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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 15 settembre 2023


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 04 settembre 2023

Programma di interventi, per l'anno 2023, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si approva il programma di interventi, per l’anno 2023, a favore delle “famiglie fragili”, come definite dalla legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare per: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176 - promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali e ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, che alcune categorie sociali possano accedere ad alcuni interventi differenziati per finalità, principalmente:

  • le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10), ad un fondo a favore dei Comuni per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
  • le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11), ad un fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, alle spese di locazione e all'erogazione di servizi educativi e scolastici;
  • le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13), ad un fondo per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
  • le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose, ad un fondo per i minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

Con la deliberazione numero 111 del 26 luglio 2022 del Consiglio Regionale, la Regione ha approvato il “Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia”, il quale prevede anche quanto segue: “Attivazione di un fondo a favore dei Comuni o delle loro aggregazioni che attivano progetti verso le ‘famiglie fragili’ (art. 10, c. 1, art. 11, c. 1 e 2, art. 13)”.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione, per l’anno 2023, degli interventi a favore delle predette categorie di beneficiari, secondo la disciplina organizzativa riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, per un importo complessivo di euro 5.180.000,00.

Al riguardo, si specifica che:

  • il programma 2023 si rivolge alle famiglie che manifestano i bisogni maggiormente sentiti, rappresentate dai nuclei con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, dalle famiglie monoparentali, dalle famiglie di genitori separati o divorziati, dalle famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e dalle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 (articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”);
  • la Regione del Veneto individua negli Ambiti Territoriali Sociali la struttura organizzativa idonea per una corretta e omogenea attuazione del programma di interventi;
  • la Regione assegna agli Ambiti Territoriali Sociali la gestione delle risorse economiche, riconoscendo agli stessi una somma per le funzioni e i compiti amministrativi di gestione per l’attuazione degli interventi;
  • nel territorio del rispettivo Ambito Territoriale Sociale, è previsto che ciascun Comune collabori con l’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’Ambito Territoriale Sociale;
  • l’Ambito Territoriale Sociale è referente per l’approntamento dell’organizzazione inerente a:
    • divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”, comprensiva della scelta del materiale e della modalità tramite la quale effettuarne la divulgazione;
    • raccolta delle domande nel periodo compreso nel periodo 1 maggio - 15 giugno 2024, utilizzando il modello Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, salvo il caso in cui l’Ambito Territoriale Sociale attivi una piattaforma web o un’application dedicata contenente le medesime informazioni dell’Allegato B;
    • esame istruttorio delle domande;
    • ammissione dei richiedenti in possesso dei requisiti ed esclusione dei richiedenti privi dei requisiti;
    • approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e delle domande non-ammissibili;
    • comunicazione relativa agli esiti della domanda;
    • attuazione degli interventi;
    • rendicontazione alla Regione;
  • le attività previste nel 2022 dalla deliberazione numero 1240 del 10 ottobre 2022 della Giunta Regionale sono attualmente in corso, motivo per il quale la quantificazione delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali è avvenuta sulla base della rendicontazione pervenuta alla Regione dai medesimi Ambiti per l’attuazione degli interventi previsti nel 2021 con le deliberazioni numero 1462 del 25 ottobre 2021 e numero 1682 del 29 novembre 2021 della Giunta Regionale, in particolare rilevando le istanze ammesse e quelle ammissibili ma non finanziate per incapienza dei trasferimenti operati dalla Regione verso gli Ambiti Territoriali Sociali e calcolando il peso percentuale rispetto al totale dei casi considerati.

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 5.180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, nei capitoli di spesa seguenti:

  • 102039 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388)” per euro 1.148.653,05, derivanti da reiscrizioni in conto avanzo, di cui alla delibera n. 796 dell’11 agosto 2023, di variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, con i riferimenti agli accertamenti di seguito riportati:
    • 902/2017 per euro 380.798,32, disposto con DDR n. 42 del 19/04/2017, di complessivi euro 20.556,462,07;
    • 2559/2018 per euro 767.772,55, disposto con DDR n. 51 del 21/06/2018, di complessivi euro 4.807.279,53;
    • 1833/2019 per euro 82,18, disposto con DDR n. 30 del 16/04/2019, di complessivi euro 19.738.148,09;
  • 103422 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” per euro 51.346,95, che trova copertura nel trasferimento statale del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2022, di cui all’accertamento in entrata 2390/2023;
  • 104209 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80. c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 13, l.r. 28/05/20, n. 20)” per euro 1.900.000,00, che trova copertura nel trasferimento statale del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2022, di cui all’accertamento in entrata 2390/2023;
  • 104211 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 680.000,00, che trova copertura nel trasferimento statale del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2022, di cui all’accertamento in entrata 2390/2023;
  • 104210 “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 600.000,00, finanziato con risorse regionali;
  • 104213 “Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà - trasferimenti correnti (art. 11, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 800.000,00, finanziato con risorse regionali.

La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.

Il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il successivo Decreto-legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 - n. 2803) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTA la L.R. n. 32 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la deliberazione n. 111 del 26 luglio 2022 del Consiglio Regionale, che ha approvato il Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia, ai sensi della legge regionale 28 maggio 2020, numero 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 4, comma 1);

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il programma di interventi, per l’anno 2023, a favore delle “famiglie fragili”, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);

3. di destinare agli interventi di cui al punto precedente l’importo complessivo di euro 5.180.000,00, che saranno successivamente assegnati agli Ambiti Territoriali Sociali, ripartiti come riportato nell’Allegato A;

4. di approvare il modello della domanda di partecipazione al programma di interventi, di cui all’Allegato B, salvo il caso in cui l’Ambito Territoriale Sociale attivi una piattaforma web o un’application dedicata contenente le medesime informazioni dell’Allegato B, che l’Ambito Territoriale Sociale renderà disponibile nel periodo 1 maggio - 15 giugno 2024;

5. di determinare in euro 5.180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, nei capitoli di spesa seguenti:

  • 102039 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388)” per euro 1.148.653,05, derivanti da reiscrizioni in conto avanzo, di cui alla delibera n. 796 dell’11/08/2023, di variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, con i riferimenti agli accertamenti di seguito riportati:
  • 902/2017 per euro 380.798,32, disposto con DDR n. 42 del 19/04/2017, di complessivi euro 20.556,462,07;
  • 2559/2018 per euro 767.772,55, disposto con DDR n. 51 del 21/06/2018, di complessivi euro 4.807.279,53;
  • 1833/2019 per euro 82,18, disposto con DDR n. 30 del 16/04/2019, di complessivi euro 19.738.148,09;
  • 103422 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” per euro 51.346,95, che trova copertura nel trasferimento statale del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2022, di cui all’accertamento in entrata n. 2390/2023;
  • 104209 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80. c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 13, l.r. 28/05/20, n. 20)” per euro 1.900.000,00, che trova copertura nel trasferimento statale del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2022, di cui all’accertamento in entrata n. 2390/2023;
  • 104211 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 680.000,00, che trova copertura nel trasferimento statale del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2022, di cui all’accertamento in entrata n. 2390/2023;
  • 104210 “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 600.000,00, finanziato con risorse regionali;
  • 104213 “Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà - trasferimenti correnti (art. 11, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 800.000,00, finanziato con risorse regionali;

6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

7. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto-legislativo 14 marzo 2013, numero 33;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1076_23_AllegatoA_511417.pdf
Dgr_1076_23_AllegatoB_511417.pdf

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