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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 04 aprile 2023


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 15 marzo 2023

Approvazione del "Piano regionale per la non autosufficienza 2022 - 2024" di cui al DPCM 3 ottobre 2022 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per il triennio 2022 - 2024.

Note per la trasparenza

Attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2022  "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha istituito il sistema integrato dei servizi sociali nell’ambito di una rete di collaborazione istituzionale e sociale, basato sul principio di sussidiarietà verticale e orizzontale ed ha introdotto ed affermato principi significativi come l’universalità del sistema dei servizi, la valorizzazione del ruolo delle famiglie e la realizzazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Il valore principale della norma risiede nel cambiamento culturale nell’approccio alla realizzazione integrata dei servizi,  che promuove il diritto universale della piena cittadinanza.

L'art. 1, co. 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ha istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale il Fondo per le non autosufficienze con l’obiettivo di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo alle persone non autosufficienti.

Il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, all’art. 21 istituisce la Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al comma 6, lettera c) attribuisce la responsabilità alla stessa Rete di elaborare il Piano nazionale per le non autosufficienze che diventa lo strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, precisando al comma 7, che tale Piano deve avere natura triennale, lo stesso è soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali e l’adozione deve avvenire nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni.

La graduale introduzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) è stata disposta con la legge 30 dicembre 2021, n  234 (cosiddetta legge di bilancio 2022) che all’art. 1 dai commi 159 a 171 ne determina la cornice evolutiva e operativa, in particolare:

  • al comma 162 vengono definiti i servizi socio assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, individuando l’erogazione degli interventi in tre aree specifiche definite alle lettere a), b) e c) del comma medesimo;
  • al comma 163 viene garantito l’accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA), la cui sede operativa è prevista nelle articolazioni denominate Case della Comunità, nelle quali operano equipe integrate che, sulla base della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), definiscono il Piano Assistenziale Integrato (PAI);
  • al comma 164 viene stabilito che l’offerta dei servizi individuati dal comma 162 può essere integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento, utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura ovvero per l’acquisto di servizi di cura.

La sopra citata legge, al comma 168, stabilisce altresì l’incremento del Fondo per le non autosufficienze in maniera progressiva per le diverse annualità 2022, 2023 e 2024 per le finalità indicate ai commi 162 e 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima e dettagliati dal Piano Non Autosufficienza di cui all’art. 21, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, nonché dall’art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2022, su proposta della Rete della Protezione e dell’Inclusione, è stato adottato il nuovo Piano per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 che costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo di interventi ai fini della graduale attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Attraverso il decreto citato sono state ripartite alle regioni le risorse del Fondo per le non autosufficienze relative al triennio considerato, assegnando alla Regione del Veneto le seguenti risorse:

 

Annualità
2022

Annualità
2023

Annualità
2024

Fondo Non Autosufficienza

€ 63.304.000,00

€ 64.373.000,00

€ 68.256.000,00

Vita Indipendente

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

Azioni di supporto

€ 1.600.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

Totale

€ 66.104.000,00

€ 67.573.000,00

€ 71.456.000,00

 

Le risorse attribuite alla Regione del Veneto si distinguono, in relazione alla citata legge di bilancio 2022, per lo sviluppo e la realizzazione incrementale dei LEPS di erogazione (art. 1 comma 162 e 164), dei LEPS di processo (art. 1 comma 163) e delle Azioni di Supporto (art. 1 comma 166), come identificato nell'Allegato B del DPCM.

In data 16 febbraio 2023, con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state fornite indicazioni applicative utili alle regioni per la predisposizione di una programmazione regionale coesa, omogenea e in coerenza con l’impianto operativo del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024.

Ai fini dell’erogazione delle risorse, l’art. 1 comma 6 del DPCM 3 ottobre 2022, stabilisce che le regioni comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, l’atto di programmazione regionale, definito su base triennale e redatto secondo le indicazioni specificate nell’Allegato B del DPCM stesso.

Tenuto conto delle finalità e priorità stabilite dal DPCM, il Piano definisce, nel quadro delle politiche regionali per la non autosufficienza, gli obiettivi e le priorità che la Regione intende perseguire nell'ambito degli interventi a sostegno della domiciliarità.

