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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 140 del 20 ottobre 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1192 del 05 ottobre 2023

Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione di nuove zone di produzione relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) ad aggiornamento della D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla classificazione di nuove zone di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) ad aggiornamento della D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici. Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV). Tale attività nel territorio regionale vanta, infatti, una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.

La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta, della commercializzazione e del controllo degli alimenti, al fine di garantire la salubrità a tutela della salute dei consumatori, è stabilita dalla normativa dell'Unione europea, in particolare: il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 relativo a specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; il Regolamento (UE) 2017/625 che ha stabilito un quadro legislativo unitario per l’organizzazione dei "controlli ufficiali" e delle "altre attività ufficiali" anche in tema di alimenti; il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

A livello nazionale con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sono state approvate le ultime linee guida nazionali nel settore dei molluschi bivalvi vivi (Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010), ancora vigenti ma in corso di adeguamento alle recenti citate normative europee. Con D.G.R. n. 870 del 21.06.2011 si è provveduto a recepire tali linee guida e ad adattarle al contesto regionale e alla realtà produttiva locale.

Dal quadro normativo e provvedimentale vigente nella materia emerge che le Autorità Competenti (ovvero la Regione e le Aziende U.L.S.S.) sono tenute a classificare dal punto di vista igienico-sanitario le zone di produzione e di stabulazione in cui autorizzano la raccolta di MBV.

La suddetta classificazione sanitaria avviene, secondo quanto previsto con la citata D.G.R. n. 870/2011, all’esito di un iter procedimentale che vede coinvolte, nel territorio regionale, le Aziende U.L.S.S. (Dipartimenti di Prevenzione), in veste di Autorità Competenti Locali (A.C.L.) e responsabili del procedimento di classificazione, e la Regione in qualità di Autorità competente per l’emanazione del provvedimento finale di classificazione.

In particolare, l’Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, acquisita l’istanza di classificazione dell’ operatore del settore alimentare (O.S.A.) interessato alla produzione e al commercio dei MBV, procede all’indagine sanitaria ed esegue un piano di campionamento della durata di sei mesi, con un numero statisticamente significativo di campioni di MBV atto ad escludere la presenza di potenziali fonti di inquinamento e di contaminazione di diversa origine (tra cui quella microbiologica, chimica, fisica, biotossicologica).

All’esito del periodo di campionamento, l’A.C.L. propone all’A.C.R. (Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria), sulla base delle risultanze della predetta indagine e delle evidenze agli atti della medesima A.C.L., la classificazione della zona di produzione e di stabulazione oggetto di esame come zone di classe A, classe B o classe C, in funzione del livello di contaminazione fecale riscontrato. Nel dettaglio, ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019, sono classificabili come di classe A le zone da cui possono essere raccolti MBV direttamente destinati al consumo umano; di classe B le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione e, infine, come di classe C le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata.

Si precisa, inoltre, che le classificazioni in parola sono generalmente riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un’area che non è mai stata oggetto di classificazione;

2) nuova zona di produzione in un’area già classificata, ma per una specie diversa;

3) riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione, già precedentemente classificata.

Ciò premesso, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare le proposte di classificazione provenienti dalle Aziende U.L.S.S. interessate, da ultimo, con D.G.R. n. 796 del 5.07.2022 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021.”

Il provvedimento in parola ha integrato la riclassificazione, per il triennio 2018-2020, delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei MBV in ambito marino del territorio regionale, di cui alla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021.

In seguito all’adozione della D.G.R. n. 796/2022 sono pervenute all’U.O. Sicurezza Alimentare (A.C.R.) della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria altre proposte di classificazione.

Nel dettaglio, l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e l’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana hanno trasmesso le rispettive relazioni finali relative alle indagini sanitarie e ambientali effettuate e le proposte di classificazione relative alla specie ostrica concava (C. gigas) nelle zone di produzione situate nel territorio di propria competenza.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 341503 del 26.06.2023, l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima ha trasmesso alla citata competente struttura regionale la proposta di classificazione della specie ostrica concava (C. gigas) nella zona di produzione 14L010 sita nella Laguna sud di Venezia (Sacca del Toro), con la relativa relazione finale relativa all'indagine sanitaria ed ambientale.

