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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 144 del 31 ottobre 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1310 del 30 ottobre 2023

Decreto MASAF 30 marzo 2023. Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda gli usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2023-2024 e successive.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento aggiorna le norme tecniche e le procedure amministrative individuate per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell’art. 6 del DM MASAF 30 marzo 2023, per la campagna vendemmiale 2023-2024 e le campagne successive. 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014 erano stati definiti da ultimo, i criteri tecnici e le procedure ammnistrative per l’utilizzo agronomico delle fecce e delle vinacce ai sensi dell’art. 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, per la campagna vendemmiale 2014-2015 e le campagne successive. Con la DGR 2015/2014 venivano dunque individuate le disposizioni applicative in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve anche in seguito alle modifiche apportate con il successivo DM 4 agosto 2010 n. 7407.

A livello nazionale la distillazione di sottoprodotti, disciplinata dal decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, necessitava in primis di un adeguamento dei riferimenti normativi, considerate le modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria a partire dal Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e modifiche ed integrazioni, e successivamente con il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Inoltre era necessario apportare alcune modifiche al testo, principalmente rivolte alla semplificazione degli oneri a carico dei destinatari del contributo e di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dell’intervento di distillazione.

Nella materia, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha emanato un Decreto Ministeriale in data 30 marzo 2023, pubblicato in GU n. 168 del 27/07/2023, il quale ha apportato al  DM 27 novembre 2008, n. 5396, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Articolo 1: sono state aggiornate le definizioni degli enti coinvolti e della normativa di riferimento.

- Articolo 3: è stata aumentata la platea dei soggetti esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione prevedendo di ricomprendere tutti coloro che trasformano uve fino ad un massimo di 6000kg e che producono nei propri impianti vino o mosto fino a 50hl.

- Articolo 4: sono stati meglio specificati i termini di consegna dei sottoprodotti alle distillerie, adeguandoli a quanto attualmente previsto dalla legge 238/2016 (TU della vite e del vino). Contestualmente, è stato previsto un unico termine sia per le fecce che per le vinacce per effettuare la distillazione, operando una semplificazione in favore dei distillatori.

- Articolo 6: sono stati declinati in modo più puntuale i possibili usi alternativi alla distillazione, già previsti nella precedente disciplina, ed è stata opportunamente specificata la possibilità che ne intervengano altri, da comunicare al Ministero, all’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) ed alle Regioni almeno 30 giorni prima l’effettuazione del primo ritiro, al fine di assicurare il controllo.

- Articolo 14: è stato modificato il termine per la presentazione della domanda di aiuto alla distillazione, posticipato al 5 agosto di ciascun anno in luogo del precedente termine fissato per la data del 20 giugno. In tal modo viene assicurato un lasso di tempo maggiore per accedere ai pagamenti riconosciuti.

- Articolo 15: è stata inserita la penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto stesso (revoca del riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari per l’anno successivo all’accertamento della violazione e applicazione delle disposizioni previste dalla specifica normativa comunitaria), nonché precisato che la medesima penalità non si applica in caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale precisazione deriva da una specifica disposizione comunitaria, intervenuta successivamente all’adozione del decreto 27 novembre 2008.

- Articolo 16: sono stati meglio definiti i controlli in capo ai diversi organismi ed enti coinvolti (ICQRF, ADM e Regioni);

 - Articolo 18, comma 1; è stato abrogato il DM 27 novembre 2008, n. 5396 e ss. mm. ii..

Le disposizioni confermano, come riportato all’art. 6 del DM 30 marzo 2023, la possibilità per i produttori e coloro che abbiano effettuato una qualsiasi trasformazione delle uve, e che sono tenuti ad eliminare i sottoprodotti, di adempiere a tale obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per gli usi alternativi individuati al comma 1 dell’art.6. Inoltre nel medesimo articolo, al comma 4, si conferma la competenza delle Regioni nello stabilire tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all’intervento e nello stabilire altresì, le disposizioni applicative per l’utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche norme regionali.

In relazione alle disposizioni regionali vigenti, è necessario procedere ad assicurare il rispetto dei criteri definiti dalla DGR n. 813/2021 che ha approvato il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”. L'utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione deve rispettare quanto previsto dalla DGR n. 813/2021, che definisce le modalità di distribuzione agronomica di tutte le sostanze fertilizzanti contenenti azoto nel territorio regionale.

Si mette in evidenza che alla luce delle modifiche approvate con DM 30 marzo 2023, ed in particolare all’art. 3, i soggetti interessati dal provvedimento sono obbligati alla tenuta del Registro telematico, di cui all’art. 1-bis, comma 5 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n.116) secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 293 del 20/03/2015, nell’ambito dei Servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), usando l’apposita funzionalità. In particolare all'art. 6, comma 5, del DM 30 marzo 2023 si enuncia che i produttori e coloro che abbiamo proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve, che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, effettuano la comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente in modalità telematica.

Con il presente provvedimento si approva dunque l’Allegato A “Disposizioni applicative ai sensi dell’art. 6 del DM 30 marzo 2023, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione di uve dei produttori e di coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve”, procedendo all’aggiornamento dei contenuti e dei riferimenti di legge collegati all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

Da ultimo, si dispone l'integrale superamento della DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014, i cui contenuti sono rinovellati dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 riguardante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e modifiche ed integrazioni intervenute con il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l’articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto n. 293 del 20 marzo 2015, modificato, da ultimo, dal decreto n. 627 del 18 maggio 2016, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri del settore vitivinicolo, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante,” Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il decreto ministeriale del 25 settembre 2017 n. 11294, recante “Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

VISTO il decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato;

VISTO il decreto ministeriale del 30 marzo 2023, pubblicato in GU n. 168 del 27 luglio 2023, “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

delibera

  1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di recepire le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del 30 marzo 2023;
  3. di approvare le “Disposizioni applicative ai sensi dell’art. 6 del DM 30 marzo 2023, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione di uve dei produttori e di coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti di cui all’art. 6, comma 1, del DM MASAF 30 marzo 2023, deve essere effettuata su Registro telematico nell’ambito dei Servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tramite apposita funzionalità;
  5. di precisare che le disposizioni e l'allegato di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023-2024 e validità anche per le campagne vendemmiali successive;
  6. di disporre la sostituzione integrale della DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014 “Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, ss. mm. ii. in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed ammnistrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali con validità dalla campagna 2014-2015 e successive”;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  9. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1310_23_AllegatoA_515394.pdf

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