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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 140 del 20 ottobre 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1242 del 10 ottobre 2023

Stanziamento delle risorse dal fondo regionale destinato all'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica all'attività agricola nelle aree a gestione programmata della caccia, per l'esercizio 2023, nell'ambito della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di cui alla DGR n. 945/2020. L.R. n. 50/1993, art. 28.

Note per la trasparenza

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945 del 14 luglio 2020, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica all’attività agricola nelle aree a gestione programmata della caccia, si provvede allo stanziamento delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, per l'importo complessivo di € 580.000,00.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In tema di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 26 della L. n. 157/1992), con DGR n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’AVEPA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. r. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L. R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

L'articolo 2 della Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria”) tra le seguenti linee contributive:

  1. stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;
     
  2. stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura;
     
  3. stanziamento delle risorse destinate all'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia relativi alle istanze del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso.

Relativamente ai precedenti punti a. e b., con DGR n. 562 del 9 maggio 2023 sono stati approvati per l'annualità 2023 i due bandi per l'erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (c.d. “bando Prevenzione”) e per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura (c.d. “bando Acquacoltura”), con uno stanziamento di € 120.000,00.

In relazione al punto c., preso atto della disponibilità recata attualmente dal Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività Venatoria” del Bilancio di previsione 2023-2025 per l’annualità 2023, pari a € 580.000,00, capitolo già assegnato alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, è oggetto del presente provvedimento l’approvazione dello stanziamento di tale somma ai fini dell’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura nel territorio regionale a gestione programmata della caccia, facendo riferimento al periodo seguente: secondo semestre 2022 - primo semestre 2023.

Inoltre, si provvede a confermare le aliquote contributive massime per l’indennizzo dei danni all'agricoltura di cui alla DGR n. 1515/2021, corrispondenti al 90% fino a € 2.500,00 e al 60% per la quota parte oltre i € 2.500,00, sino al tetto contributivo massimo di € 25.000,00 ai sensi dal Regolamento UE 1408/2013 “de minimis”.

Ai fini dell'ammissibilità e della quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole si applicano le relative disposizioni riportate nell'Allegato C alla DGR n. 750 del 21 giugno 2022.

Gli importi per singolo beneficiario verranno erogati da parte di AVEPA a fronte delle istanze risultate ammissibili relative al periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023, e sono da determinarsi a partire dal contributo massimo riconoscibile in applicazione delle predette aliquote contributive di cui alla DGR n. 1515/2021, eventualmente ridotti in misura proporzionale a fronte dello stanziamento oggetto del presente provvedimento.

Si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria anche dell'adozione dei provvedimenti necessari al trasferimento all’AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul Capitolo n. 75044, a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio che dovessero intervenire nel corso del corrente esercizio finanziario.

Infine, qualora fossero disponibili pertinenti risorse assegnate con precedenti provvedimenti all’AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate nell'ambito dei contributi di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, queste sono da consederare aggiuntive dello stanziamento complessivo oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 “Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).”;

VISTA la DGR n. 1515 del 2 novembre 2021 “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2021 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (art. 28 L.R. n. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020).”;

VISTA la DGR n. 750 del 21 giugno 2022 “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2022 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020).”;

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023.”;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 1665 del 30 dicembre 2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il DDR n. 71 del 30 dicembre 2022 del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

VISTA la DGR n. 60 del 26 gennaio 2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, ai fini dell'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica all'attività agricola nelle aree a gestione programmata della caccia, lo stanziamento di € 580.000,00 per l'eserzio 2023 a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993;

3. di determinare, in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti di cui alla DGR n. 945 del 14 luglio 2020, lo stanziamento di € 580.000,00 per l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica all’attività agricola nelle aree a gestione programmata della caccia, a valere sulle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del bilancio regionale di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023;

4. di disporre che allo stanziamento di cui al precedente punto 3 si sommano:

  • le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto all’AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate nell'ambito dei contributi di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993;
     
  • le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul Capitolo di bilancio n. 75044 nel corso del corrente esercizio finanziario, a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio che dovessero intervenire nel corso del corrente esercizio finanziario;

5. di confermare le aliquote contributive massime per l’indennizzo dei danni all'agricoltura di cui alla DGR n. 1515/2021, corrispondenti al 90% fino a € 2.500,00 e al 60% per la quota parte oltre i € 2.500,00, fino al tetto contributivo massimo di € 25.000,00 ai sensi dal Regolamento UE 1408/2013 “de minimis”;

6. di confermare, ai fini dell'ammissibilità e della quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia, le relative disposizioni riportate nell'Allegato C alla DGR n. 750/2022;

7. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse di cui al precedente punto 3;

9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2, e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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