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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1697 del 30 dicembre 2022
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020) e conseguente adozione del "Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi".
Con il presente atto si provvede a recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”, (Rep. Atti n. 61/CSR dell’8 aprile 2020) e ad adottare il “Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, istituendo nel contempo una specifica Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e per gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi, in ossequio al Regolamento (UE) n. 2017/625 e alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che la Commissione Europea elabori, in stretta collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi (successivamente denominato “Piano generale”). Il Piano generale istituito da ultimo con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019 della Commissione, è volto ad indicare le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che non possono essere prevenuti, gestiti o eliminati mediante altre misure urgenti adottate dalla Commissione stessa o dagli Stati membri a norma degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché ad individuare le procedure pratiche per la gestione della crisi.
L’art. 115 del Regolamento (UE) 2017/625, in tema di controlli ufficiali e altre attività ufficiali nella filiera agroalimentare e zootecnica, prevede poi che i singoli Stati membri, per l’attuazione del Piano generale, elaborino dei piani operativi d’emergenza nazionali per i mangimi e gli alimenti, contenenti le misure da attuarsi senza indugio allorché i mangimi e gli alimenti presentino un serio rischio sanitario per l’uomo o per gli animali, direttamente o mediante l’ambiente.
In attuazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con l’Intesa sancita l’8 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno concordato di adottare il “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento (UE) n. 2017/625, inoltre, anche le Autorità Competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in tema di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali devono disporre dei propri piani di emergenza.
Per tali ragioni e alla luce delle recenti situazioni emergenziali che hanno coinvolto anche il territorio regionale (quale ad esempio la listeriosi), le Autorità competenti regionali hanno predisposto uno specifico “Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, volto a definire le concrete procedure operative e i canali di condivisione delle informazioni che le Autorità Competenti e le altre parti interessate a livello regionale devono mettere in atto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza e responsabilità, nella gestione degli eventi avversi o degli eventi critici avversi correlati agli alimenti o ai mangimi, con l’obiettivo di ridurre al minimo la portata di tali eventi sulla salute pubblica.
Il Piano regionale, in conformità a quello nazionale, si applica in particolare alle situazioni che comportino rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che non è probabile possa essere prevenuto, eliminato o ridotto a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non possa essere gestito in modo adeguato unicamente mediante l’applicazione di misure di emergenza a norma degli articoli 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
Il Piano stabilisce le azioni da attuare per garantire:
L’attuazione del Piano regionale in parola dovrà avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani europei, nazionali e regionali che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con una emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi.
Il Piano concerne due tipologie di fattispecie:
Le procedure previste dal Piano dovranno essere seguite da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi, sia a livello regionale che locale.
In conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi, le Autorità competenti regionali e locali, nell’ambito della gestione degli eventi avversi (incidenti) e degli eventi critici e avversi (situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) nel settore alimentare e dei mangimi si possono avvalere di unità di crisi appositamente istituite a livello regionale e a livello locale.
Per tale ragione si propone l’istituzione di un’Unità di Crisi Regionale in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi, per quelle situazioni che richiedono il coinvolgimento e la partecipazione delle diverse figure professionali, tecniche e amministrative, più idonee per gestire la risposta ai suddetti eventi.
L’Unità di crisi regionale in parola avrà la sede operativa presso la sede della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto e sarà composta, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale e dal Piano Regionale, come di seguito indicato:
Sulla base della concreta situazione di crisi o di emergenza l’Unità di Crisi Regionale potrà essere integrata da altri componenti. A seguito del manifestarsi dell'evento l'Unità di Crisi Regionale è attivata e convocata dal Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto. La partecipazione dei componenti ai lavori dell’Unità di Crisi Regionale non dà diritto ad alcun emolumento a nessun titolo.
Alla luce di quanto premesso, si propone di recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita l’8 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (Rep. Atti n. 61/CSR dell’8 aprile 2020), “Allegato A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si propone altresì di adottare il “Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato B” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di istituire l’Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi.
Si propone, infine, di demandare alle Autorità Competenti Locali, vale a dire alle Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto, l’istituzione delle Unità di Crisi Locali in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi in seno ai Dipartimenti di Prevenzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019 della Commissione;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (Rep. Atti n. 61/CSR dell’8 aprile 2020);
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE la D.G.R. n. 571 del 4/05/2021; la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 e la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021;
VISTO l’art.2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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