Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 24 gennaio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1697 del 30 dicembre 2022

Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020) e conseguente adozione del "Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”,  (Rep. Atti n. 61/CSR dell’8 aprile 2020) e ad adottare il “Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, istituendo nel contempo una specifica Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e per gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi, in ossequio al Regolamento (UE) n. 2017/625 e alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che la Commissione Europea elabori, in stretta collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi (successivamente denominato “Piano generale”). Il Piano generale istituito da ultimo con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019 della Commissione, è volto ad indicare le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che non possono essere prevenuti, gestiti o eliminati mediante altre misure urgenti adottate dalla Commissione stessa o dagli Stati membri a norma degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché ad individuare le procedure pratiche per la gestione della crisi.

L’art. 115 del Regolamento (UE) 2017/625, in tema di controlli ufficiali e altre attività ufficiali nella filiera agroalimentare e zootecnica, prevede poi che i singoli Stati membri, per l’attuazione del Piano generale, elaborino dei piani operativi d’emergenza nazionali per i mangimi e gli alimenti, contenenti le misure da attuarsi senza indugio allorché i mangimi e gli alimenti presentino un serio rischio sanitario per l’uomo o per gli animali, direttamente o mediante l’ambiente.

In attuazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con l’Intesa sancita l’8 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno concordato di adottare il “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento (UE) n. 2017/625, inoltre, anche le Autorità Competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in tema di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali devono disporre dei propri piani di emergenza.

Per tali ragioni e alla luce delle recenti situazioni emergenziali che hanno coinvolto anche il territorio regionale (quale ad esempio la listeriosi), le Autorità competenti regionali hanno predisposto uno specifico Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, volto a definire le concrete procedure operative e i canali di condivisione delle informazioni che le Autorità Competenti e le altre parti interessate a livello regionale devono mettere in atto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza e responsabilità, nella gestione degli eventi avversi o degli eventi critici avversi correlati agli alimenti o ai mangimi, con l’obiettivo di ridurre al minimo la portata di tali eventi sulla salute pubblica.

Il Piano regionale, in conformità a quello nazionale, si applica in particolare alle situazioni che comportino rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che non è probabile possa essere prevenuto, eliminato o ridotto a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non possa essere gestito in modo adeguato unicamente mediante l’applicazione di misure di emergenza a norma degli articoli 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Il Piano stabilisce le azioni da attuare per garantire:

  • procedure chiare di comando e controllo;
  • l’esistenza di meccanismi efficaci d’intervento;
  • la capacità di individuare i soggetti e le risorse necessari per sviluppare e attuare una risposta efficace;
  • una comunicazione efficace tra tutti i soggetti interessati;
  • la formazione e l’aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni.

L’attuazione del Piano regionale in parola dovrà avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani europei, nazionali e regionali che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con  una emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi.

Il Piano concerne due tipologie di fattispecie:

  • situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello regionale;
  • situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che riunisca le Autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici regionali.

Le procedure previste dal Piano dovranno essere seguite da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi, sia a livello regionale che locale.

In conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi, le Autorità competenti regionali e locali, nell’ambito della gestione degli eventi avversi (incidenti) e degli eventi critici e avversi (situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) nel settore alimentare e dei mangimi si possono avvalere di unità di crisi appositamente istituite a livello regionale e a livello locale.

Per tale ragione si propone l’istituzione di un’Unità di Crisi Regionale in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi, per quelle situazioni che richiedono il coinvolgimento e la partecipazione delle diverse figure professionali, tecniche e amministrative, più idonee per gestire la risposta ai suddetti eventi.

L’Unità di crisi regionale in parola avrà la sede operativa presso la sede della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto e sarà composta, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale e dal Piano Regionale, come di seguito indicato:

  •  Il Responsabile dell’Unità di Crisi Regionale: Direttore dell’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;
  • Il Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;
  • Il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) o un suo delegato;
  • Il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o un suo delegato;
  • I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio o i loro sostituti e i Dirigenti responsabili dei seguenti servizi: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.); Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.); Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.); Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.); Servizio Sanità Animale (S.S.A.);
  • Il/I Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un suo  delegato;
  • I soggetti pubblici o privati che si ritenga motivatamente necessario o utile consultare.

Sulla base della concreta situazione di crisi o di emergenza l’Unità di Crisi Regionale potrà essere integrata da altri componenti.  A seguito del manifestarsi dell'evento l'Unità di Crisi Regionale è attivata e convocata dal Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto. La partecipazione dei componenti ai lavori dell’Unità di Crisi Regionale non dà diritto ad alcun emolumento a nessun titolo.

Alla luce di quanto premesso, si propone di recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita l’8 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (Rep. Atti n. 61/CSR dell’8 aprile 2020), “Allegato A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si propone altresì di adottare il Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato B” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di istituire l’Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi.

Si propone, infine, di demandare alle Autorità Competenti Locali, vale a dire alle Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto, l’istituzione delle Unità di Crisi Locali in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d’emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi in seno ai Dipartimenti di Prevenzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 del 19 febbraio 2019 della Commissione;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (Rep. Atti n. 61/CSR dell’8 aprile 2020);

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la D.G.R. n. 571 del 4/05/2021; la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 e la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021;

VISTO l’art.2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di recepire l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di adottare il Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi”, “Allegato B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. di istituire l’Unità di Crisi Regionale per gli eventi avversi e gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi, composta dai componenti di seguito indicati:
  • Il Responsabile dell’Unità di Crisi Regionale: Direttore dell’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;
  • Il Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;
  • Il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) o un suo delegato;
  • Il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o un suo delegato;
  • I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio o i loro sostituti e i Dirigenti responsabili dei seguenti servizi: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.); Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.); Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.); Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.); Servizio Sanità Animale (S.S.A.);
  • Il/I Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un suo  delegato;
  • I soggetti pubblici o privati che si ritenga motivatamente necessario o utile consultare.
  1. di dare atto che, sulla base della concreta situazione di crisi o di emergenza, l’Unità di Crisi Regionale di cui al precedente punto 4) potrà essere integrata da altri componenti e che la partecipazione dei componenti ai lavori dell’Unità di Crisi Regionale in parola non dà diritto ad alcun emolumento a nessun titolo;
  2. di demandare alle Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto l’istituzione delle Unità di Crisi Locali per gli eventi avversi e per gli eventi critici avversi legati agli alimenti o ai mangimi, secondo le indicazioni previste nel Piano di cui al precedente punto 2);
  3. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria dell’esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente provvedimento si rendesse necessario in attuazione della presente deliberazione, compresa l'attivazione e la convocazione dell'Unità di Crisi Regionale a seguito del manifestarsi dell'evento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1697_22_AllegatoA_493143.pdf
Dgr_1697_22_AllegatoB_493143.pdf

Torna indietro