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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 27 gennaio 2023


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del 30 dicembre 2022

Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 e 23 ottobre 2009, n. 28.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato il nuovo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing che sostituisce lo schema tipo di regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 febbraio 2010.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La materia delle professioni rientra tra gli ambiti di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la Corte costituzionale, intervenendo sul punto, ha precisato in più occasioni che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti di dettaglio che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (cfr., di recente, C. Cost., sentenze n. 147/2018 e n. 209/2020).

Tra le professioni regolamentate rientrano sia l’attività di estetista, disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, sia quella di acconciatore, figura professionale oggetto della legge 17 agosto 2005, n. 174 e della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28.

In particolare, l’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1991, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 1 del 1990, prevede che ciascun Comune adotti un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale. Analogo obbligo è previsto per l’attività di acconciatore dall'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2009, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 174 del 2005.  

Con deliberazione n. 440 del 23 febbraio 2010, la Giunta regionale ha definito lo schema tipo di regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing adottando una disciplina di cornice all’interno della quale i Comuni dovevano predisporre i propri regolamenti.

A distanza di oltre dodici anni dall’adozione della deliberazione n. 440 del 2010 menzionata, l’evoluzione del quadro normativo e socio-economico ha reso necessario procedere alla rivisitazione della vigente disciplina regionale, al fine di aggiornarne i contenuti e di attualizzarla al mutato contesto competitivo.

A ciò è da aggiungere che la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 12 luglio 2019, di individuazione degli ambiti prioritari, dei settori e delle tipologie di interventi a sostegno delle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34, tra le misure di semplificazione amministrativa a favore delle imprese artigiane, di cui prevede l'implementazione nel periodo 2019 - 2023, include espressamente la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per la revisione del vigente schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1867 del 17 dicembre 2019 è stato, quindi, costituito un gruppo tecnico di lavoro costituito da:

  • il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi (ora Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese) o un suo delegato;
  • il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria o un suo delegato;
  • tre esperti delle organizzazioni delle imprese dell'artigianato individuati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
  • tre esperti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, individuati dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria.

Ciò posto, il gruppo di lavoro, la cui attività ha subito un’interruzione a causa dell’emergenza pandemica Covid-19, ha predisposto lo schema tipo di regolamento comunale, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, individuando una disciplina di dettaglio per quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Lo schema tipo di regolamento comunale disciplina, in particolare:

a) le modalità per l’apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, per il trasferimento della sede operativa di quelli già esistenti e per il subingresso nell’esercizio di un’attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi, sia a causa di morte;

b) i presupposti per l’esercizio delle attività;

c) le modalità di svolgimento delle attività;

d) le condizioni igienico-sanitarie, sia soggettive, relative alle persone, sia oggettive, relative ai locali e alle attrezzature, da osservare per l’esercizio delle attività;

e) i presupposti e le modalità di attuazione e di esercizio dell’affitto di poltrona, per l’attività di acconciatore, dell’affitto di cabina, per l’attività di estetista e dell’affitto di postazione, per l’attività di tatuaggio e piercing, quale forma di lavoro condiviso o coworking oggetto della circolare del MISE prot. n. 16361 del 31 gennaio 2014;

f) gli orari e le funzioni di controllo successivo e di vigilanza che devono essere svolti dai Comuni e dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS competenti per territorio.

Lo schema tipo di regolamento comunale prevede, inoltre, il superamento della fase transitoria prevista dall’articolo 6, comma 7 della legge n. 174 del 2005, che garantiva a coloro che, alla data del 17 settembre 2005, fossero in possesso della qualifica di barbiere il diritto di svolgere l’attività. La legge citata, infatti, superando le precedenti differenziazioni tra barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna, ha introdotto la figura professionale di acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l’intervento sui capelli o sulla barba.

Con specifico riferimento alle attività di tatuaggio e piercing, in assenza di una normativa nazionale che individui la relativa figura professionale, viene chiarito che le medesime continuano ad essere disciplinate dalle “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”, di cui alle Circolari n. 2.9/156 del 5 febbraio 1998 e n. 2.8/63 del 16 luglio 1998, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 recante “Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”. Pertanto, per tali attività, lo schema tipo di regolamento comunale opera un rinvio alle suddette direttive regionali e si limita a disciplinare le fattispecie sopravvenute, come l’affitto di postazione, non previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 2013.

Si precisa che sullo schema tipo di regolamento comunale in oggetto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), richiesto di un parere ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, ha espresso all’unanimità parere favorevole nella seduta del 30 settembre 2022.

Si precisa altresì che i contenuti dello schema tipo di regolamento di cui trattasi sono stati condivisi con le Associazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative a livello regionale.

Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione dello schema tipo di “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 440 del 23 febbraio 2010, n. 11 del 9 gennaio 2013, n. 988 del 12 luglio 2019 e n. 1867 del 17 dicembre 2019;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 30 settembre 2022 dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali;

SENTITE le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire che lo schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" Allegato A al presente provvedimento sostituisce integralmente lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 febbraio 2010;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1682_22_AllegatoA_493604.pdf

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