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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 06 ottobre 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1166 del 28 settembre 2023

Approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa regionale, integrativo del Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna antinfluenzale 2023/2024 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e proroga annuale al 31.12.2024 del Protocollo d'Intesa regionale integrativo per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19. DGR n. 1020/2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in applicazione della DGR n. 1020/2022 di recepimento del Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, si approva lo schema di Protocollo d’Intesa regionale integrativo riferito alla somministrazione di vaccini antinfluenzali a favore anche dei soggetti eleggibili (aventi diritto), nell’ambito della relativa campagna 2023/2024. Inoltre, si proroga al 31.12.2024 il termine del 31.12.2023 stabilito dalla medesima DGR n. 1020/2022 in relazione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 presso le farmacie di comunità.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 2, comma 8-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ha novellato il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, introducendo all’art. 1, comma 2, la lettera e-quater che disciplina in via ordinaria le attività riconducibili alla cd. “Farmacia dei servizi” di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nonché la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Con riferimento a tali attività, in data 28 luglio 2022 è stato siglato apposito Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni/Province Autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, ovvero la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), l'Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm), Farmacieunite.

Detto Protocollo d’Intesa nazionale, in particolare, determina in euro 6,16 il compenso spettante alle farmacie per l’atto professionale riferito al singolo inoculo di vaccino (anti-Covid 19 e antinfluenzale), demandando ad appositi accordi con le Regioni/Province Autonome il riconoscimento alle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1020 del 16.8.2022, nel recepire il sopra richiamato Protocollo d’Intesa nazionale, ha in particolare dato atto che la somministrazione in farmacia di vaccini antinfluenzali a favore di soggetti eleggibili sarebbe stata oggetto di successive determinazioni regionali.

In particolare la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-2023 è già stata oggetto di specifico Protocollo d’Intesa regionale integrativo in virtù della deliberazione di Giunta regionale n. 1251 del 10.10.2022.

E’ proprio in relazione al prezioso apporto delle farmacie di comunità nella campagna antinfluenzale 2022-2023 e della reciproca e proficua esperienza già maturata, nonché dell’opportunità di avvalersi delle stesse in quanto parti integranti della rete regionale delle sedi erogative, che si propone di approvare, sentite preventivamente la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Azienda Zero per gli aspetti di competenza, lo schema di Protocollo d’Intesa regionale integrativo in oggetto tra Regione del Veneto e Associazioni rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private (Federfarma Veneto, Farmacieunite, Assofarm), che ne hanno condiviso il contenuto, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione. Detto schema di Protocollo definisce procedure operative correlate alle specificità dell’organizzazione regionale e riconosce alle farmacie, ai sensi dell’art. 2, comma 11 del Protocollo d’Intesa nazionale, in aggiunta al previsto importo di euro 6,16 per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale, un importo aggiuntivo a singolo inoculo di euro 0,50 a ristoro delle spese sostenute, in considerazione anche degli oneri inerenti la distribuzione intermedia che, diversamente dalla campagna precedente, è direttamente coinvolta nel processo di consegna dei vaccini antinfluenzali alle farmacie aderenti.

Al raggiungimento dei seguenti target vaccinali :

  • farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 450.000,00 e farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 300.000,00: n. 40 vaccini somministrati;
  • per tutte le altre farmacie: n. 100 vaccini somministrati,

è altresì riconosciuto un compenso forfettario una tantum, in soluzione unica, pari a:

  • euro 200,00 a favore delle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna vaccinale;
  • euro 100,00 a favore delle farmacie che hanno somministrato vaccini nella precedente campagna 2022-2023.

Ciò a titolo di incentivo e per promuovere un maggiore coinvolgimento delle farmacie e quindi l’implementazione dei punti vaccinali a vantaggio degli assistiti in termini di accesso agli stessi.

Si evidenzia inoltre, con riferimento alla somministrazione di vaccini anti-Covid 19 presso le farmacie di comunità, che la Giunta regionale con la sopra richiamata deliberazione n. 1020/2022 aveva prorogato fino al 31.12.2023 la validità del relativo Protocollo Integrativo regionale di cui all’Allegato B alla DGR n. 556/2021, per quanto compatibile con il sopravvenuto Protocollo d’Intesa nazionale 28.7.2022.

Stante l’approssimarsi della scadenza e tenuto conto che, allo stato dell’arte, non sussistono motivazioni per una revisione delle attuali disposizioni in merito, si propone di prorogare di un ulteriore anno, ovvero fino al 31.12.2024, il succitato Protocollo Integrativo regionale nei termini già previsti dalla DGR n. 1020/2022.

Riguardo alla distribuzione di detti vaccini, si precisa che la stessa, secondo le recenti indicazioni della competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria riferite all’avvio della campagna di vaccinazione autunnale e invernale, sarà coordinata da Azienda Zero-UOC Logistica, che fornirà gli opportuni aggiornamenti alle Aziende Sanitarie.

Sotto il profilo economico-finanziario, si richiama quanto precisato con DGR n. 1020/2022, ovvero che: “le attività previste dalla presente delibera di somministrazione di vaccini anti-Covid 19 e di somministrazione di vaccini antinfluenzali se a carico del Servizio Sanitario Nazionale, trovano copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS, fatta salva la possibilità con successivo provvedimento di utilizzare, ai fini di un totale o parziale ristoro alle Aziende stesse, i finanziamenti di cui all’Intesa Stato-Regioni 30.3.2022 (Rep.Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all’estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’art. 1 del D.Lgs n. 153/2009).”, fatto salvo l’eventuale utilizzo di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di nuove determinazioni statali.

Si propone da ultimo di incaricare:

  • la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto;
  • Azienda Zero dell’attuazione del presente atto per gli aspetti di competenza, nonché dell’organizzazione della gestione dei vaccini antinfluenzali da destinare alle farmacie di comunità tramite il canale ordinario della distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC);
  • le Aziende ULSS dell’attuazione del presente atto per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”;

VISTO l’art.11 della Legge 18 giugno 2009, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 8-bis del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52;

VISTO il Protocollo d’Intesa nazionale del 28.7.2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1020 del 16 agosto 2022 “Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1251 del 10 ottobre 2022 “DGR n. 1020/2022: approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa regionale, integrativo del Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna antinfluenzale 2022/2023 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.”,

delibera

  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
  2. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa regionale integrativo del Protocollo nazionale 28.7.2022 per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali nell’ambito della campagna vaccinale 2023-2024” di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  4. di disporre la proroga al 31.12.2024 della durata del Protocollo regionale integrativo per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti-Covid 19 di cui alla DGR n. 556/2021, nei termini già previsti dalla DGR n. 1020/2022;
  5. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS, fatta salva la possibilità di utilizzare, ai fini di un totale o parziale ristoro alle Aziende stesse, i finanziamenti di cui all’Intesa Stato-Regioni 30.3.2022 (Rep.Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all’estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’art. 1 del D.Lgs n. 153/2009), nonché ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di nuove determinazioni statali;
  6. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto;
  7. di incaricare Azienda Zero dell’attuazione del presente atto per gli aspetti di competenza, nonché dell’organizzazione della gestione dei vaccini antinfluenzali da destinare alle farmacie di comunità tramite il canale ordinario della distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC);
  8. di dare atto che Azienda Zero-UOC Logistica è incaricata del coordinamento della distribuzione sul territorio dei vaccini anti-Covid 19;
  9. di incaricare le Aziende ULSS dell’attuazione del presente atto per quanto di competenza;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs n. 33/2013;
  11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1166_23_AllegatoA_513571.pdf

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