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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 140 del 20 ottobre 2023


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1206 del 05 ottobre 2023

Approvazione dell'Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni e interventi integrati per la conservazione dell'ecosistema lagunare, per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e per lo sviluppo delle attività economiche connesse all'attività di venericoltura nella Laguna di Venezia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni e interventi integrati per la conservazione dell’ecosistema lagunare, per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e per lo sviluppo delle attività economiche connesse all’attività di venericoltura nella Laguna di Venezia. Tale Accordo dà attuazione alle previsioni della Carta Ittica Regionale approvata con DGR. n. 1747 del 30 dicembre 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Per l’economia della pesca e dell’acquacoltura, nella Laguna di Venezia, assumono particolare rilevanza le concessioni del demanio marittimo a scopo di acquacoltura, di importanza strategica per il settore della produzione primaria dell'area lagunare che insiste sul territorio dei comuni di Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira e Venezia.

In questo contesto risulta opportuno evidenziare che ai fini della regolarità dello svolgimento delle attività di acquacoltura nelle aree lagunari è necessaria, da parte delle imprese interessate, l'acquisizione di tre provvedimenti amministrativi distinti benché tra loro collegati:

a) la concessione all'occupazione e all'uso dello spazio acqueo demaniale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;

b) la successiva autorizzazione all'attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

c) la registrazione ai fini igienico sanitari dell'allevamento di acquacoltura da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio. L'atto di registrazione dell'allevamento può perfezionarsi solo a seguito della verifica della sussistenza e della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 22 della L.R. n. 19/1998 in capo all'impresa titolare dell'allevamento.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle concessioni demaniali marittime, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 105, comma 2, lett. l) stabilisce che il conferimento alle Regioni delle funzioni relative "al rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento delle fonti di energia" non opera, tra gli altri siti, neanche nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.

Tra le aree demaniali marittime, identificate nell'elenco approvato con il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995, riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, vi è anche la Laguna Veneta cosi come definita dall'articolo 1 della Legge 5 marzo 1963, n. 366.

Pertanto, il soggetto competente al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo a scopo di acquacoltura all’interno della conterminazione della Laguna di Venezia è il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di pesca e acquacoltura, occorre ricordare che, al fine di dare applicazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta legge Delrio), con Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 è stato attuato un profondo riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca, con riaccentramento delle stesse in capo alla Regione del Veneto.

Tale processo di riforma ha trovato completa attuazione con l’approvazione del Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e della Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Nel contesto sopra richiamato, il provvedimento di concessione all’occupazione e all’uso dello spazio acqueo demaniale costituisce pertanto presupposto fondamentale per l’esercizio delle attività di acquacoltura nella Laguna di Venezia. Allo stesso tempo, tuttavia, i procedimenti volti al rilascio di tali concessioni demaniali non possono che tener conto della concreta possibilità di svolgimento dell’attività di acquacoltura anche in base a quanto previsto dalle norme e dai provvedimenti regionali che regolano tale attività produttiva.

A tal proposito risulta opportuno richiamare:

  • l’art. 22 “Autorizzazioni a scopo di acquacoltura”, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, il quale prevede che “le autorizzazioni a scopo di acquacoltura siano rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo”;
  • il comma 1 dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 il quale prevede che l'attività di acquacoltura, di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e all'art. 20 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è esercitata dagli imprenditori ittici ed è sempre soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, sia quando esercitata in acque poste in aree di proprietà privata sia quando esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico;
  • il comma 5 dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 il quale prevede che l'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia;
  • il comma 9 dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 il quale prevede che la durata delle autorizzazioni è di dieci anni per gli allevamenti di vallicoltura tradizionale, mentre è di cinque anni per le altre tipologie di allevamento poste in acque di Zona C).

La Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747/2022, ha individuato le aree idonee all’allevamento di Vongole veraci, appartenenti ai generi Ruditapes (sin. Tapes), al fine di perseguire l’obiettivo di mantenere elevati livelli di produzione ed occupazione e al contempo minimizzare gli impatti dovuti alla pesca meccanizzata in ambito lagunare.

In particolare, il Piano di Gestione delle acque salmastre, di cui all’Allegato H della Carta Ittica Regionale approvato con DGR n. 1747/2022, in considerazione delle caratteristiche peculiari dell’attività di allevamento delle vongole e dell’importanza strategica di tale comparto produttivo in Veneto, ha individuato tre comprensori gestionali, Laguna di Venezia, Delta del Po a nord del Po di Maistra e Delta del Po a sud del Po di Maistra, in ognuno dei quali promuovere specifiche politiche di sviluppo e gestione della risorsa vongola verace anche differenziate in base alle peculiarità di ciascun territorio.

