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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 29 agosto 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 11 agosto 2023

Approvazione dello schema di convenzione con Terna S.p.a. per l'acquisizione dei dati orari di produzione idroelettrica ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 24/2022

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva la convenzione tra Regione del Veneto e Terna S.p.A. per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di grandi derivazioni idroelettriche, in quanto rispondente alle finalità di Regione del Veneto per quanto attiene l’attuazione della LR n. 27/2020 e della LR n. 24/2022.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che le Regioni disciplinino con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Nello specifico si prevede che:

  • ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, “I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. [...] Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;
     
  • ai sensi dell’articolo 12, comma 1-septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, “Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione [...]. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera n. 490/2019/I/EEL del 26 novembre 2019, ha reso disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti utili ai fini dell’implementazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99. La citata Delibera si limita a dare indicazioni alla sola componente variabile del canone in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità.

La Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 03 luglio 2020, n. 27 - Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico, che disciplina l’obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell’articolo 12, commi 1- quinquies e 1- septies, del D.Lgs. 79/1999, come modificato dall’articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di prevedere, per ogni annualità, la monetizzazione della fornitura di energia gratuita, valorizzata sulla base dei prezzi di mercato dell’energia immessa in rete, e le disposizioni attuative finalizzate al trasferimento delle risorse a favore dei beneficiari.

In attuazione della LR n. 27/2020 con deliberazione n. 1499 del 29 luglio 2022 recante “Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico". DGR 100/CR del 27/09/2022” la Giunta Regionale ha deliberato di prevedere per l’anno 2021 la monetizzazione integrale dell’energia da fornire gratuitamente alla Regione da parte delle grandi derivazioni idroelettriche ricadenti nel territorio regionale.

Per provvedere alla monetizzazione integrale dell’energia da fornire gratuitamente alla Regione è stato necessario richiedere a Terna S.p.a. i dati della produzione oraria immessa in rete da parte degli impianti di grande derivazione idroelettrica.

Nelle more della stipula della convezione in argomento, sono stati inoltre richiesti ed ottenuti da Terna S.p.a. i dati necessari per la determinazione della citata monetizzazione per l’anno 2022.

Inoltre la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 04 novembre 2022, n. 24 - Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", che disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

In particolare l’art. 13 della succitata LR n. 24/2022 prevede che, a partire dall’anno 2023, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, i titolari delle concessioni di cui all’articolo 2 della legge in argomento, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché gli operatori che, al di fuori dei precedenti casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono un canone per l’utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi del citato art. 13, le due componenti del canone. La componente variabile, analogamente alla monetizzazione di cui al succitato punto 4), è basata sulla valorizzazione ai prezzi di mercato dell’energia immessa in rete.

Per le finalità di cui all’articolo 13 della LR n. 24/2022 è necessaria l’acquisizione per ciascun anno, dal 2023, dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa nella rete dagli impianti localizzati nella regione Veneto, nonché, in via di prima applicazione, è altresì necessaria l’acquisizione dei dati relativi all’energia immessa in rete per ciascuno degli anni dal 2010 al 2019, in relazione alla necessità di verificare i dati di produzione da comunicarsi a termini dell’art. 11, comma 1, lett. b), punto 6 della l.r. 24/2024.

Al comma 5 del già menzionato art. 13 della LR n. 24/2022 è altresì previsto che “al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti, necessari alla determinazione della parte variabile del canone, la Giunta regionale stipula idonee convenzioni con il Gestore Servizi Elettrici (GSE) S.p.A., il Gestore Mercato Elettrico (GME) S.p.A., Terna S.p.a. e Agenzia delle Dogane; le convenzioni definiscono l'impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi di ricezione ed elaborazione di tali dati”.

Allo scopo di sviluppare, per le prossime annualità, un processo automatico di interscambio dei dati di produzione oraria immessa in rete da parte degli impianti di grande derivazione idroelettrica, si rende necessario procedere con la stipula di una Convenzione con Terna S.p.a.

Terna S.p.a. – Trasmissione Elettrica Rete Nazionale Società per Azioni - costituita in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico - è proprietaria e gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), così come individuata dal Decreto Min. Ind. 26 giugno 1999 e ss.mm.ii nonché, con decorrenza 1 novembre 2005, concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento e degli obblighi e delle potestà ad esse connessi giusta convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive (MSE) il 20 aprile 2005, come modificata in data 15 dicembre 2010, e possiede i dati di immissione in rete necessari per l’attuazione delle disposizioni legislative regionali soprariportate per quanto concerne sia la fornitura gratuita di energia sia la quantificazione della parte variabile del canone sia la verifica delle caratteristiche delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o di prossima scadenza per le successive fasi di assegnazione competitiva.

Con la nota protocollo regionale prot. 366584 del 07/07/2023 Terna S.p.a. ha trasmesso uno schema di convenzione nella quale sono individuati gli impianti oggetto di trasferimento di dati, le modalità, le cautele e le condizioni per il trasferimento dei dati di interesse tra Terna S.p.a. e Regione del Veneto per l’attuazione delle disposizioni legislative anzidette.

Si approva lo schema di convenzione, Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto rispondente alle finalità di Regione del Veneto per quanto attiene l’attuazione della LR n. 27/2020 e della LR n. 24/2022.

Per l’attuazione della convenzione non sono previsti nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 03 luglio 2020, n. 27;

VISTA la legge regionale 04 novembre 2022, n. 24;

VISTA la DGR n. 1499 del 29 luglio 2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di “Convenzione tra Regione del Veneto e Terna S.p.a. per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti” ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 24/2022, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa per la sottoscrizione della convenzione incaricando la medesima Direzione dell’attuazione della convenzione di cui al punto precedente;

4. di dare mandato al Direzione Difesa del Suolo e della Costa, ove necessario, di apportare eventuali modifiche, perfezionamenti o integrazioni di natura tecnica ai contenuti della convenzione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_982_23_AllegatoA_510189.pdf

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