Dalla lettura della predetta proposta si evince che:

  • la zona di produzione e di stabulazione 14L010 risulta già classificata in classe “B” per la raccolta di vongole veraci (Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum) e di cuori (Cerastoderma spp. e Acanthocardia spp.); 
  • gli esiti delle analisi microbiologiche definitive, svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n. 853/2004, (UE) n. 2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla D.G.R. n. 870/2011, rendono compatibile una classificazione in classe “B”;
  • gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività e IPA) non evidenziano superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa;
  • le analisi chimiche per la ricerca di Diossina/PCB ndl sono ancora in corso, tuttavia sulla base degli esiti relativi alle medesime ricerche eseguite sulle altre specie già classificate della medesima zona di produzione, non si evincono situazioni di rischio;
  • trattandosi di un banco naturale di ostriche non è possibile individuare il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli. E’ pertanto stato identificato come punto fisso di campionamento lo stesso utilizzato per le vongole veraci, specie indicatrici per ostrica concava quando quest’ultima viene raccolta da banco naturale.

Con nota, acquisita al prot. reg. n. 328313 del 19.06.2023, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale ha presentato all’U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la proposta di classificazione di una nuova area di produzione, sita nella Laguna nord di Venezia (Valle Basegia) ed individuata con il codice 10L009, per la specie ostrica (C. gigas) allegando la pertinente relazione finale relativa all'indagine sanitaria ed ambientale effettuata.

Dalla lettura della predetta proposta si evince che:

  • la zona di produzione 10L009 (Valle Basegia) risulta di nuova classificazione;
  • gli esiti delle analisi microbiologiche definitive, svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n.853/2004, (UE) n. 2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla D.G.R. n. 870/2011, rendono compatibile una classificazione in classe “B”;
  • gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività, Diossina/PCB e PCB ndl, IPA) non evidenziano superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa;
  • il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli è stato identificato con coordinate geografiche: 45°30.328 N, 12°33.112 E.

Con nota, acquisita al prot. reg. n. 277834 del 23.05.2023, l’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana ha presentato all’U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria due proposte di classificazione per la specie ostrica concava (C. gigas) allegando le pertinenti relazioni finali relative alle indagini sanitarie ed ambientali effettuate. 

Dalla lettura della predette proposte si evince:

  • la zona di produzione 19L048 (Valle da pesca Biotopo Valle Bonello) sita nel Comune di Porto Tolle (RO) risulta di nuova classificazione mentre la zona di produzione 19L053 (Laguna della Vallona Nord) sita nel Comune di Porto Viro (RO) risulta già classificata in classe “B” per la specie vongole veraci (R.decussatus e R. philippinarum);
  • gli esiti delle analisi microbiologiche definitive, svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n. 853/2004, (UE) n. 2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla D.G.R. n. 870/2011, rendono compatibile una classificazione in classe “A” sia per la zona di produzione 19L048 (Valle da pesca Biotopo Valle Bonello) sia per la zona di produzione 19L053 (Laguna della Vallona Nord);
  • gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività, Diossina/PCB e PCB ndl, IPA) non evidenziano superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa, salvo per la zona di produzione 19L048 in relazione al riscontro di biotossine marine in due campioni eseguiti nell’arco di 15 giorni in concomitanza con la presenza di significativa fioritura algale;
  • il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli è stato identificato, per la zona di produzione 19L048 (Valle da pesca Biotopo Valle Bonello), dalle seguenti coordinate geografiche: 44°871760 N, 12°387482 E; per la zona di produzione 19L053 (Laguna della Vallona Nord), il punto fisso di campionamento per il monitoraggio E. coli è stato identificato con coordinate geografiche: 45°05169200 N, 12° 37811200 E, mentre quello per le analisi dei parametri chimici con coordinate geografiche: 45°0438975 N, 12° 3739675 E. 