Per quanto riguarda il comprensorio relativo alla Laguna di Venezia l’attuale modello gestionale è quello basato sul rilascio di una concessione per l’occupazione dello spazio acqueo demaniale ad un'unica persona giuridica con funzioni di soggetto attuatore per la gestione delle attività di allevamento di molluschi appartenenti alla Famiglia dei Veneridi (venericoltura), sulla base di uno specifico Accordo di Programma sottoscritto in data 21 gennaio 2005 tra il Magistrato alle Acque di Venezia, in qualità di soggetto allora competente al rilascio delle concessioni di aree del demanio marittimo, e la Provincia di Venezia, in qualità di soggetto allora competente al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di acquacoltura.

In base a tale Accordo le funzioni di soggetto attuatore per le attività di venericoltura in Laguna di Venezia sono state svolte dalla Società GRAL - Gestione Risorse Alieutiche Lagunari dall’anno 2005 all’anno 2010 e dalla Società San Servolo Servizi a partire dall’anno 2010 a tutt’oggi, entrambe società a totale partecipazione pubblica.

La stessa Carta Ittica Regionale, al paragrafo 3.5 dell’Allegato H approvato con DGR n. 1747/2022, evidenzia l’opportunità che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei comprensori sia affidata ad un soggetto gestore unico (uno per ciascun comprensorio), in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo un’efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

In considerazione della peculiarità del comprensorio della Laguna di Venezia, sentiti il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, le Organizzazioni professionali di categoria delle Imprese di pesca e di acquacoltura, è stata verificata l’opportunità di mantenere un modello gestionale basato su un unico soggetto gestore, avente natura di Ente pubblico, ovvero di Società o Agenzia a prevalente partecipazione pubblica, così come consuetudine in tale comprensorio da oltre 15 anni.

A tale soggetto gestore sarà demandato il compito di attribuire alle singole imprese di acquacoltura richiedenti i provvedimenti di affidamento della gestione di parti degli spazi acquei interessati dalla concessione e dalla autorizzazione all’attività di acquacoltura in cui svolgere l’attività di allevamento di vongole, secondo principi di equità, proporzionalità e trasparenza, in base ai criteri ed alle prescrizioni stabiliti dalla Carta Ittica Regionale al paragrafo 3.4 dell’Allegato H della Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747/2022.

In considerazione della necessità di coordinare l’esercizio delle competenze del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (inerenti le concessioni per l’occupazione di aree del demanio marittimo) con l’esercizio delle competenze della Regione del Veneto (inerenti il rilascio delle autorizzazioni alle attività di acquacoltura ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 19/1998) nella acque marittime interne della Laguna di Venezia, le strutture competenti del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto, in coerenza con quanto previsto dalla Carta Ittica Regionale, hanno elaborato lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A), finalizzato a definire i criteri per l’attuazione dell’azione amministrativa dei due Enti allo scopo di garantire lo sviluppo armonico e coordinato, nelle aree lagunari oggetto dell’Accordo, delle attività economiche connesse alla venericoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi lagunari.

Risulta opportuno evidenziare che l'art. 5, comma 4, dell'Accordo prevede la costituzione di un collegio di vigilanza composto da:

  • Presidente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
  • Presidente della Regione o suo delegato;
  • Un Dirigente della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto o suo delegato;
  • Un Dirigente dell’Ufficio per la salvaguardia della Laguna di Venezia del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o suo delegato.

L'art. 6, comma 1, prevede che l'Accordo mantenga la sua validità ed efficacia per il periodo di validità ed efficacia della Carta ittica regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Si ritiene, pertanto, in attuazione delle prescrizioni della Carta Ittica Regionale, di approvare lo schema di Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a definire i criteri per l’attuazione dell’azione amministrativa dei due Enti mediante un’azione concertata, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi lagunari.

La Regione, con successivo provvedimento della Giunta regionale, si impegna altresì a procedere alla individuazione del Soggetto gestore sulla base dei criteri definiti dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, nonché sui contenuti del medesimo Accordo.

Tale schema di Accordo ha ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura, di cui all’art. 27bis della L.R. n. 19/1998, nella seduta svoltasi in data 18 settembre 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”, in particolare l’art. 2, comma 2;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 “Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, in attuazione della Carta Ittica regionale approvata con DGR n. 1747/2022, lo schema di Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni e interventi integrati per la conservazione dell’ecosistema lagunare, per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e per lo sviluppo delle attività economiche connesse all’attività di venericoltura in Laguna di Venezia, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo provvederà il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della esecuzione del presente provvedimento;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali all'allegato schema di Accordo (Allegato A);
  6. di precisare che la Giunta regionale, con successivo provvedimento, procederà alla individuazione del Soggetto gestore sulla base dei criteri definiti dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, nonché sui contenuti dell'Accordo (Allegato A);
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1206_23_AllegatoA_513936.pdf

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