Il sistema regionale che delinea le politiche a sostegno della domiciliarità e del sollievo a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità, già definito e normato dalla DGR n. 84/2007 e dalle successive DGR n. 1133/2008, DGR n. 2961/2012, DGR n. 1338/2013, DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, DGR n. 1174/2021 ha configurato un modello orientato alla valorizzazione della permanenza della persona nel proprio luogo di vita con l’obiettivo di migliorarne quanto più possibile il benessere in relazione ai residui gradi di autonomia. Tale modello integrato si caratterizza per l’utilizzo di strumenti valutativi evoluti (SVaMA - DGR n. 2961/2012 e SVaMDi - DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014) atti a rilevare il livello di gravità ed il bisogno delle persone secondo un approccio bio-psico-sociale finalizzato ad una corretta presa in carico. Questi processi avvengono nell'ambito dell'UVMD distrettuale che coinvolge, come componenti fondamentali, i medici di medicina generale e gli assistenti sociali degli enti locali.

Per tale motivo il contesto operativo del piano, caratterizzato da una elevata integrazione socio sanitaria, necessita, come rappresentato nel DPCM del 3 ottobre 2022, di uno strumento in grado di esplicitare il coordinamento interistituzionale definendo e regolando la titolarità delle funzioni e i contenuti della dimensione organizzativa multiprofessionale. In ragione delle specificità che caratterizzano tale applicazione nel contesto regionale del Veneto risulta funzionale delegare il Direttore della Direzione Servizi Sociali all’approvazione del testo definitivo dello schema tipo di accordo di programma che verrà predisposto sulla base degli indirizzi previsti dall’allegato 1 del menzionato DPCM del 3 ottobre 2022. L'accordo delinea il quadro di riferimento per l'attuazione della collaborazione organizzativa e professionale tra Ambito Territoriale Sociale e azienda ULSS  territorialmente competenti  per lo sviluppo del percorso assistenziale integrato.

Tutto ciò premesso, con l'odierno provvedimento si propone l'approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024, come da Allegato A, ai sensi del citato DPCM, da realizzare mediante l'utilizzo delle quote del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnate alla Regione del Veneto per il triennio 2022-2024.

Nell’arco della triennalità di vigenza del Piano regionale non autosufficienza 2022-2024, in un un'ottica di maggior aderenza ai bisogni delle persone non autosufficienti o con disabilità, in coerenza con i criteri previsti per la disabilità gravissima di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, si prevede:

  • di implementare la platea di tali persone provvedendo ad una revisione sistemica dei requisiti di accesso alle Impegnative di Cura Domiciliari, istituendo una nuova Impegnativa di cura domiciliare denominata ICDb plus e definendo altresì la corrispondente progressiva razionalizzazione delle ICDb con profilo 10 della SVaMA semplificata  per le nuove domande;
  • di ampliare, nel contesto di questa revisione sistemica, i profili SVaMA dell’ICDa riconoscendo quale maggior bisogno assistenziale rilevabile il profilo 11 oltre ai già contemplati profili 14 o 15;
  • di favorire gli interventi declinati all'articolo 1, comma 162 lett. b) della legge n. 234/2021 che contemplano la frequenza ai centri diurni-semiresidenziali per anziani attraverso il sostegno all’intervento proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate alla persona non autosufficiente.

Il processo di revisione del sistema della domiciliarità e della semi-residenzialità sarà subordinato temporalmente alla salvaguardia delle prese in carico, in atto in un’ottica di continuità assistenziale.

Con la DGR n. 1728 del 30/12/2022 "Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anni 2022-2023-2024. Deliberazione nr. 133/CR/2022", acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare in data 22/12/2022, si è provveduto, anche per l'anno 2022, a garantire la continuità delle azioni in essere nell’ambito dell’integrazione socio sanitaria e del ruolo delle aziende ULSS nel modello organizzativo regionale, coerenti con le previsioni di Piano, disponendone la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale non autosufficienze (FNNA) stabilite per l'annualità 2022. Relativamente all’assegnazione dell’FNNA destinata al personale per il rafforzamento delle professionalità sociali nei PUA per la realizzazione progressiva dei LEPS, con la DGR n. 1728/2022 le risorse sono state assegnate ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5 del DPCM 3 ottobre 2022.

