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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1190 del 05 ottobre 2023
Avvio dell'iter per l'aggiornamento e revisione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC). L.R. n. 13/2018.
Con il presente provvedimento si avviano i lavori per l’aggiornamento dei contenuti del Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC), approvato con DCR n. 32/2018, prevedendo l’attuazione di una serie di attività di approfondimento da parte dell’ARPAV, funzionali alla revisione del documento di programmazione.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano regionale dell’Attività di Cava (PRAC), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 27.03.2018, regolamenta l’attività di cava nel territorio regionale con la finalità di garantire i fabbisogni di materiali inerti come individuati dalla L.R. 16.03.2018 n. 13, perseguendo contestualmente, per le cave di tutti i materiali, obiettivi di tutela ambientale, valorizzando nel contempo le risorse minerarie di II cat. di cui al RD 1443/1927 e salvaguardando le esigenze di carattere socio-economico dei settori produttivi legate alle attività estrattive.
Il Piano vigente, in linea con le disposizioni della norma regionale di settore (art. 7 della L.R. n. 13/2018), ha formulato una previsione decennale degli aspetti quantitativi per le autorizzazioni di cave di inerti. Lo strumento di pianificazione è efficace a tempo indeterminato ma deve essere comunque sottoposto a revisione periodica, almeno quinquennale, ovvero qualora se ne manifesti la necessità.
Per tale motivo le norme tecniche di attuazione del PRAC stabiliscono la necessità di un monitoraggio periodico per la verifica degli effetti dello strumento di programmazione (art. 5 delle norme tecniche) che consiste nella rilevazione annuale delle cave produttive e autorizzate, dei volumi di materiale estratto e delle relative destinazioni di utilizzo, nonché dei consumi energetici e di acqua del settore.
Il monitoraggio, pur riscontrando una tendenziale convergenza dell’attività estrattiva agli obiettivi del piano, ha evidenziato alcune criticità riguardo al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici (economici e ambientali) che meritano pertanto di approfondimento per valutare consoni interventi correttivi, come la struttura dinamica del piano stesso impone.
Il rapporto di monitoraggio del Piano Regionale per l'Attività di Cava, riferito ai dati statistici 2020, è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare con nota prot. n. 599692 del 23.12.2021, come stabilito dalla normativa di settore (art. 20 della L.R. n. 13/2018) per lo strumento di programmazione, unitamente alle valutazioni sullo stato di attuazione della norma, come previsto dall’art. 34 della L.R. 13/2018.
Sulla scorta del rapporto trasmesso in Consiglio regionale e delle osservazioni inviate sul tema delle attività estrattive dalle associazioni di categoria, la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 29 settembre 2022 ha preso atto dell’attività di rendicontazione n. 66 sul “Rapporto di monitoraggio del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC) e relazione sulle modalità di applicazione della legge regionale n. 13/2018”, formulando alcune osservazioni specifiche, trasmesse con nota prot. n. 452691 del 03.10.2022 e di seguito riassunte, al fine di valutare le opportune azioni correttive, ferma restando la coerenza complessiva del PRAC con le valutazioni condotte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
Le osservazioni formulate dalla Commissione consiliare derivano dalle risultanze del rapporto di monitoraggio. Il rapporto conferma infatti la preponderante attività di estrazione della sabbia e ghiaia nell'ambito estrattivo di Treviso rispetto agli altri, nonostante siano stati assegnati a questi ultimi quantitativi autorizzabili di sabbia e ghiaia. La maggiore estrazione di tale materiale dall’ambito di Treviso deriva dal consumo delle riserve precedentemente autorizzate e supera di molto le necessità della zona e di quelle contermini comportando trasporti di materiale anche a distanze notevoli. Ciò evidenzia che l’obiettivo di piano di conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse rispetto al passato, facente parte degli obiettivi economici (obiettivo specifico n. 2) non risulta ancora raggiunto e conseguentemente anche l’obiettivo n. 3 (ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio). Il tema della lunghezza dei trasporti dei materiali inerti, inoltre, fa parte dell’obiettivo ambientale specifico n. 5 (ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava) dello strumento di programmazione che, per quanto rilevato, non sembra ancora vicino ad essere raggiunto.
