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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 943 del 31 luglio 2023
Tirocini di inclusione sociale promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle Aziende ULSS. Modifica della DGR n. 1406/2016.
Il provvedimento qualifica e specifica il valore dei tirocini di inclusione sociale, L.R. n. 16/2001 - DGR n. 1406/2016, delle relative indennità corrisposte dalle Aziende ULSS e modifica l’art. 11 dell’Allegato A della DGR n. 1406 del 09/09/2016.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha approvato la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione Servizio Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS”, nella prospettiva di favorire il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel mondo del lavoro nonché attività di lavoro finalizzate all’autonomia delle stesse persone con disabilità.
In particolare, con l’art. 11 della legge regionale viene istituito il Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) presso le Aziende ULSS del Veneto al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali con compiti di valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone con disabilità e delle aziende, di programmazione e gestione dei percorsi individualizzati di integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché di monitoraggio e di promozione della collaborazione tra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale, del volontariato che opera specificatamente nel settore e delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Con deliberazione n. 1138 del 6/05/2008 sono state approvate le “Linee guida per il funzionamento del Servizio di Integrazione Lavorativa delle A.ULSS del Veneto”. Il SIL persegue l’obiettivo dell’integrazione lavorativa assumendo il metodo della progettazione personalizzata e della partecipazione, utilizzando un sistema di valutazione dei processi e degli esiti degli interventi. I progetti personalizzati sono condivisi dai SIL con i destinatari e con i servizi sociali e socio-sanitari e sono diversificati in funzione dei bisogni delle persone con disabilità.
Attualmente gli strumenti operativi dei servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS sono disciplinati dalla DGR n. 1816 del 7/11/2017 che regola lo svolgimento di tutti i tirocini e dispone, all’art. 2 dell’Allegato A, che, relativamente alle esperienze di inclusione sociale, il provvedimento di riferimento è la DGR n. 1406 del 9/09/2016 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.
Tale strumento contemplato appunto dalla DGR n. 1406/2016 messo a disposizione dei servizi di integrazione lavorativa in attuazione dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, risulta una fondamentale opportunità di partecipazione attiva per le persone con disabilità coinvolte.
Detta misura si caratterizza in ottemperanza alla richiamata DGR n. 1406/2016 per la qualificazione del percorso personalizzato di integrazione nell’ambiente lavorativo, che non costituisce rapporto di lavoro e non ha finalità occupazionale e formativa e che consente a persone con disabilità, prese in carico dai SIL, di usufruire di un inserimento a valenza socio riabilitativa, finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia e all’abilitazione e alla riabilitazione con il coinvolgimento della comunità locale.
L’Allegato A alla DGR n. 1406/2016, all’art. 1 definisce la presa in carico che viene effettuata dai SIL, in favore di una persona o di un nucleo famigliare in risposta ai bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, attivazione di prestazioni socio-sanitarie, nonché attivazione di interventi in rete con altre risposte e servizi pubblici e privati del territorio e all’art. 2 definisce i destinatari di tale misura che sono le persone con disabilità, con compromissione tale da non consentire sbocco occupazionale e attività formativa, ma con residue capacità relazionali, compatibili con l’esperienza socio assistenziale in ambiente di lavoro.
Va evidenziato che nella DGR n. 1406/2016 i destinatari sono individuati come categoria più ristretta e caratterizzata da una condizione di maggiore limitazione rispetto a quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015.
La stessa DGR all’art. 9 dell’Allegato A prevede che il tirocinio di inclusione sociale sia svolto sulla base di un progetto personalizzato sottoscritto dal soggetto proponente, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
Per effetto del presente provvedimento si considerano attivabili i tirocini previsti dalla DGR n. 1406/2016 solo al fine di favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti coinvolti e non per finalità formative e di inserimento lavorativo.
I tirocini sono conseguenti ad una presa in carico delle professionalità socio sanitarie dei SIL in favore della persona e del proprio nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento e attivazione di prestazioni sociali nonchè attivazione di interventi di rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
Alla convenzione che regola il tirocinio di inclusione sociale andrà allegato un progetto individuale atto a declinare la realtà operativa dell’intervento e che rappresenti gli obiettivi di inclusione sociale ed assistenziale ed escluda le finalità formative e di inserimento lavorativo.