Considerando l’importante cambiamento sotto il profilo programmatorio-organizzativo che coinvolge i diversi attori della rete dei servizi sociali e socio-sanitari e che spinge al graduale raggiungimento dei LEPS e LEA integrati come prospettato dalla legge n. 234/2022, lo stesso è stato condiviso con l’ANCI e gli Ambiti territoriali sociali in data 10 marzo 2023.  In tale occasione è stato valorizzato il modello organizzativo regionale in cui il ruolo del Distretto in maniera sinergica e coordinata, sempre con maggior incisività, opera in sinergia con l’Ambito Territoriale Sociale che valorizza nella rete dei servizi per le persone non autosufficienti e con disabilità l’aspetto sociale della presa in carico garantendo così la globalità della visione. L’evoluzione graduale di tale modello, nel rispetto delle modalità organizzative regionali, prevede la possibilità di utilizzo degli strumenti a disposizione attraverso la gestione associata delle funzioni e la delega delle stesse alle Aziende ULSS. Infatti la programmazione contempla il progressivo riconoscimento della funzione riferita alle ICD b, ICD b Plus, ICD M, ICD Mgs e sollievo frequenza centri diurni semiresidenziali, componente sociale agli Ambiti territoriali sociali ad oggi individuati  riconoscendone la titolarità e salvaguardando, nell’ambito delle risorse disponibili, l’unitarietà gestionale degli interventi.

L’atto programmatorio regionale, in ottemperanza al disposto dell’art. 1 comma 3 del DPCM che recita “nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti” è stato presentato agli Enti del Terzo settore, alle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone non autosufficienti e disabili e loro familiari in data 13 marzo 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421";

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il DL 19 settembre 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 ”Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016”;

Visto il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

Visto il DPCM 21 novembre 2019 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021";

Visto il DPCM 21 dicembre 2020 “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020”;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 37 del 23 marzo 2020 di riparto alle regioni di ulteriori risorse del FNNA 2020;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l’inclusione sociale n. 102 del 29 marzo 2021 “Riparto dell’incremento delle risorse del Fondo per le non autosufficienze 2021”;

Visto l'atto unitario di programmazione sociale “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta del 28 luglio 2021;

Visto il DPCM  3 ottobre 2022 "Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022-2024";

Vista la LR 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina";

Vista la LR 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

Richiamate le DGR n. 39 del 17/1/2006, n. 84 del 16/01/2007, n. 1133 del 06/05/2008, n. 2499 del 29/12/2011, n. 2960 del 28/12/2012, n. 2961 del 28/12/2012, n. 1338 del 30/7/2013, n. 1986 del 28/10/2013, n. 164 del 20/02/2014, n. 1804 del 06/10/2014, n. 1047 del 04/08/2015,  n. 2213 del 23/12/2016, n. 571 del 28/04/2017, n. 946 del 23/06/2017, n. 1810 del 7/11/2017, n. 1996 del 6/12/2017, n. 1837 del 4/12/2018, n. 1759 del 29/11/2019, n. 670 del 26/5/2020, n. 1664 del 01/12/2020, n. 693 del 31/05/2021, n. 1174 del 24/08/2021, n. 1224 del 07/09/2021, n. 1237 del 14/9/2021, n. 1608 del 19/11/2021, n. 912 del 26/07/2022, n. 996 del 09/08/2022, n. 1728 del 30/12/2022;

delibera

  1. di considerare le premesse e l'Allegato A parti integranti del presente provvedimento;
  2. di approvare il Piano regionale per la non autosufficienza per il triennio 2022 - 2024, come da Allegato A al presente provvedimento, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2022, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze per il triennio 2022 - 2024;
  3. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza all’invio del presente atto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, come disposto all’art. 1 del Decreto di cui al punto precedente;
  4. di delegare il Direttore della Direzione Servizi Sociali all'approvazione del testo definitivo dello schema tipo di accordo di programma, predisposto sulla base degli indirizzi previsti dall'allegato 1 del DPCM del 3 ottobre 2022 e dalla circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 febbraio 2023 che delineerà il quadro di riferimento per l'attuazione della collaborazione organizzativa e professionale tra Ambito Territoriale Sociale e azienda ULSS  territorialmente competenti  per lo sviluppo del percorso assistenziale integrato;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_256_23_AllegatoA_498975.pdf

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