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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 25 luglio 2023


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 11 luglio 2023

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Autorizzazione alla costituzione di diritto di servitù di gasdotto in favore di AGSM AIM S.p.a. su un terreno in Comune di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 502/1992). DGR n. 54/CR del 24/05/2023.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento, a seguito del parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2007, si autorizza l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla costituzione di diritto di servitù in favore di AGSM AIM S.p.a. su un terreno in Comune di Treviso, Via Selvatico, al fine di permettere l'esecuzione di opere di potenziamento ed estensione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas programmate dall’Amministrazione del Comune di Treviso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti – ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 229/1999 – al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L’art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale forniva alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l’esito ai competenti uffici regionali.  

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 531959 del 16/11/2022, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana trasmetteva ai competenti uffici regionali la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 502/1992, alla costituzione di diritto di servitù di gasdotto su un terreno di proprietà sito in Comune di Treviso.

Con la nota sopra citata, il Direttore Generale trasmetteva la deliberazione n. 963 del 20/05/2022 con la quale esplicita quanto segue.

L’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana è proprietaria di un appezzamento di terreno individuato in Comune di Treviso, via Selvatico, censito al Catasto Terreni, Foglio 44, mappale 15, attualmente coltivato a seminativo. Detta area è pervenuta in proprietà all’ex Ulss n. 9 di Treviso (ora Ulss n. 2 Marca Trevigiana) giuste DGR n. 1094/1995 e DGR n. 3047/1999.

La società AGSM AIM S.p.a. con sede a Verona gestisce il servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Treviso in base al relativo contratto di appalto ed è incaricata a eseguire le opere di potenziamento ed estensione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas programmate dall’Amministrazione del Comune di Treviso.

La società AGSM AIM S.p.a., con nota acquisita dall’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana in data 07/05/2021, chiedeva l’autorizzazione alla posa di una conduttura di gas metano per un tratto di circa 10 metri e alla profondità di 1-2 metri lungo la capezzagna nord dell’appezzamento di terreno sopracitato. La società AGSM AIM S.p.a. allegava altresì, alla richiesta, la planimetria dell’area completa dello schema di convenzione per l’asservimento.

La proposta di convenzione di costituzione di servitù di gasdotto, a seguito di alcune modifiche chieste dall’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, prevede sinteticamente quanto di seguito specificato:

  • al fine di estendere la rete di gas metano in via Selvatico, si rende necessario posare una condotta per un breve tratto di una capezzagna parallela al sottopasso ferroviario della linea Mestre – Treviso, in un terreno di proprietà dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, meglio censito al Catasto Terreni del Comune di Treviso al foglio n. 44, mappale n. 15;
  • l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana intende costituire in favore della società AGSM AIM S.p.A., su una fascia di terreno del mappale n. 15 del foglio 44, un diritto di servitù perpetua per la posa e il mantenimento di una condotta per il gas;
  • la servitù sarà rappresentata da una fascia di terreno della larghezza di mt. 4 (più precisamente mt. 1 di area occupata e mt. 3 di area di rispetto) e della lunghezza di mt.10;
  • AGSM AIM S.p.A. avrà la facoltà di posare e mantenere lungo la predetta fascia di terreno, una tubazione di gas metano per complessivi metri 10, interrata ad una profondità minima di m 1,20 in quanto il mappale 15 foglio 44 è terreno adibito a colture agricole e che l’unica opera esterna presente sul mappale n. 15 del foglio 44 sarà un pozzetto rinforzato da 0.5 mt x 0.50 mt.;
  • AGSM AIM S.p.A., direttamente o tramite soggetti terzi dalla stessa incaricati, potrà accedere liberamente agli immobili indicati percorrendo esclusivamente il sedime della superficie di terreno asservita;
  • i danni eventuali causati e non sistemati in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto, saranno valutati e liquidati a lavori ultimati con un importo minimo per evento di € 250,00, a semplice richiesta dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
  • AGSM AIM S.p.A. sarà responsabile per qualsiasi danno a persona o cose derivante dagli impianti installati ed al concessionario stesso imputabile;
  • la parte Concedente si obbliga ad utilizzare e usare la fascia di area interessata dalla servitù, compatibilmente con la presenza dell’impianto di AGSM AIM S.p.A. ivi posato;
  • il Concedente s’impegna a non eseguire opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù e che ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ricadente nella fascia asservita, o entro la distanza di metri 2,00 dalla condotta, dovrà essere data comunicazione ad AGSM AIM S.p.A., al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell’opera progettata con il metanodotto realizzato;
  • Il Concedente s’impegna altresì ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo anche di danneggiamento per l’impianto gas, che ostacoli il libero passaggio all’impianto stesso o diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della presente servitù.

Come si evince dalla proposta di convenzione precitata, inoltre, e dalla deliberazione del Direttore Generale, a fronte della costituzione di detta servitù AGSM AIM S.p.a si impegna ad indennizzare la proprietà con una somma di € 2.000,00= da corrispondere all’atto del rogito notarile. L’indennità proposta da AGSM AIM S.p.A per l’iscrizione della servitù suddetta è stata ritenuta congrua dagli uffici tecnico-patrimoniali competenti dell’Azienda, in relazione all’applicazione della ricorrente metodologia estimativa, vista e considerata l’esiguità dell’ampiezza della superficie interessata dalla servitù (circa 40 mq), e la posizione marginale rispetto al fondo, peraltro già interessata dalla fascia di rispetto della linea ferroviaria Treviso-Mestre.

Il Direttore Generale disponeva di destinare il ricavato a finalità istituzionali dell’Azienda, per investimenti di realizzazione edilizia o di nuove acquisizioni di immobili, nel rispetto della programmazione degli investimenti, formalizzata annualmente alla Regione Veneto e periodicamente aggiornata.

Con la predetta deliberazione n. 963 del 20/05/2022, il Direttore Generale approvava lo schema di atto di costituzione di servitù di gasdotto con la Società AGSM AIM S.p.a., ferma restando l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 502/1992.

Con DGR n. 54/CR del 24/05/2023 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 8937 del 20/06/2023 ha espresso il proprio parere n. 282 del 15/06/2023, favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 502/1992, a costituire il diritto di servitù in favore della Società AGSM AIM S.p.a sulla predetta area di proprietà, per la finalità sopra descritta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la DGR n. 1094 del 14/03/1995;

Vista la DGR n. 3047/1999.

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 502/1992;

Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;

Visto l’art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;

Visto l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;

Vista la deliberazione n. 963 del 20/05/2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

Vista la propria deliberazione n. 54/CR del 24/05/2023;

Visto il parere n. 282 del 15/06/2023 della Quinta Commissione consiliare.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della deliberazione n. 963 del 20/05/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, acquisita al protocollo regionale n. 531959 del 16/11/2022, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 502/1992, alla costituzione del diritto di servitù in favore di AGSM AIM S.p.a. sulla seguente area di proprietà:

Comune di Treviso – foglio 44, mappale 15;

  1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 502/1992, l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla costituzione del diritto di servitù in favore di AGSM AIM S.p.a sull’area di proprietà di cui al precedente punto 2, vincolando le risorse derivanti dalla costituzione della servitù al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità, come previsto dal comma 4 dell’art. 39 della L.R. n. 30/2016;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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