Alla luce di quanto sopra, la U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a seguito di apposita istruttoria, ritiene accoglibili  le citate proposte di classificazione avanzate dalle Aziende U.L.S.S. n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 5 Polesana e propone l'adozione della relativa classificazione alla Giunta regionale. Si precisa tuttavia che, relativamente alla citata proposta di classificazione della zona di produzione 14L010 (Sacca del Toro), con nota prot. n. 0440963 del 18.08.2023 indirizzata al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, il Direttore dell’U.O. Sicurezza Alimentare ha rappresentato la necessità di acquisire anche le evidenze analitiche relative ai contaminanti diossine/PCB e PCB ndl sulle ostriche concave (C. gigas). 

Le mappe che mostrano le nuove classificazioni in relazione alle zone di produzione e di stabulazione dei MBV (confini e coordinate geografiche che identificano i vertici dei poligoni corrispondenti) sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su supporto digitale, che si propone di adottare ad aggiornamento della D.G.R. n. 796/2022, sostituendone integralmente il relativo Allegato A.

Le risultanze degli esposti procedimenti di classificazione per la specie di MBV ostrica concava (C. gigas) sono riportate nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si propone di adottare ad aggiornamento della D.G.R. n. 796/2022, sostituendone integralmente il relativo Allegato B.

Si propone, infine, di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, struttura tecnica di riferimento dell'Autorità Competente Regionale (A.C.R.) dell’esecuzione del presente provvedimento e della verifica in ordine alla conformità dei risultati delle analisi chimiche per la ricerca di Diossina/PCB ndl ancora in corso per la zona di produzione 14L010.  

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,     relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTA la linea guida “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la linea guida comunitaria “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.;

VISTA la D.G.R. n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

VISTA la D.G.R. n. 607 dell’11 maggio 2021 “Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 9 Agosto 2021 “Modifica della classificazione degli ambiti di produzione per i molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio, prevista dalla DGR 200/2021. Classificazione della specie vongola verace (Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus) - tratto terminale del fiume Po di Levante - Comune di Rosolina e Comune di Porto Viro”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di classificare, sulla base dell'istruttoria eseguita dall'l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria:
  • in classe “B” la zona di produzione 14L010 sita nella Laguna sud di Venezia (Sacca del Toro), già classificata per altre categorie di MBV, relativamente alla specie ostrica concava (C. gigas);
  • in classe “B” la zona di produzione 10L009 (Valle Basegia) sita nella Laguna sud di Venezia, di nuova classificazione, relativamente alla specie ostrica concava (C. gigas);
  • in classe “A” la zona di produzione 19L048 (Valle da pesca Biotopo Valle Bonello) sita nel Comune di Porto Tolle (RO), di nuova classificazione, relativamente alla specie ostrica concava (C. gigas);
  • in classe “A” la zona di produzione 19L053 (Laguna della Vallona Nord) sita nel Comune di Porto Viro (RO) già classificata per altre categorie di MBV, relativamente alla specie ostrica concava (C. gigas);
  1. di approvare, in conseguenza di quanto disposto al numero precedente, l’aggiornamento delle mappe che mostrano le nuove classificazioni in relazione alle zone di produzione e di stabulazione dei MBV (confini e coordinate geografiche che identificano i vertici dei poligoni corrispondenti) contenuto nel documento di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su supporto digitale, che sostituisce integralmente l’Allegato A della D.G.R. n. 796/2022;
     
  2. di approvare l’aggiornamento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei MBV contenuto nel documento di cui all’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l’Allegato B della D.G.R. n. 796/2022;
     
  3. di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della verifica in ordine alla conformità dei risultati delle analisi chimiche per la ricerca di Diossina/PCB ndl ancora in corso per la zona di produzione 14L010;
     
  4. di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione della presente deliberazione;
     
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di stabilire che il documento contenuto nell'Allegato A, di cui al numero 3, è consultabile alla pagina web: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/controlli-ufficiali;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.

Allegato A (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_1192_23_AllegatoB_513926.pdf

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