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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 14 luglio 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 27 giugno 2023

Riconoscimento dei disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualità "Qualità Verificata" come disciplinari afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnia. L.R. 31 maggio 2001, n. 12 e ss.mm.ii. Decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale dispone la presentazione della richiesta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualità “Qualità Verificata”, istituito con la L.R. 31 maggio 2001, n. 12 e ss.mm.ii., come disciplinari afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnia, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità “Qualità Verificata” (QV) istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio QV di proprietà della Regione del Veneto.

Il sistema di qualità QV risponde ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 bis della L.R. n. 12/2001, corrispondenti ai criteri di conformità stabiliti dall’articolo 47 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 per il riconoscimento dei regimi di qualità (sinonimo: sistemi di qualità) da parte degli Stati membri.  

I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, come previsto dall’articolo 5 della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva).

Alla data odierna e con vari provvedimenti, la Giunta regionale ha approvato i seguenti disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualità QV, a conclusione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva:

  1. agnello al pascolo;
  2. avicoli-carne;
  3. bufalo/bufala ai cereali;
  4. coniglio alimentato con fieno;
  5. latte crudo di bufala e derivati;
  6. latte crudo vaccino e derivati;
  7. miele;
  8. vitello al latte e cereali;
  9. vitellone e scottona allevati ai cereali.

In conformità alla legislazione europea sono stati istituiti in Italia altri sistemi di qualità analoghi al sistema di qualità QV, come il Sistema di qualità nazionale zootecnia (di seguito: SQNZ), istituito con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011 in conformità con quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, che individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico.

Il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646632 del 16 dicembre 2022, che ha sostituito il citato decreto ministeriale 4 marzo 2011, ha previsto la facoltà di riconoscere ed autorizzare i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualità regionali come disciplinari afferenti al SQNZ, su richiesta della Regione che li ha approvati, a condizione che rientrino in un regime di qualità conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 ed abbiano completato la procedura d’informazione alla Commissione europea prevista dall’articolo 5 della direttiva 2015/1535/UE.

Rispetto al sistema di distribuzione, la presenza di prodotti che afferiscono nell’etichettatura ad un sistema nazionale di qualità godono di una maggiore riconoscibilità a livello nazionale, e quindi di una maggiore attrattività per la grande distribuzione organizzata, facilitando lo sviluppo dei rapporti di filiera; inoltre, il riferimento nazionale diventa strategico in caso di esportazione dei prodotti certificati, in quanto permette una più agevole individuazione del luogo di provenienza dei prodotti, sfruttando la rinomanza del cosiddetto “Made in Italy”.

Poiché nell’ambito delle produzioni zootecniche la regione Veneto è leader nella produzione di carne avicunicola e bovina e terzo produttore di latte, un incremento delle tipologie produttive etichettabili come SQNZ determinerebbe un incremento diretto delle opportunità anche per il sistema veneto.

Inoltre, considerato che i disciplinari QV sono stati definiti in base alle esperienze produttive del sistema regionale, un loro riconoscimento nell’ambito del SQNZ troverebbe i produttori veneti predisposti a cogliere tale opportunità.

Considerato infine, come precedentemente descritto, che il sistema di qualità QV e i relativi disciplinari di produzione del settore zootecnico soddisfano le condizioni previste dal decreto ministeriale n. 646632/2022, si propone di chiedere il riconoscimento dei seguenti disciplinari di produzione del sistema di qualità “Qualità Verificata”, di cui alla L.R. n. 12/2001 e ss.mm.ii., come disciplinari afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnia, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632/2022:

  1. agnello al pascolo;
  2. avicoli-carne;
  3. bufalo/bufala ai cereali;
  4. coniglio alimentato con fieno;
  5. latte crudo di bufala e derivati;
  6. latte crudo vaccino e derivati;
  7. miele;
  8. vitello al latte e cereali;
  9. vitellone e scottona allevati ai cereali.

Si incarica la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e ss.mm.ii.;

VISTA la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646632 del 16 dicembre 2022 “Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia”;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la presentazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste della richiesta di riconoscimento dei seguenti disciplinari di produzione del sistema di qualità “Qualità Verificata”, di cui alla L.R. n. 12/2001 e ss.mm.ii., come disciplinari afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnia, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022:
    1. agnello al pascolo;
    2. avicoli-carne;
    3. bufalo/bufala ai cereali;
    4. coniglio alimentato con fieno;
    5. latte crudo di bufala e derivati;
    6. latte crudo vaccino e derivati;
    7. miele;
    8. vitello al latte e cereali;
    9. vitellone e scottona allevati ai cereali;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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