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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 09 maggio 2023
Espressione dell'intesa regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'aumento della capacità di rigassificazione del terminale off shore sito presso Porto Levante (RO) della società Terminale GNL Adriatico S.r.l., ai sensi dell'art. 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del rilascio alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., da parte dello Stato, dell'autorizzazione all’aumento della capacità massima autorizzata di rigassificazione del terminale off shore sito presso la località di Porto Levante (RO), da 9 miliardi di Smc/anno a 9,6 miliardi di Smc/anno non costanti.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che “Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il medesimo articolo prosegue precisando che “L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare”.
Le autorizzazioni concernenti detti impianti, pertanto, sono rilasciate all’esito di un procedimento unico in conferenza di servizi, di competenza dello Stato, nel corso del quale sono acquisite le determinazioni e i pareri delle amministrazioni competenti in materia urbanistica, ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell’intervento, compresi, ove richiesti, il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti in materia ambientale di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Con riferimento al riparto delle competenze sopra delineato si precisa che con decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, la competenza di cui trattasi è stata attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.
All’esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, dunque, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito “MASE”) trasmette alla regione interessata apposita comunicazione nella quale attesta l’espressione della posizione di tutti gli enti e amministrazioni convocati in Conferenza di Servizi richiedendo l’espressione dell’intesa regionale sopra richiamata.
L’intesa prevista dal legislatore statale, in assenza di specifiche competenze regionali, è circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell’emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica, pianificazione energetica e tutela ambientale.
La valenza strategico programmatoria della succitata intesa è altresì confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.
Con riferimento al procedimento in oggetto, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Radegonda 8, in data 20 dicembre 2022, ha presentato al MASE un’istanza volta ad ottenere, ai sensi della normativa statale sopra citata, l’autorizzazione all’aumento da 9 a 9,6 miliardi di Smc/anno della capacità autorizzata di rigassificazione del terminale off shore per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto già in esercizio nel Mare Adriatico settentrionale sito al largo della località di Porto Levante, nella Provincia di Rovigo, ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) n. 543 del 22 dicembre 2021.
L'impianto è appoggiato sul fondale marino a una profondità di circa 29 metri, a una distanza di circa 15 chilometri dal punto di approdo a terra della condotta e a una distanza minima di circa 12 chilometri dalla costa, a Nord-Est di Porto Viro (RO).
Nell’ambito della struttura a gravità sono alloggiati due serbatoi per il GNL aventi capacità di 125.000 mc ciascuno; sulla sua copertura sono installati gli equipaggiamenti di rigassificazione e tutte le utilities necessarie per il funzionamento e gestione dell'impianto. Il GNL, trasportato a pressione atmosferica e ad una temperatura di -162 °C da navi metaniere, viene inviato alla rete di terra una volta riportato in fase gassosa. Il gas è quindi inviato, per mezzo di un gasdotto di diametro 30" e di lunghezza pari a circa 40 chilometri, alla stazione di misura ubicata nel Comune di Cavarzere (VE) e poi alla rete nazionale gasdotti.
Sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’implementazione del progetto di aumento della capacità di rigassificazione non comporta modifiche strutturali, impiantistiche o di processo rispetto all’attuale configurazione dell’impianto in quanto l’aumento richiesto, già compatibile con le attuali caratteristiche tecniche e operative del terminale, sarà ottenuto mediante un’ottimizzazione del regime di funzionamento del terminale tale da consentire il conseguimento di un’ulteriore capacità di rigassificazione da un minimo di 0,1 fino a 0,6 miliardi di Smc/anno in regime non costante. Detta ottimizzazione verrà conseguita mediante estensione del regime massimo attuale anche a periodi diversi da quelli inizialmente programmati, tenuto conto delle condizioni operative e delle esigenze manutentive dell’impianto.
L’aumento della portata di rigassificazione comporterà, inoltre, un incremento dei volumi di GNL approvvigionati via nave, con conseguente minimale aumento del numero annuo di navi metaniere che attraccheranno e scaricheranno al terminale (+ 5/7 navi/anno).
Con nota del 29 dicembre 2022, prot. n. 44587, il MASE comunicava l’avvio del procedimento di cui trattasi e indiceva una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990 fra gli Enti e le Amministrazioni interessati, comunicando altresì la contestuale sospensione dei termini procedimentali in attesa delle determinazioni riferite al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale contestualmente attivato dalla società istante presso la competente Direzione generale del medesimo Ministero.
