ufficio della dott.ssa Paola Campanile, notaio iscritto presso il Distretto Notarile di Padova, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia elettrica e biometano, pari a euro 592.403,42, da maggiorare per spese tecniche ed oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 795.005,39.

Pertanto la società istante, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un’adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni previste dalla DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e e dalla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 (Allegati A e B), ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, altresì, che la Giunta del Comune di Piazzola sul Brenta con deliberazione n. 71 del 12 luglio 2023, ha approvato lo schema di accordo compensativo ai sensi del punto 14.15 dell’allegato al Decreto del MiSE 10 settembre 2010, che è stato sottoscritto dalle parti in data 22 giugno 2023. Tale accordo ed è stato trasmesso alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 2 agosto 2023.

Da ultimo, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in data 25 agosto 2023 ha informato le amministrazioni ed enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, nonché alle Strutture regionali aventi competenze sub-procedimentali, dell’avvenuta acquisizione dell’accordo compensativo e, quindi, dell’imminente rilascio dell’autorizzazione unica.

Si dà atto che l’esercizio dell’impianto di produzione di biometano è condizionata alla revoca da parte del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), dell’efficacia del provvedimento amministrativo comunale n. 2/2011 del 28 maggio 2012 e delle successive modifiche e integrazioni, intervenute con le procedure abilitative semplificate PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28/2011 in materia di produzione di biometano da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva U(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la DGR n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;

VISTA la DGR del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale;

VISTA, la DGR del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la DGR n. 856 del 15 maggio 2012 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 ed alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, definendo, al contempo, il “Quarto Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il Decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

delibera

1.   di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di rilasciare alla "Società agricola Emmequadro Energy srl", con sede legale in via Borgo Vicenza, 13 nel Comune di Cittadella (PD), ai sensi dell’art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, l’autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola, sito in via Malspinoso n. 6, nel Comune di Piazzola sul Brenta (PD);

3. di autorizzare sui terreni censiti in Comune di Piazzola sul Brenta (PD), foglio 16, mappali n. 129, 132, 145, 146, 156, 157, 394, 397, 398, 400, 421, il progetto allegato alle note protocollo n. 325081 del 22/07/2022, n. 526071 e n. 526098 del 14/11/2022, n. 600226, n. 600227 e n. 600233 del 27/12/2022, n. 37224/2023 del 20/01/2023, n. 57408 del 31/01/2023, n. 102383 e n. 102349 del 22/02/2023, n. 130276, 130278, n. 130280, n. 130286, n. 130288, n. 130294 del 08/03/2023, n. 162767 del 23/03/2023, n. 209172 del 18/04/2023, n. 414955 del 02/08/2023, comprendente:

  • la costruzione e l’esercizio di una sezione di produzione di biogas, pari a 9.886.156 Normal metri cubi (Nm3) all’anno, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
    • prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), per un totale di 26.901 tonnellate all’anno tal quali, pari al 31 % del totale in peso della biomassa complessiva, compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali);
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, suino e avicolo), pari a 59.564 t/a t.q., pari al 67% del totale in peso;
    •  sottoprodotti della lavorazione dei cereali, pari a 1.825 t/a t.q., pari al 2% del totale in peso;
  • l’installazione di un impianto di pretrattamento del biogas tramite desolforatore chimico di marca Ecochimica system, modello Desolf-R®1500 per la rimozione dell’idrogeno solforato;
  • l’installazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia, alimentato da parte del biogas proveniente dall’impianto di cui al punto 2., tramite un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello J 312 GS), a servizio dell’autoconsumo di energia elettrica e energia termica, di potenza termica nominale pari a 1,487 MW, di cui 0,600 MWelettrici e 0,667 MWtermici associato a un generatore (marca Stamford, modello CGI634H2);
  • la costruzione e l’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica esistente denominata “Magnabosco”;
  • l’installazione e l’esercizio di un impianto di generazione dell’energia termica (caldaia di marca ELCO e modello ECOMAX 3SC-N 560) alimentato a biogas di potenza termica nominale di 560 kW, a supporto delle esigenze di autoconsumo dell’impianto (termostatazione del processo di produzione di biogas);
  • la costruzione e l’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento, per una potenza complessiva impegnata di 707 kW, pari a complessivi 6.197 MWh/anno (84% della producibilità termica potenziale di 7.343 MWh/anno), a servizio:
    • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica;
    • del riscaldamento dell’edificio tecnico-uffici;
  • l’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, proveniente dalla sezione di produzione di biogas, con tecnologia a membrane a tre stadi (allestimento AB, modello BIOCH4NGE M10), per una produzione oraria di biometano pari a 500 Sm3/h (474 Nm3/h) corrispondente ad una produzione annua di 4.149.149 Nm3, comprendente:
    • un sistema di filtrazione con filtro a cartuccia e un sistema di deumidificazione mediante raffreddamento con chiller;
    • un sistema di filtrazione a carboni attivi per rimozione idrogeno solforato e composti organici volatili;
    • compressione e upgrading del biogas con tecnologia a membrane a tre stadi;
  • l’installazione ed esercizio di un impianto di misura della quantità e qualità del biometano prodotto, compressione ed immissione in rete del biometano, costituito da due compressori (di cui uno di scorta) e una cabina REMI;
  • l’installazione e l’esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso alimentato a gasolio di potenza elettrica di picco pari a 200 kW;

4. di stabilire che, ai sensi del punto 15.5 dell’allegato al Decreto MiSE 10 settembre 2010, le autorizzazioni di cui al punto 3, hanno una durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

5. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui al punto 3;

6. di comunicare, alla “Società agricola Emmequadro Energy srl” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7. di approvare l’importo di euro 795.005,39 (settecentonovantacinquemilacinque/39), quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al punto 3, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

8. di dare atto che la società istante, prima dell’inizio dei lavori di costruzione autorizzati con il presente provvedimento, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un’adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni previste dalle DGR n. 453/2010 e DGR n. 253/2012 – Allegati A e B, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto;

9. di stabilire che l’esercizio dell’impianto di produzione di biometano, come sopra autorizzato, è condizionato alla revoca da parte del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), dell’efficacia del provvedimento amministrativo comunale n. 2/2011 del 28 maggio 2012 e delle successive modifiche e integrazioni intervenute con le procedure abilitative semplificate PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1292_23_AllegatoA_515501.pdf

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