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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 26 maggio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 09 maggio 2023

Aggiornamento della D.G.R. n. 925 del 23.06.2017 e della D.G.R. n. 280 del 13.05.2018, relative alle "Palestre della salute" di cui all'articolo 21 della Legge Regionale n. 8 dell'11 maggio 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono aggiornati e sostituiti gli allegati alla D.G.R. n. 925 del 23.06.2017 e alla D.G.R. n. 280 del 13.03.2018 che prevedono i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di “palestra della salute”, gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico e la  formazione dei laureati in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate.

Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), approvati con il D.P.C.M. 12.01.2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18.03.2017 all’allegato 1) dedicato alla Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica alla lettera F - Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening, ha previsto il livello F5 Promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica che ha previsto la promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio.

Con la L.R. n. 8 del 11.05.2015, all’articolo 21 la Regione Veneto ha istituito le “Palestre della Salute”, al fine di promuovere l’esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili. L’esercizio fisico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, viene svolto nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “Palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

In attuazione del comma 3 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2015, la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. 925 del 23.06.2017 “Approvazione dei requisiti e del procedimento necessari ad ottenere la certificazione di "palestra della salute" e degli indirizzi per la prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico - aspetti relativi alla formazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, Legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015”.

Il provvedimento è stato successivamente integrato e modificato dalla D.G.R. n. 280 del 13.03.2018 “Modifica degli Allegati "A" e "B" della D.G.R. n. 925 del 23/06/2017, "Approvazione dei requisiti e del procedimento necessari ad ottenere la certificazione di "Palestra della salute" e degli indirizzi relativi alla formazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015", definizione dei criteri delle Strutture sanitarie previste per gli stage ed individuazione delle stesse e costituzione del Gruppo di coordinamento regionale per la programmazione delle attività formative”.

Successivamente con D.G.R. n. 706 del 28.05.2019, si è proceduto all’approvazione del logo della "Palestra della Salute" (Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015, Articolo 21) procedendo ad alcuni aggiornamenti.

E’ stata infatti disposta la rettifica della modulistica relativa alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di “Palestra della Salute” di cui all’allegato “A” della D.G.R. n. 280/2018, nella parte relativa all’informativa sul trattamento dei dati personali, aggiornandola al nuovo regolamento europeo in materia -  Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e nel riferimento corretto al titolare del trattamento dei dati che va individuato nell’Azienda Ulss competente per territorio.

Più recentemente con il D. Lgs. 28.02.2021 n. 36, Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all’articolo 2 sono state precisate alcune definizioni.

Con “Attività Fisica Adattata (AFA)” (articolo 2 lettera e) si intende far riferimento a: “ programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.

Con “Esercizio Fisico Strutturato (EFS)” (articolo 2 lettera t) si intende far riferimento a:”programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute”.

Si rileva poi che, con il comma 3 dell’articolo 41 “Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport”, come modificato dall’ art. 27 del D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, è stato istituito il profilo professionale di “chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate”, di seguito “chinesiologo AMPA”, il quale deve essere in possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67).  L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

In conseguenza di questa previsione normativa, la denominazione di “Laureato STAMPA”, contenuta nei precedenti atti regionali in materia, viene sostituita ed aggiornata con la denominazione “Chinesiologo AMPA”.

Inoltre la Conferenza Stato-Regioni in data 3 novembre 2021 ha approvato le “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, elaborate dal Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive istituito nel 2019 dal Ministro della Salute. 

Il testo aggiorna e integra le precedenti “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione” (marzo 2019) e si colloca in continuità con le due linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sui livelli raccomandati di attività fisica, rispettivamente, nei bambini fino a quattro anni di età (2019) e nella popolazione da cinque anni in poi (2020).

Obiettivo da favorire è sia il praticare attività fisica regolarmente e a ogni età, in condizioni fisiologiche e, possibilmente, anche in condizioni patologiche con la collaborazione di soggetti istituzionali e non istituzionali sia la promozione e l’utilizzo degli spazi e dei luoghi della vita quotidiana in cui poter praticare attività fisica. Rispetto alla precedente versione del 2019, nelle nuove Linee di indirizzo 2021 sono stati aggiornati i livelli raccomandati di attività fisica per la salute nelle diverse fasce di popolazione, sulla base delle linee guida OMS (2019, 2020) e in riferimento a situazioni fisiologiche e patologiche (neoplasie). Inoltre, si approfondisce il tema dell’importanza dell’attività/esercizio fisico nella prevenzione e nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili (MCNT) quale “strumento terapeutico” necessario per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, nonché per garantire un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita.

Infine è da sottolineare che con la D.G.R. n. 1858 del 29.12.2021” Approvazione del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025” all’allegato A è stato approvato il programma predefinito PP2-"Comunità attive" che ha l’obiettivo della promozione dell’attività motoria e della prescrizione dell’esercizio fisico.