Con successiva nota del 20 febbraio 2023, prot. n. 5654, il MASE ha quindi comunicato la riattivazione dei termini del procedimento rappresentando che la competente Direzione generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 5105 del 15 febbraio 2023, ha evidenziato come “il progetto in valutazione (…) non determini impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto già valutato nell’ambito della procedura di VIA nel 2004, e quindi si ritiene che sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando la necessità di ottemperare alle condizioni ambientali relative alla fase di esercizio contenute nei precedenti provvedimenti di compatibilità ambientale emessi per l’opera in oggetto, ove applicabili. Qualora tuttavia le previsioni sui dati di traffico navale dovessero differire da quanto ipotizzato ed in maniera tale da determinare un quadro emissivo peggiorativo o comunque comportare effetti difformi da quanto già precedentemente analizzato e valutato, il proponente dovrà darne tempestivamente informazione alla (…) Direzione generale per gli eventuali seguiti di competenza.”.
Con la citata nota del 20 febbraio 2023 il MASE invitava quindi gli Enti e le Amministrazioni convocati nell’ambito della conferenza di servizi a esprimere il parere di competenza, rappresentando che a tale data risultavano inoltre già pervenute le seguenti comunicazioni:
Con nota citata veniva altresì dato atto che la Società istante aveva tempestivamente dato riscontro alle richieste documentali sopra rappresentate trasmettendo anche alla Capitaneria di Porto di Chioggia e al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia idonea documentazione per la valutazione dell’istanza (nota Adriatic LNG in data 12 gennaio 2023) e al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo la documentazione integrativa richiesta (nota Adriatic LNG in data 16 gennaio 2023).
Ciò premesso, con riferimento al procedimento in conferenza di servizi di cui trattasi, con nota prot. n. 107040 del 24 febbraio 2023 della Segreteria Generale della Programmazione, l’Amministrazione regionale ha individuato quale rappresentante unico della Regione del Veneto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, il quale ha quindi provveduto ad avviare, con nota prot. n. 109564 del 27 febbraio 2023, un percorso endoprocedimentale di consultazione delle Strutture regionali competenti in materia di tutela e sicurezza del territorio e dell’ambiente, di energia e di infrastrutture, trasporti e demanio ai fini dell’espressione della determinazione di competenza regionale.
Nel corso della suddetta fase di consultazione delle Strutture regionali sono stati acquisiti i seguenti pareri:
All’esito della descritta fase di consultazione delle Strutture regionali interessate, pertanto, recepite le indicazioni già espresse dalle Amministrazioni convocate alla conferenza, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con nota del 9 marzo 2023, prot. n. 133965 ha comunicato al MASE l’assenza di elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto.
Con nota del 13 aprile 2023, prot. n. 58944 (prot. reg. n. 201274), il MASE ha comunicato la conclusione della fase di acquisizione delle determinazioni in conferenza di servizi da parte di tutte gli Enti e le Amministrazioni convocati, rappresentando che nell’ambito del procedimento risultano acquisite, oltre ai sopra citati pareri della Direzione generale Valutazioni Ambientali, della Regione del Veneto e dell’Agenzia delle Dogane Accise e Monopoli, le seguenti comunicazioni:
Con nota del 13 aprile 2023 sopra richiamata il MASE, pertanto, preso atto delle determinazioni assunte nel corso della conferenza, ha altresì comunicato la conclusione positiva dell’istruttoria procedimentale, attestando l'acquisizione di tutti i pareri positivi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo, richiedendo nel contempo l’intesa regionale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della citata comunicazione di conclusione positiva della fase istruttoria trasmessa dal MASE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all’articolo 46 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso dell’odierno procedimento.
Resta inteso che l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le condizioni e prescrizioni evidenziate dagli Enti e dalle Amministrazioni in sede di conferenza di servizi, nonché alle eventuali successive prescrizioni che dovessero essere stabilite da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ed in particolare l’articolo 46;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
VISTE le note del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 44587 del 29 dicembre 2022 e prot. n. 5654 del 20 febbraio 2023, rispettivamente di convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990 in forma semplificata e in modalità asincrona e di riattivazione dei termini del medesimo procedimento a seguito di definizione della procedura di verifica di assoggettabilità dell’intervento a Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 107040 del 24 febbraio 2023, di individuazione del rappresentante unico regionale nell’ambito della conferenza di servizi;
VISTE le note della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese prot. n. 109564 del 27 febbraio 2023, della Direzione Infrastrutture e Trasporti prot. n. 106664 del 24 febbraio 2023, della Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 129156 dell’8 marzo 2023 e della Direzione Progetti Speciali per Venezia prot. n. 170873 del 28 marzo 2023;
VISTA la nota della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese prot. n. 133965 del 9 marzo 2023;
VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 58944 del 13 aprile 2023, con cui è stata comunicata la conclusione positiva della fase istruttoria in conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona del procedimento instaurato ad istanza della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione all’aumento da 9 a 9,6 miliardi di Smc/anno non costanti della capacità autorizzata di rigassificazione del terminale off shore per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto sito nel Mare Adriatico settentrionale al largo della località di Porto Levante;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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