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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 12 settembre 2023


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 22 agosto 2023

Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia. Variante parziale agli articoli n. 42 e n. 49 del Piano Ambientale. Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 12.

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene approvata la variante parziale agli articoli n. 42 e n. 49 del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, relativa all’attività di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo necessari per ricomporre squilibri ecologici (art. 22 comma 6 della Legge n. 394/91) e, nello specifico, alla gestione della popolazione di Cinghiale Sus scrofa presente nel territorio del Parco.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 4 giugno 1997, ai sensi del Titolo II artt. 3 - 7 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (legge istitutiva del Parco) è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia sono disciplinate dall’art. 7 della citata legge istitutiva del Parco e in particolare il comma 3 dell’art. 7 della L.R. n. 12/1990 prevede che le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale e che non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell’art. 3 (relativo ai contenuti del Piano Ambientale stesso) sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio dell’Ente Parco (ora adottate dalla Comunità del Parco, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018, art. 4, co. 4 lett. d) e sono approvate dalla Giunta regionale sentita la Commissione Tecnica Regionale integrata ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/1984 (ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione Tecnica Regionale sono sostituite dalla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27). 

La variante parziale agli articoli n. 42 e n. 49 del Piano Ambientale è stata adottata con la Deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 18 settembre 2020; nel periodo previsto dalla norma è pervenuta un’osservazione, che è stata controdedotta dalla Comunità del Parco, la quale ha ritenuto di non accogliere la predetta osservazione, confermando con propria Deliberazione del 23 dicembre 2020 le modifiche degli artt. n. 42 e n. 49 del Piano Ambientale.

Le succitate Deliberazioni sono state trasmesse dall’Ente Parco alla Direzione Turismo con nota registrata al protocollo regionale al numero 18315 del 15 gennaio 2021, al fine dell’approvazione della variante parziale normativa al Piano Ambientale, inerente la proposta di modifica degli artt. n. 42 e n. 49 delle norme, rispettivamente per le zone di riserva naturale orientata e le zone agro-silvo-pastorali.

La proposta di variante trova origine nella tematica relativa alla gestione della popolazione di Cinghiale Sus scrofa presente nel territorio del Parco, che costituisce un’emergenza naturalistica ed economica, compromettendo l’ecosistema del territorio ed arrecando danno alle attività economiche.

Con le vigenti norme del Piano Ambientale, ai sensi degli artt. 42 e 49 proposti in modifica normativa, non è possibile il contenimento di tali Ungulati.

Le criticità create dalla presenza dei cinghiali sono rilevate da anni e già la Comunità Montana della Lessinia, un tempo gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, aveva dato avvio alla procedura per l’adozione di una variante agli artt. 42 e 49 delle Norme di Attuazione (NTA) del Piano Ambientale, in modo da poter effettuare eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari qualora siano riscontrati comprovati squilibri ecologici.

Infatti, all’articolo 11 al comma 4 della Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle aree protette”, il Regolamento del Parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente Parco. Tali prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente Parco ed essere attuati dal personale dell’Ente Parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dal medesimo Ente Parco.

Nella Legge Quadro l’articolo 22 comma 6 si declina su scala regionale ossia è disposto che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Per tali ragioni emerge l’oggettiva necessità di procedere con le modifiche agli articoli n. 42 e n. 49, poiché l’Ente Parco è individuato come responsabile per i prelievi e gli abbattimenti selettivi e ogni attività in merito deve essere prevista e disciplinata nel Piano Ambientale.

La variante parziale al Piano Ambientale consentirà di intervenire nell’area del Parco con prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, al fine di ricomporre squilibri ecologici e in coerenza con la Legge n. 394/91 art. 22 comma 6: “Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”

La proposta di modifica normativa in oggetto si configura come variante parziale, poiché non modifica i criteri informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Ambientale, che rimangono congruenti, ridefinendo le azioni consentite nelle zone di riserva naturale orientata (art. 42) e nelle zone agro-silvo-pastorali (art. 49).

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare la variante agli articoli n. 42 e n. 49 del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell’articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di cui all’argomento n. 8 del 23 marzo 2023 (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1131 del 18 marzo 2005;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2018, n. 23;

VISTO il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 4 giugno 1997;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare la variante parziale agli articoli n. 42 e n. 49 del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, relativa all’attività di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo necessari per ricomporre squilibri ecologici, adottata dalla Comunità del Parco con le deliberazioni n. 5 del 18 settembre 2020 e n. 8 del 23 dicembre 2020, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale di cui all’argomento n. 8 del 23 marzo 2023, ai sensi dell’art. 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004;
     
  3. di approvare l’Allegato A "Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell’articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di cui all’argomento n. 8 del 23 marzo 2023", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
     
  4. di incaricare la  Direzione Turismo dell’esecuzione del presente atto;
     
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1048_23_AllegatoA_510500.pdf

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