La corresponsione dell’indennità di partecipazione, per tali tipologie di tirocinio, liquidabile dalle Aziende ULSS per le prese in carico dei SIL assume natura di contributo economico di carattere assistenziale. Tale assunto andrà indicato nel progetto personalizzato tenendo conto che l’entrata in vigore del presente provvedimento è stabilita al 1 gennaio 2024 e garantendo che i tirocini già avviati vengano portati a conclusione nel regime fiscale con cui sono stati avviati nel rispetto della normativa in vigore.
In conclusione, i tirocini di inclusione sociale attivati ai sensi della DGR sopra citata n. 1406/2016 sono tirocini che prevedono un percorso personalizzato di integrazione nell'ambiente lavorativo che non costituisce rapporto di lavoro e, diversamente da quelli previsti dalla DGR n. 1816/2017, non hanno finalità formativa o di sbocco lavorativo e consentono a persone con disabilità, con compromissione tale da non consentire appunto uno sbocco occupazionale e formativo, di fruire di prese in carico da parte dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle Aziende ULSS, qualificate in inserimenti a valenza socio riabilitativa, finalizzati esclusivamente all'inclusione sociale, al mantenimento delle autonomie e alla riabilitazione.
In merito alla questione di cui al presente atto, l’Agenzia delle Entrate si è già espressa con le risposte agli interpelli n. 907-498/2017, n. 907-260/2021 e n. 51/2020. In particolare da ultimo, con la risposta all’interpello n. 907-260/2021, l’Agenzia ribadisce che “l’accertamento della sussistenza del valore assistenziale o formativo di tali sussidi, da cui consegue il corretto inquadramento fiscale investe questioni di fatto riferite ad una realtà operativa, non esperibile in sede di interpello. (cfr. circolare n. 9/E del 20216). Nel caso di specie, il requisito soggettivo per il riconoscimento dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 34 del DPR n. 601 del 1973 risulta integrato; in relazione al requisito oggettivo, invece, sarà necessario individuare, sulla base delle indicazioni di carattere generale sopra fornite, per lo specifico progetto personalizzato, l’appropriato trattamento fiscale del beneficio economico in esame, (esenzione o imponibilità), in funzione della prevalenza della finalità assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone l’erogazione.”
In tale cornice operativa viene definito il valore assistenziale delle indennità corrisposte alle persone che frequentano detti tirocini in quanto il progetto personalizzato di inclusione sociale viene gestito dal SIL con l’obiettivo di favorire il recupero, il mantenimento delle abilità relazionali ed operative e delle autonomie personali e di promuovere un ruolo sociale attivo riconosciuto e visibile nella comunità a valenza socio riabilitativa finalizzata all'inserimento sociale e non alla formazione e all'inserimento lavorativo. L’erogazione di un'indennità si contestualizza quindi esclusivamente quale strumento, da rappresentare esplicitamente nel progetto personalizzato, di promozione ed incentivazione dell’autonomia personale.
Alla luce delle indicazioni di cui al presente atto, si ritiene di richiamare i SIL delle Aziende ULSS per una rivalutazione dei casi ascrivendoli agli interventi di cui alla DGR n. 1406/2016 piuttosto che a quelli di cui alla DGR n. 1816/2017. L’allegato A alla DGR n. 1406/2016 all’art. 11 con il presente provvedimento viene modificato nei termini di seguito esposti:
“I tirocini di inclusione sociale prevedono la corresponsione di un'indennità in forma di contributo economico di carattere assistenziale finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, come indicato dal progetto personalizzato.
Tale indennità è di norma a carico ed erogata dall’ente promotore del tirocinio. Può essere sostenuta anche dalla Regione; dai comuni anche in forma associata, nell’ambito di programmi, progetti, percorsi personalizzati volti a favorire la riabilitazione e l’inclusione delle persone con disabilità; da Fondazioni private ed organismi bilaterali.
La corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio assume natura di contributo economico di carattere assistenziale.”.
Tenuto conto che le finalità e i criteri oggetto della presente delibera sono stati condivisi con la Direzione Lavoro per gli aspetti di competenza si propone di approvare il presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. n. 16 del 3 agosto 2001 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione Servizio Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS”;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR n. 1406 del 09/09/2016 “Disposizioni in materia di tirocini di inclusione sociale, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” e contestuale revoca della DGR n. 3787/2002. Deliberazione /CR n. 53 del 22 giugno 2016”;
VISTA la DGR n. 1816 del 07/11/2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017.”;
delibera
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