Da una prima analisi le cause risultano derivare dal progressivo esaurimento della disponibilità di sabbia e ghiaia autorizzabile nell’ambito della provincia di Verona, conseguenza di un pregresso deficit di materiale che ha portato alla rapida assegnazione di tutto il quantitativo disponibile per tale ambito territoriale e dalla richiesta di ulteriori volumi oltre il tetto imposto dal piano.
Nell’ambito estrattivo di Verona sono invece sopravvenute esigenze di materiali inerti legate alla realizzazione di grandi opere pubbliche quali il Progetto TAV AV/AC Verona-Padova, SS12 Tangenziale sud di Verona e la terza corsia A13 tratto Padova-Monselice che il PRAC non ha originariamente considerato fra i fabbisogni da soddisfare.
Infatti il dimensionamento del PRAC è stato calcolato escludendo le grandi opere dalle forniture del mercato degli inerti locali poiché dipendenti da esigenze quantitative e temporali non prevedibili dalla pianificazione ordinaria. Il PRAC ha perciò lasciato all'approvazione dell’infrastruttura nell’ambito della VIA anche le cave di prestito, fattispecie reintrodotta con LL.R. 09/08/2002 n. 15 e 01/08/2003 n. 16 nell’ordinamento regionale. Tuttavia occorre prendere atto che le opere sopra citate sono state approvate considerando l'approvvigionamento di inerte da parte del mercato locale e ciò ha comportato uno sbilanciamento rispetto alle analisi quantitative del PRAC, che occorre ora compensare in modo adeguato.
Parallelamente l’attività estrattiva di sabbia e ghiaia negli ambiti della provincia di Vicenza è stata condizionata dal materiale equiparabile immesso sul mercato dai lavori per la realizzazione della Strada Pedemontana Veneta e dopo la sua conclusione nelle tratte in provincia di Vicenza l’attività di cava per estrazione di ghiaia non si è sviluppata in modo proporzionale alle necessità locali per la realtà territoriale presente intorno alle cave in essere. Infatti la diffusa urbanizzazione ha ridotto la possibilità di ampliamenti dei siti estrattivi mentre le norme del piano non consentono l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.
In tale contesto può risultare opportuno valutare in determinate situazioni la possibilità di sviluppare nuove forme autorizzative oltre al mero ampliamento. Ciò per sostenere il principio di autosufficienza senza al contempo compromettere il rispetto degli obiettivi ambientali specifici n. 6. (favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi) e n. 8. (favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo).
Il rapporto pone inoltre l’attenzione sulla situazione emersa per le attività estrattive di sabbia e ghiaia nell’ambito della provincia di Treviso in cui il PRAC non ha assegnato volumi autorizzabili, con l’obiettivo di favorire il consumo di una parte delle riserve, peraltro cospicue, evitando di interessare con l’attività estrattiva nuove superfici. Dette riserve risultano però nella disponibilità di pochi operatori rendendo così difficile il raggiungimento dell’obiettivo strategico di tutela del settore economico ed in particolare dell'obiettivo economico specifico n. 4 (mantenere l’economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli occupazionali).
Un altro aspetto messo in evidenza dall’attività di monitoraggio riguarda i ridotti limiti autorizzabili di cave per l’estrazione di inerti costituiti da calcare per costruzioni, materiale destinato non solo a sottofondi stradali ma anche alla manutenzione e realizzazione di opere di difesa spondale. È stato evidenziato in particolare che nel territorio della provincia di Belluno, la più colpita dagli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 (VAIA), la disponibilità di quantitativi autorizzati risulta estremamente ridotta e il PRAC non prevede, per tale ambito, volumi autorizzabili. Conseguentemente per il rifacimento delle numerose opere di difesa idraulica danneggiate dalla citata alluvione sono stati utilizzati, in molti interventi, materiali provenienti dalle cave di calcare lucidabile dell’Altopiano di Asiago comportando un non trascurabile impatto per il traffico di mezzi pesanti.
