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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 27 giugno 2023
Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018). Annualità 2024.
Il provvedimento approva il Bando che individua le modalità di assegnazione ai Comuni e alle Province del Veneto delle risorse di cui all’art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018 per l’annualità 2024 a sostegno di bonifiche ambientali e per la messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L’articolo 1, comma 134 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificata dalla Legge n. 160/2019 e dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28/02/2020, dispone l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034.
Il successivo comma 135 dispone testualmente che detti contributi per gli investimenti siano assegnati, per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio allo scopo di sostenere alcune specifiche tipologie di interventi, tra cui, alla lettera c-quinquies, “le bonifiche ambientali dei siti inquinati”.
Nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a sostegno dei suddetti interventi, è stata allocata sul capitolo di spesa n. 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati – contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)” del Bilancio Regionale di Previsione 2023-2025 - a budget della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, la somma di € 5.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2024.
In relazione alle suddette risorse si è ritenuto opportuno – al fine di disciplinare la procedura di accesso ai fondi in parola, in una logica di equità e trasparenza - provvedere alla stesura di un apposito Bando, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per l’acquisizione di istanze avanzate dalle Amministrazioni comunali e provinciali in relazione alla necessità di attuare interventi di bonifica a seguito di episodi di inquinamento anche di recente individuazione.
Il Bando definisce le modalità operative ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui si tratta, individuando: 1) potenziali beneficiari (costituiti dalle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione del Veneto, ai sensi degli artt. 242, 244, 245 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006, nei casi in cui la PA sia responsabile della contaminazione oppure intervenga in quanto proprietaria del sito o in sostituzione del responsabile non individuabile); 2) tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili; 3) modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo; 4) documentazione da allegare all’istanza; 5) criteri per la valutazione delle domande pervenute e per la formulazione della graduatoria; 6) percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Con il bando si stabilisce che gli interventi candidati a finanziamento debbano prevedere una spesa minima di € 10.000,00, definendo inoltre un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari a € 2.000.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente, garantendo la copertura del 100% delle spese secondo i predetti criteri.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l’Ente medesimo sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.- sia aree private ove l’Ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi dell’art. 250 del sopracitato decreto legislativo, con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 253, comma 1, del T.U.A.. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure per il recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale. Nel caso invece in cui l’intervento di bonifica venga effettuato in aree di proprietà dell’Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.
Gli Enti interessati potranno presentare richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, conformemente alle modalità/tempistiche descritte nel Bando che si approva quale Allegato A del presente provvedimento, entro e non oltre il termine di sessanta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Al fine di elaborare una graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili, si fa riferimento all’elenco di parametri rilevanti per la valutazione del rischio derivante dalla contaminazione stabilito dal Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate, elaborato "E" dell'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DGRV 988 del 09.08.2022. Per la valutazione delle istanze pervenute, sarà utilizzata la pesatura di tali parametri così come definita in esito allo studio realizzato dall’Università di Padova e previsto dal medesimo Piano.
Una volta conclusa l’istruttoria delle domande pervenute, conformemente alle modalità e sulla base dei criteri sopra citati, saranno individuate le corrispondenti Amministrazioni beneficiarie approvando la relativa graduatoria. A tal fine si conferisce mandato al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di provvedere con propri atti all’esecuzione del presente atto, alla concessione dei contributi impegnando la relativa spesa sull’esercizio finanziario di competenza.
Appare infine necessario incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento provvedendo, tra l’altro, alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione nel corso dell’esercizio finanziario 2024, qualora, su espressa e motivata richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati. A conclusione delle attività previste, entro il 31/12/2024, dovrà essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell’intera spesa sostenuta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”, Parte IV ed in particolare l’articolo 242 e ss.gg., come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 29/01/2008;
VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 134 e ss.gg.;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA la DGR n. 988 del 09/08/2022 recante l’Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
(seguono allegati)
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