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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 137 del 17 ottobre 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 05 ottobre 2023

Rilascio dell'accreditamento istituzionale per diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie ad integrazione della DGR n. 396/2023. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede ad accreditare per diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 96/2022 ad integrazione della DGR n. 396/2023 a seguito dell’intervenuta conclusione delle istruttorie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno per la promozione della qualità del proprio S.s.r., ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.

Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti.

In attuazione di quanto disposto con i predetti provvedimenti hanno quindi preso avvio, ad istanza di parte e in ossequio allo schema di avviso di cui alla DGR n. 96 del 7 febbraio 2022, i complessi procedimenti di rinnovo, estensione, integrazione, modifica e rilascio dell’accreditamento istituzionale, comprensivi dell’attività di programmazione e successiva attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento presso le strutture richiedenti da parte di Azienda Zero.

In tale avanzato contesto procedimentale, è intervenuto il legislatore nazionale che con l’approvazione della legge n. 118 del 5 agosto 2022, c.d. “legge per il mercato e la concorrenza 2021”, ha disposto una parziale modifica degli artt. 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 in relazione alle fattispecie di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti e in relazione alle regole generali per la stipula di eventuali accordi contrattuali.

La Regione del Veneto, ha costituito un Gruppo di lavoro con la finalità di valutare l’impatto della emananda normativa attuativa sul sistema di accreditamento regionale e quindi di redigere specifiche linee di indirizzo in merito alla prima applicazione della novella legislativa di cui agli artt. 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, così come introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022.

All’esito delle sedute del 21 dicembre 2022 e 7 febbraio 2023 del gruppo di lavoro di cui sopra, nelle more dell’adeguamento del sistema di accreditamento vigente alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118/2022, si è convenuto di procedere, ai sensi degli artt. 16 e 19 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 con successivi specifici provvedimenti al rilascio dell’accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva, alla conclusione del procedimento avviato ad istanza di parte da soggetti già accreditati a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblicato con DGR n. 96/2022.

È pertanto evidente, ed emerge dai lavori del Gruppo di lavoro, oltre che dal disposto di cui all’art. 19, n. 2, della legge regionale n. 22/2002, la necessità, rimarcata dalla più recente giurisprudenza del Giudice amministrativo, di tutelare l’affidamento riposto dagli istanti – che tale qualifica hanno assunto a valle della DGR n. 96/2022, a che sulla loro istanza intervenga un provvedimento espresso, entro un termine definito, pur nelle more della completa conformazione dell’ordinamento regionale di settore alle novelle di cui alla legge n. 118/2022 e al decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022.

La Giunta regionale pertanto, in relazione al rilascio dell’accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, a seguito del procedimento avviato con avviso di cui alla DGR n. 96 del 7 febbraio 2022, ha approvato la DGR n. 396 del 19 maggio 2023.

Successivamente, essendo intervenuta la definitiva conclusione della fase istruttoria, condotta da Azienda Zero ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell’Area sanità e sociale n. 32 del 2 marzo 2022, in merito ad alcuni procedimenti di rilascio dell’accreditamento istituzionale per diversa capacità ricettiva, avviati ad istanza di parte a seguito dell’avviso approvato con DGR n. 96/2022, si rende necessario integrare il precedente citato provvedimento giuntale DGR n. 396/2023.

Dalla documentazione agli atti, all’esito di tale complesso iter procedimentale, comprensiva dell’istruttoria condotta da Azienda Zero ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell’Area sanità e sociale n. 32 del 2 marzo 2022, per tutte le strutture in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’Allegato A, relativo a erogatori di prestazioni socio-sanitarie, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, risulta che:

  • il legale rappresentante dei soggetti interessati, già accreditati in forza di un precedente provvedimento della Giunta regionale, ha presentato domanda di rilascio dell’accreditamento istituzionale per diversa capacità ricettiva ai sensi dell’avviso di cui alla DGR n. 96/2022;
  • le Aziende ULSS competenti per territorio hanno rilasciato il previsto parere in merito a dette istanze di rilascio dell’accreditamento istituzionale in considerazione del fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;
  • la Direzione Servizi Sociali, con proprio atto ha verificato la coerenza con la programmazione sociosanitaria regionale, informato il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale degli esiti della relativa istruttoria;
  • il versamento degli oneri di accreditamento dovuti è stato accertato da Azienda Zero, in quanto Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) come previsto dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
  • Azienda Zero ha costituito, direttamente o per tramite delle Aziende ULSS, i Gruppi Tecnici Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alle verifiche svolte presso le strutture oggetto del procedimento di estensione dell’accreditamento, ha trasmesso i relativi rapporti di verifica, tutti con esito favorevole con le prescrizioni eventualmente riportate, conservati agli atti;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E), come previsto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, nella seduta del 5 luglio 2023, ha preso atto dei pareri di coerenza alle scelte di programmazione socio-sanitaria locale e regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende ULSS, come da parere agli atti.

Ciò premesso, alla luce delle considerazioni espresse dal Gruppo di lavoro e in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002 col presente provvedimento si propone il rilascio dell’accreditamento istituzionale per diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati di cui all’Allegato A, relativo a erogatori di prestazioni socio-sanitarie.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

I citati accordi contrattuali potranno contenere specifiche limitazioni alle funzioni accreditate come concordato tra le parti contraenti purché all’interno delle prestazioni riconducibili alla branca accreditata ai sensi del vigente nomenclatore tariffario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 19 Dicembre 2022;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 96 del 7 febbraio 2022 “Determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio-sanitarie a valere dal 1 gennaio 2023. Approvazione dello schema di avviso. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 210 dell’8 marzo 2022 “Adempimenti preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: adozione di ulteriori misure organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale”;

VISTA la DGR n. 396 del 7 aprile 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 548 del 9 maggio 2023 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 595 del 19 maggio 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 40 del 7 aprile 2023 (art. 19 della legge regionale n. 22/2002)”;

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32 del 20 marzo 2022, n. 135 del 10 ottobre 2022 e n. 178 del 27 dicembre 2022;

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e del Direttore della Direzione dei Servizi Sociali agli atti dell’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTI i pareri della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) agli atti dell’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale, ai sensi della legge regionale n. 22/2002, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto, per diversa capacità ricettiva, in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie di cui all'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  3. di incaricare Azienda Zero della verifica dell’adempimento delle prescrizioni entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione del Veneto;
  4. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR, dell’esecuzione del presente atto;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’adozione di eventuali rettifiche, in caso di errori materiali del presente atto;
  6. di notificare il presente atto ai soggetti accreditati di cui all’Allegato A e di trasmetterlo alle Aziende ULSS e ad Azienda Zero;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(L'allegato A al presente provvedimento è stato sostituito con l’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 29 dicembre 2023, pubblicata in parte seconda-sezione seconda del Bollettino Ufficiale n. 4 del 9 gennaio 2024, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_1193_23_AllegatoA_513927.pdf

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