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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 17 marzo 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 233 del 07 marzo 2023

Prosecuzione della funzionalità e operatività nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia; articolo 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Note per la trasparenza

Si dispone la prosecuzione delle attività da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica (CRAS) sino al 31 dicembre 2023 con imputazione, sul Capitolo di spesa n. 103848, della somma complessiva di € 400.000,00 a titolo di concorso nella spesa per l’attività svolta dai medesimi Enti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La complessiva attività di tutela della fauna selvatica, prevista dall’articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”, trova la sua realizzazione, a diversi livelli di competenza, attraverso tre principali linee direttrici di interventi:

  1. l’attuazione di direttive internazionali, norme e convenzioni e attraverso l’attività di pianificazione faunistico-venatoria, nonché l’istituzione di zone di protezione della fauna;
  2. le disposizioni e le prescrizioni di limitazione/divieto rispetto all’attività di prelievo venatorio;
  3. le attività di tutela diretta sui singoli esemplari appartenenti alla fauna selvatica.

In merito a quest’ultima tipologia di intervento, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4 della L. n. 157/1992, la Regione del Veneto, con l’articolo 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» prevede quanto segue: «1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti: a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà; b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione; c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo; d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale. 2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi. 4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle autorità competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.». Sono le Province e la Città metropolitana di Venezia che hanno fino ad oggi concretamente operato la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al predetto art. 5 della L. r. n. 50/1993, con modalità e regimi gestionali diversificati tra i diversi enti, da ultimo in applicazione di quanto previsto dalle DGR n. 200 del 28 febbraio 2022 e DGR n. 1152 del 20 settembre 2022 con le quali si è garantita la prosecuzione della funzionalità dell'assetto organizzativo dei centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà da parte delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia concorrendo alle relative spese sostenute dai medesimi Enti.

Ai fini del passaggio a regime dei Centri regionali di recupero della fauna selvatica (CRAS) in capo alla Regione, ai sensi della predetta L. r. n. 50/1993 e secondo il modello organizzativo e gestionale previsto dalla DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.”, la competente Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, sta procedendo al perfezionamento del modello organizzativo necessario alla realizzazione di tali Centri a livello regionale.

Il prosieguo dell’attività di gestione dei CRAS da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia si rende ancora necessario in quanto la presa in carico di tale servizio, da parte della Regione, non vede ancora soddisfatta la condizione indispensabile della necessità di un suo finanziamento pluriennale da parte del Bilancio regionale.

A tal riguardo, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittico e Faunistico-Venatoria, con note protocollo n. 0519539 del 9.11.2022 e protocollo n. 0542368 del 23.11.2022, ha provveduto a richiedere alle Province e alla Città metropolitana di Venezia la disponibilità a mantenere la funzionalità dell’operatività del servizio dei CRAS fino al 31 dicembre 2023, nonché a formulare una previsione di spesa per il corrente anno e da imputare nei limiti dello stanziamento del Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)”.

Gli Enti interessati hanno tutti provveduto a dare riscontro alla richiesta, e, sulla base della disponibilità delle risorse economiche stanziate per la copertura degli oneri necessari a tale servizio, la quantificazione di spesa presunta per l’attività in parola, è indicata nella tabella che si riporta quale Allegato A alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, a prosieguo delle attività già realizzate da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà, con il presente provvedimento si dispone il finanziamento del servizio in parola sino al 31 dicembre 2023, a valere sull’apposito Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)” del Bilancio regionale di previsione per l’anno corrente, calcolato, sulla base delle quantificazioni pervenute, in complessivi € 400.000,00.

A fronte del contributo di cui al presente provvedimento, le Province sono tenute a presentare all’Amministrazione regionale entro e non oltre il 31.12.2023, una dettagliata ed esauriente relazione che dia evidenza in ordine a:

  • numero e specie di animali soccorsi dai CRAS;
  • le cause della difficoltà degli animali oggetto di recupero e soccorso;
  • numero e specie di animali recuperati e, in seguito a riabilitazione, liberati in natura;
  • numero di interventi effettuati per le operazioni di recupero di fauna selvatica (ferita, defedata, sequestrata, ecc.).

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria provvederà con propri atti all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nonché alle relative liquidazioni a valere sul predetto capitolo di spesa.

Infine, si dà atto che, sul presente provvedimento, sia l'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014 che il CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, hanno espresso parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 16/02/2023 e del 27/02/2023. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 recante «Legge di stabilità regionale 2023.»;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 recante «Collegato alla legge di stabilità regionale 2023.»;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 recante «Bilancio di previsione 2023-2025.»;

VISTO il Decreto n. 71 del 30 dicembre 2022 del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

VISTA la DGR n. 60 del 26/01/2023 recante  "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023–2025".

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".»;

VISTA la DGR n. 200 del 28 febbraio 2022 «Mantenimento della funzionalità dell'assetto organizzativo dei centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia (art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50).»;

VISTA la DGR n. n. 1152 del 20 settembre 2022 «Prosecuzione della funzionalità e operatività nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia (articolo 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50).»;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014 (parere n. 2/2023) nella seduta del 16 febbraio 2023, trasmesso con nota regionale prot. n. 117456 del 1 marzo 2023 a firma del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali - CAL riunitosi in modalità telematica in data 27 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L. r. n. 31/2017 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo regionale n. 121026 del 3 marzo 2023;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo stanziamento delle risorse, in favore delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia, in riferimento alle spese che saranno sostenute nel corso di tutto l'anno 2023 per le attività ed interventi finalizzati al recupero e alla temporanea detenzione di singoli capi appartenenti alla fauna selvatica, la cura degli stessi e, ove possibile, la loro successiva liberazione e re-immissione in natura, a seguito di azioni di riabilitazione e recupero funzionale, determinando, come indicato nel prospetto che si riporta quale Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si ritiene di approvare, una spesa complessiva di € 400.000,00;

3. di determinare in € 400.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)” per l’esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025;

4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di stabilire che le Province e la Città metropolitana di Venezia dovranno presentare, entro e non oltre il 31.12.2023, una dettagliata ed esauriente relazione che dia evidenza in ordine a:

  • numero e specie di animali soccorsi dai CRAS;
  • le cause della difficoltà degli animali oggetto di recupero e soccorso;
  • numero e specie di animali recuperati e, in seguito a riabilitazione, liberati in natura;
  • numero di interventi effettuati per le operazioni di recupero di fauna selvatica (ferita, defedata, sequestrata, ecc.);

6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento, compresa l’assunzione degli atti di impegno e le relative liquidazioni;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_233_23_AllegatoA_498359.pdf

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