In particolare, con l'azione PP02_S.03 "Diffusione e capillarizzazione della prescrizione dell’esercizio fisico e presa in carico del paziente con cronicità" si intende rendere più omogenea e coordinata su tutto il territorio regionale la prescrizione dell'esercizio fisico nell'ambito delle cronicità, attraverso anche la definizione e la formalizzazione di specifici percorsi di prescrizione. Con essa ci si è anche dati l’obiettivo di promuovere e rafforzare la diffusione nel territorio delle Palestre della Salute, attraverso specifiche azioni di comunicazione e sensibilizzazione

In considerazione quindi del periodo trascorso dall’istituzione delle Palestre della Salute e dall’avvio delle attività relative, visti gli aggiornamenti e tenuto conto delle osservazioni e dei rilievi pervenuti in questi anni sia dai gestori delle strutture che dalle aziende sanitarie della Regione, si ritiene di proporre degli aggiornamenti all’individuazione dei requisiti strutturali e strumentali delle strutture. Tali requisiti sono contenuti nell’allegato A della D.G.R. n. 925 del 23.06.2017, come modificato dalla D.G.R. n. 280 del 13.03.2018 che pertanto viene sostituito dal nuovo Allegato “A” “Requisiti e procedimento per la certificazione di palestra della salute- attuazione dell’art. 21, comma 3 della legge regionale 11 maggio 2015 n. 8” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con riferimento all’’Allegato “B” “Indirizzi per la prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico - Aspetti relativi alla formazione. Attuazione dell’art. 21, comma 3 della Legge Regionale 11 maggio 2015 n.8” di cui alla sopra citata D.G.R. n. 925 del 23.06.2017, come modificato dalla D.G.R. n. 280 del 13.03.2018, da esso viene espunta la parte relativa alla formazione per il personale medico in quanto la stessa sarà oggetto di un successivo provvedimento giuntale.

Nell’allegato in parola viene invece aggiornata la parte relativa alla formazione per i laureati in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (chinesiologi AMPA), pertanto esso viene sostituito dal nuovo Allegato “B” “Somministrazione dell’esercizio fisico del laureato in scienze e tecniche dell’attività motorie a preventiva e adattata (chinesiologo AMPA). Aspetti relativi alla formazione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In esso si prevede in particolare che, laddove durante il corso di laurea in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata fosse già stato effettuato il tirocinio formativo curriculare, non sarà necessario svolgere lo stage previsto, ma sarà sufficiente la partecipazione e il completamento della FAD regionale.

All’aggiornamento degli allegati A e B si accompagna anche l’aggiornamento dell’allegato C della D.G.R. n. 280 del 13.03.2018, relativo ai criteri delle strutture sanitarie e dell’individuazione delle stesse per l’espletamento degli stage, l’allegato viene quindi sostituito dal nuovo Allegato “C” “Requisiti delle strutture sanitarie per lo stage” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In esso è stato rivisto l’elenco dei centri riconosciuti quali strutture idonee ad ospitare gli stage formativi dei laureati in scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate che complessivamente vengono aumentati da 8 a 11.

Si precisa, infine, che eventuali modifiche e aggiornamenti alle funzioni, alla composizione ed alla denominazione del Gruppo di cui al punto 6) del dispositivo della D.G.R. n.280 del 13.03.2018, verranno adottate con successivo atto deliberativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la D.G.R. n. 925 del 23.06.2017, "Approvazione dei requisiti e del procedimento necessari ad ottenere la certificazione di "Palestra della salute" e degli indirizzi relativi alla formazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015”;

Vista la D.G.R. 280 del 13.03.2018, Modifica degli Allegati "A" e "B" della D.G.R. n. 925 del 23/06/2017, "Approvazione dei requisiti e del procedimento necessari ad ottenere la certificazione di "Palestra della salute" e degli indirizzi relativi alla formazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015", definizione dei criteri delle Strutture sanitarie previste per gli stage ed individuazione delle stesse e costituzione del Gruppo di coordinamento regionale per la programmazione delle attività formative”.

Vista la D.G.R. n. 706 del 28.05.2019, Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 13 marzo 2018 ed approvazione del logo "Palestra della Salute" (Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015, Articolo 21);

VISTO il D. Lgs. 28.02.2021 n. 36, Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

Vista la D.G.R. n. 1858 del 29.12.2021, Approvazione del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025;

Visto l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato “A” “Requisiti e procedimento per la certificazione di palestra della salute - attuazione dell’art. 21, comma 3 della legge regionale 11 maggio 2015 n. 8” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l’Allegato “A” alla D.G.R. n. 925 del 23.06.2017, come modificata dalla D.G.R. n. 280 del 13.03.2018;
  3. di approvare l’Allegato “B” “Somministrazione dell’esercizio fisico del laureato in scienze e tecniche dell’attività motorie a preventiva e adattata (chinesiologo AMPA). Aspetti relativi alla formazione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l’allegato “B” alla D.G.R. n. 925 del 23.06.2017, come modificata dalla D.G.R. n. del 13.03.2018;
  4. di approvare l’Allegato “C” “Requisiti delle strutture sanitarie per lo stage” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l’Allegato “C” alla D.G.R. n.280 del 13.03.2018;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_549_23_AllegatoA_502818.pdf
Dgr_549_23_AllegatoB_502818.pdf
Dgr_549_23_AllegatoC_502818.pdf

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