Una revisione dei volumi autorizzabili di inerti in generale o una diversa ripartizione di tali volumi fra le varie tipologie di inerti (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzione) in funzione della loro presenza sul territorio, costituisce una priorità funzionale a contrastare ulteriori fenomeni di rischio idraulico.
A ciò si aggiunga che in provincia di Belluno va tenuto in debita considerazione il fabbisogno di materiali legato soprattutto alla realizzazione delle infrastrutture previste per i prossimi giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”, non preventivati nel dimensionamento del PRAC del 2018.
Quanto rilevato risulta meritevole di intervento attraverso un'azione correttiva rispetto agli obiettivi economico n. 3 e ambientale n. 8 (favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo), incrementando i volumi di calcare per costruzione e di detrito autorizzabili negli ambiti estrattivi previsti.
Oltre alle esigenze di intervento sulla distribuzione dei quantitativi di inerti autorizzabili in rapporto alle tipologie di materiale e agli ambiti di estrazione, per favorire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, è stata rilevata anche una criticità sul raggiungimento degli obiettivi economici specifici n. 1 (valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni) e n. 2 (conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse) e sull’obiettivo ambientale specifico n. 8 (favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo). Tale criticità investe principalmente l’obiettivo di utilizzo di materiale riciclato, che non rappresenta un obiettivo proprio del PRAC ma al quale il piano ha concorso riducendo in modo molto significativo il quantitativo di materiale inerte autorizzabile per favorire l’utilizzo di materiali inerti provenienti da rifiuto in sostituzione delle materie prime. Detto contributo è stato quantificato nel PRAC in circa 4 milioni di tonnellate ossia più del 50% del materiale inerte prodotto dalle cave. E’ stato però rilevato dal monitoraggio che, a causa delle difficoltà di carattere tecnico ed economico legato al recupero dei rifiuti inerti, il quantitativo sottratto dal materiale di cava autorizzabile per incentivare l’uso del riciclato non rappresenta quanto effettivamente preventivato.
Si ritiene pertanto necessario prendere atto di tali elementi e aggiornare la quantificazione dei fabbisogni sottoposti alla VAS nel 2014 alla luce della obiettiva difficoltà di sostituire gli inerti di cava con i riciclati.
Lo strumento di programmazione regionale di cui si prevede l’aggiornamento dovrà inoltre necessariamente confrontarsi con la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con deliberazione Consiglio regionale del Veneto n. 80 del 20 luglio 2020, che rispetto all’obiettivo strategico nazionale di ridurre i carichi inquinanti nell’ambiente, individua tra le linee di intervento nella Macro area 5 “Per una riproduzione del capitale naturale: ridurre l’inquinamento di aria, acqua e terra”, l’aggiornamento della pianificazione di settore quale strumento per ridurre i fattori di inquinamento dell’aria e acqua e promuovere un uso razionale delle risorse (Linee di intervento n.2, 3 e 6).
Ciò premesso, considerato il mutato contesto socio-economico sulla base delle informazioni oggi disponibili appare oltremodo necessario valutare l’adeguatezza dello strumento di programmazione e delle misure proposte in continuità con gli obiettivi originariamente individuati, a partire dall’analisi sullo stato di fatto per il quale la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha prodotto un aggiornamento del “Rapporto statistico annuale sull’attività di cava – Anno 2021”, che è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
In proposito si precisa che l’attività di aggiornamento prevede un percorso partecipato con le autorità in materia ambientale allo scopo di valutare, rispetto agli scenari elaborati e alle azioni individuate dallo strumento vigente, la necessità di opportune misure correttive.
Si evidenzia comunque che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, per le modifiche minori di piani e programmi che hanno già scontato la Valutazione Ambientale Strategica, “…la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento”. Conseguentemente, l’Autorità competente, nel caso di specie, potrà valutare necessaria la Valutazione Ambientale esclusivamente qualora, espletata la procedura di cui all’art. 12 – “Verifica di assoggettabilità” del D. Lgs. n. 152/2006, siano accertati impatti significativi sull’ambiente.
