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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 11 luglio 2023
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2023-2024. L.R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1.
Con il presente provvedimento si approvano:
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (in breve DSU), come stabilito dall’articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001 recante Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e al D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 in tema di Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha adottato il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012” in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il decreto ministeriale ha introdotto significative novità, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR, le quali troveranno applicazione per tutto il periodo della sua vigenza fino al 2026, fatto salvo che il decreto di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012 non venga nel frattempo adottato determinando il venire meno dell’efficacia della nuova fonte ministeriale.
Il Piano regionale annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2023-2024 recepisce le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 1320/2021 che innova il quadro normativo di riferimento per l’attuazione del diritto allo studio universitario.
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli obiettivi da realizzare nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento1.7 del PNRR sono rappresentati dall’assegnazione di una borsa di studio per l’accesso all’Università ad almeno 300 mila studenti entro l’ultimo trimestre del 2023 e ad almeno 336 mila studenti entro l’ultimo trimestre del 2024.
Le risorse destinate dall’Unione Europea alla realizzazione delle finalità sopra indicate sono pari a 500 milioni e saranno assegnate agli Enti erogatori delle borse di studio con provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca nel corso degli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. Con riferimento all’anno 2022/2023 sono già stati assegnati complessivamente euro 250 milioni dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il Decreto 6 dicembre 2022, n. 1974.
Il Ministero ha, nel frattempo, implementato un’apposita piattaforma informatica per l’avvio delle attività di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse destinate all’assegnazione delle borse di studio universitarie. Trattandosi di fondi comunitari, gli Enti erogatori hanno provveduto ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità in merito alle risorse messe a disposizione con il PNRR per l’attribuzione delle borse di studio universitarie e, allo scopo, è stato previsto di riportare negli atti degli Enti erogatori il logo dell’Unione Europea fornendo, altresì, un’adeguata diffusione e promozione dell’iniziativa.
Il contenuto del Piano.
Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l’altro, i seguenti oggetti:
a. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi; b. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio; c. l’entità minima delle tariffe per l’accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo; d. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento; e. l’entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio; l’istituzione e la gestione di strutture abitative; f. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri; g. le agevolazioni in favore degli studenti con disabilità; h. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l’A.A. 2023-2024; i. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto del Fondo integrativo statale di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2022-2023, nonché delle risorse regionali aggiuntive di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l’A.A. 2023-2024.
In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando le innovazioni che sono state introdotte, descritte all’interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:
La gestione degli interventi in capo alle Università.
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’art. 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2023-2024, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2023-2024, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. n. 15/1996.
Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Valutata l’esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2023-2024 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio. La compartecipazione della Regione ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio svolto dai C.A.F., in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2024 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
Studente fuori sede:
€ 1.600,00
in caso di solo alloggio;
€ 2.360,00
in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
€ 760,00
in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare:
€ 540,00
o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.
Sempre ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2024 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
€ 1.520,00
in caso di 2 pasti giornalieri.
La gestione degli interventi in capo agli ESU.
Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.
Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:
Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli ESU, al pari delle Università:
Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.
Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).
La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:
L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
La Giunta regionale aggiorna l’importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2023 è pari al 4,30%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2023-2024 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2023-2024
Fasce della Tassa
Limite minimo della Fasci
Limiti massimo della Fascia
I
€ 139,00
€ 159,99
II
€ 160,00
€ 183,99
III
€ 184,00
Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l’importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell’Università indicata quale sede principale di studio.
Le poste finanziarie destinate ammontano a € 38.650.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2023-2025, approvato con la L.R. 23/12/2022, n. 32 e sul bilancio regionale di previsione 2024-2026, previa approvazione, nei seguenti termini:
La spesa prevista a carico del bilancio regionale 2024-2026 potrà essere eseguita in conformità agli stanziamenti di bilancio definiti dalla legge regionale di approvazione del documento di Bilancio.
Si propone all’approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’A.A. 2023-2024, Allegato A e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l’A.A. 2023-2024.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2023-2024
Limite minimo della Fascia
(seguono allegati)
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