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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 14 luglio 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 04 luglio 2023

Approvazione del "Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" e del relativo accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S. ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004 e del D.M. n. 876 del 16 gennaio 2015.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il “Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine” e lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto per lo svolgimento delle relative verifiche presso gli operatori della filiera considerata. Contestualmente si determina un rimborso spese complessivo massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alle Aziende U.L.S.S per svolgere le succitate attività, da imputarsi al capitolo n. 103761.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, in particolare, al Titolo II definisce le norme alle quali gli operatori del settore alimentare e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nell’Unione Europea devono attenersi al fine di garantire nell’etichetta la correlazione tra la carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta.

Il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 ha poi precisato le modalità di applicazione del predetto Regolamento per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

È necessario altresì precisare che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede anche nel settore delle carni bovine l’applicazione di talune norme di commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti.

In attuazione di tali normative europee e a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con Decreto n. 876 del 16 gennaio 2015, ha adottato le indicazioni e le modalità applicative nel territorio nazionale dei Regolamenti sopra citati per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.  

Il Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004, inoltre, ha previsto che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedano all’accertamento delle violazioni amministrative ed all’irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Si sottolinea che la normativa in parola costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura e permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed il singolo animale o gruppo di animali di provenienza, con la duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti, fornendo al consumatore informazioni precise, e di garantire la relativa tracciabilità.

A livello regionale, al fine di tutelare il consumatore circa la tracciabilità della carne bovina, nonché di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, risulta di fondamentale importanza garantire l'attività di controllo delle Autorità competenti e proseguire quanto già  intrapreso in attuazione della vigente sopra citata normativa di settore.

In proposito, si precisa che:

  • la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso il corretto operato dei diversi soggetti della filiera, operato che interessa sia l’ambito agricolo che quello sanitario;
  • la Regione del Veneto, attraverso la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi Igiene alimenti di origine animale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (A.U.L.S.S.) del Veneto, garantisce la possibile cooperazione sul territorio, favorendo l’impiego di idonee risorse umane e strumentali utili anche allo svolgimento delle richieste attività di controllo sull’etichettatura del prodotto.

Con DGR n. 3664 del 20 novembre 2007 la Giunta regionale ha dato avvio all’attività dei controlli, attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali (le allora Direzione Produzioni Agroalimentari e Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti), incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti operativi.

Le attività di controllo sono state realizzate con cadenza annuale, fino all'attuazione del Piano regionale operativo 2022 approvato con DGR n. 847 del 12 luglio 2022.

Ciò premesso, considerato che la collaborazione intrapresa tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S., nella realizzazione dei precedenti programmi operativi, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative in materia e di creare la giusta sinergia, sia per il contenimento della necessaria spesa pubblica, sia per la valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene di proseguire la medesima attività di controllo in collaborazione.

Per tali ragioni, la Direzione Agroalimentare, in collaborazione con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, hanno elaborato il “Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine”, quale Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e uno specifico accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra le Aziende U.L.S.S. interessate e l’Amministrazione Regionale, Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si precisa che il numero di campioni previsto nel suddetto Piano regionale operativo 2023 è stato elaborato in base ai dati forniti dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare - riguardanti la filiera veneta, comunicati alla Direzione Agroalimentare con nota prot. n. 269258 del 18 maggio 2023 applicando i criteri definiti con DGR n. 3664/2007.

A copertura dei costi sostenuti per l’esecuzione dei controlli da parte delle Aziende U.L.S.S. firmatarie del citato Accordo, si propone il riconoscimento di un rimborso spese, onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative, quantificato in euro 300,00 per ciascun controllo effettuato, in conformità al valore riconosciuto negli anni precedenti, per un importo complessivo massimo pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

L’erogazione dei relativi importi a favore di ciascuna Azienda U.L.S.S. avverrà in un’unica soluzione, a completamento dei controlli programmati, previa presentazione da parte del rispettivo competente Direttore Generale di una relazione finale indicante in particolare le effettive verifiche svolte.

Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà fronte con le risorse messe a disposizione dalla legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025” a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103761 del bilancio 2023 “Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, l.r. 14 dicembre 2018, n. 43)”.

Le attività contemplate nell'accordo, che potranno essere espletate entro il 15 novembre 2023 salvo proroghe, comprendono anche l’invio da parte di ciascuna A.U.L.S.S. alla Direzione Agroalimentare delle risultanze dei controlli campionari indicati nella specifica procedura e della richiesta relazione finale prevista nell'Accordo sopra citato. Si precisa, peraltro, che gli operatori tenuti al rispetto della normativa sull'etichettatura obbligatoria delle carni potranno essere sottoposti ad ulteriori controlli da parte delle autorità competenti anche dopo la data del 15 novembre del corrente anno.

In attuazione di quanto stabilito con DGR n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”, mentre con i Decreti del Dirigente regionale dell'allora Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, si è provveduto alla nomina degli “Agenti accertatori” incaricati allo svolgimento delle attività di controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina.

Si precisa che le funzioni svolte dagli Agenti summenzionati, specificatamente formati, si esplicano anche nell’accertamento e nella contestazione delle eventuali relative violazioni della normativa di settore e nella trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/81 e dalla L.R. n. 10/77, all’Autorità competente per il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Alla luce di quanto sopra, con la presente deliberazione si intende proporre all'approvazione della Giunta Regionale il “Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine”, quale Allegato A, nonché lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S., quale Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 653/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine;

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 recante “modifiche al sistema penale”;

VISTO il D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTO il DM 8 agosto 2008 (n. 2551) “Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.”;

VISTO il DM 16 gennaio 2015 “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.”;

VISTA la DGR n. 3664 del 20 novembre 2007 avente ad oggetto “Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo sperimentale 2007 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005)”;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”;

VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, di nomina degli “agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 recante “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2022 - “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 23/12/2022 - “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 23/12/2022 - “Bilancio di Previsione 2023 – 2025”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il "Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli effetti del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del D.Lgs n. 58/2004;
  3. di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli in loco previsti dal Piano di cui al precedente punto 2, le Aziende U.L.S.S. venete, in particolare i Servizi Igiene Alimenti di Origine Animale, le cui attività sono realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
  4. di approvare, ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al sopra indicato punto 2, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione con le Aziende U.L.S.S., Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di determinare in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103761 del bilancio di previsione 2023-2025 “Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, l.r. 14/12/2018, n. 43)”;
  6. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di stabilire che alle suddette Aziende U.L.S.S., in particolare ai Servizi Igiene Alimenti di Origine Animale, è riconosciuto per ciascun controllo svolto, nell’ambito del piano di cui al suindicato punto 2, un rimborso spese forfettario di 300,00 euro (trecento/00), onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e la realizzazione di ciascun controllo;
  8. di stabilire che il rimborso totale per ciascuna Azienda U.L.S.S. non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione, e che all’erogazione dei relativi importi di spesa spettanti si provvederà in un’unica soluzione, a completamento dell’attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori Generali di ciascuna Azienda U.L.S.S. di una relazione finale riguardante in particolare le verifiche effettivamente svolte;
  9. di prevedere che tutte le attività previste per ciascuna Azienda U.L.S.S dal Piano di cui al punto 2, compreso l’invio della relazione finale di cui al sopraindicato punto 8 debbano essere espletate entro il 15 novembre 2023, salvo eventuali proroghe;
  10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento, compresi il perfezionamento e la stipula dei singoli Accordi di cui al suindicato punto 4, nonché l’adozione degli atti successivi e conseguenti all’attuazione del presente atto e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del Piano in parola;
  11. di dare atto che il controllo ed il monitoraggio sulle attività di verifica svolte dagli Agenti accertatori in servizio presso le A.U.L.S.S. sono espletati in collaborazione tra la Direzione Agroalimentare e la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_831_23_AllegatoA_507372.pdf
Dgr_831_23_AllegatoB_507372.pdf

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