Da un punto di vista procedurale, in ragione di quanto esposto, l'attività di aggiornamento dovrà essere condotta nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), da espletare contestualmente alla formulazione della nuova proposta dello strumento in parola.
Con riferimento alla procedura di aggiornamento e revisione del Piano, la legge regionale n. 13/2018, articolo 7 commi 4 e 5, prevede che “4. Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dai ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere. 5. Costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica”.
Nella prospettiva quindi di avviare le procedure per l’aggiornamento del PRAC appare imprescindibile il supporto dell’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto (ARPAV) per l’analisi degli indicatori ambientali e la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare in coerenza con gli obiettivi ambientali strategici stabiliti nello strumento vigente.
Si richiama in proposito il provvedimento n. 323 del 29.03.2023, con cui la Giunta regionale ha assegnato ad ARPAV, per la corrente annualità, il contributo annuale di funzionamento e ha approvato il disciplinare che regola i rapporti tra le due Amministrazioni definendo le modalità di attuazione da parte dell’Agenzia di una serie di adempimenti istituzionalmente previsti, tra i quali, il supporto tecnico scientifico per la predisposizione degli strumenti di pianificazione.
La Direzione Difesa del Suolo e della Costa al fine di avviare le procedure di aggiornamento della pianificazione vigente, con nota prot. n. 238272 del 04.05.2023, ha richiesto ad ARPAV il necessario supporto tecnico-scientifico finalizzato ad individuare i contenuti degli elaborati oggetto della futura proposta e l’entità degli eventuali interventi.
ARPAV con nota prot. 63646 del 14.07.2023, acquisita al prot. regionale n. 380433 in pari data, ha fornito positivo riscontro evidenziando che la collaborazione alla redazione del Piano regionale dell’Attività di Cava riveste le caratteristiche di attività istituzionale non obbligatoria. In particolare il disciplinare regolante i rapporti tra le amministrazioni, di cui alla succitata delibera, non comprende il supporto tecnico scientifico per la predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare per le attività estrattive e per tale motivo si rende necessaria un’analisi dei principali indicatori ambientali (acqua, aria, suolo, rumore ed energia) collegata ai dati di settore per l’attività di cava e agli obiettivi ambientali strategici stabiliti nello strumento vigente.
A sostegno delle spese connesse all’attuazione delle suddette attività integrative e funzionali alla revisione dello strumento di pianificazione in parola, nella stessa nota, l’Agenzia ha chiesto all’Amministrazione regionale il riconoscimento di un contributo pari ad euro 52.700,00, tuttavia si ritiene di riconoscere un contributo per le suddette attività pari alle risorse a disposizione della Direzione Difesa del Suolo e della Costa quantificate in euro 50.000,00 per l’annualità 2023.
Per quanto sopra esposto, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, come sopra richiamate, appare appropriato e necessario promuovere la revisione e l’aggiornamento del Piano Regionale sull’Attività di Cava, secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 13/2018, art. 7, per le finalità sopra descritte, condividendo inoltre l’opportunità di attuare le iniziative proposte da ARPAV, riconoscendo un contributo pari ad euro 50.000 a sostegno delle conseguenti spese.
Si ritiene, pertanto, opportuno demandare al Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio il coordinamento delle attività per l’aggiornamento del Piano regionale in parola e l’individuazione delle eventuali Strutture regionali il cui coinvolgimento dovesse risultare necessario ai fini del completamento dell'iter di approvazione.
Risulta infine necessario incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa di provvedere, all’assunzione dell’impegno di spesa della somma massima di euro 50.000,00 a favore dell’ARPAV a sostegno dell’attuazione delle sopra descritte attività di analisi degli indicatori ambientali e di redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, a valere sul capitolo 103735 “Azioni regionali di supporto tecnico-scientifico alle attività di vigilanza sulle cave – trasferimenti correnti (art. 3, c. 2, lett. D bis, L.R. 18/10/1996 n. 32)” del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 16/03/2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTA la L.R. 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 32/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 323/2023;
VISTA la nota prot. n. 63646 del 14.07.2023 di ARPAV;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
delibera
(seguono allegati)
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