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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 03 gennaio 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1607 del 13 dicembre 2022

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. Approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di monitoraggio per lo sviluppo rurale. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di monitoraggio del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il Regolamento UE 2021/2115 prevede che ciascuno Stato membro predisponga entro il 31/12/2021 un Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC) che contiene gli interventi relativi al supporto al reddito, allo sviluppo rurale e al sostegno al mercato agricolo.

La prima proposta di PSN PAC è stata notificata dall’Italia alla Commissione europea il 31/12/2021 e prevede di destinare agli interventi sostenuti dal FEAGA 20,67 miliardi di euro e agli interventi di sviluppo rurale 14,75 miliardi di euro comprensivi delle risorse del FEASR e dei cofinanziamenti nazionale e regionali.

Con nota Ares(2022)2416762 del 31/03/2022, la Commissione Europea ha fatto pervenire le proprie osservazioni sul PSN PAC presentato dall’Italia, chiedendo di rivederne il testo alla luce delle integrazioni e delle modifiche richieste.

Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base del confronto tra Commissione Europea e Regioni, ha rielaborato il testo del PSN PAC notificato il 31 dicembre 2021 e ne ha ritrasmesso la nuova versione il 15 novembre 2022, che è stata successivamente approvata tramite decisione il 2 dicembre 2022.

In coerenza con il dettato costituzionale, il PSN PAC per l’Italia stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi di sviluppo rurale – con l’unica eccezione degli interventi relativi alla gestione del rischio, che sono a programmazione e gestione nazionale – integrando negli interventi di sviluppo rurale descritti nel Piano le enunciazioni che consentono di declinare le “specifiche regionali” e prevedendo la predisposizione di Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) e la partecipazione finanziaria delle Regioni.

In virtù dell’ordinamento istituzionale italiano, nonché sulla base di quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento UE n. 2021/2115 e di quanto stabilito nella Sezione 7.1 del PSN PAC in merito al sistema di governance, la responsabilità dei contenuti dei CSR e della relativa attuazione è di competenza delle Autorità di Gestione regionali.

Con deliberazione/cr n. 68 del 29 giugno 2022, la Giunta regionale ha adottato la proposta di Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La proposta è stata quindi sottoposta all’esame del Consiglio regionale che l’ha approvata con deliberazione amministrativa n. 113 del 26 luglio 2022 ed il testo è stato inviato al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Sulla base del testo del PSN PAC approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, l’Autorità di gestione regionale sta provvedendo a rielaborare il testo del CSR al fine di completarlo e di assicurarne la conformità alle modifiche introdotte nel corso del negoziato con la Commissione europea.

Ai sensi dell’articolo 124 del Reg. UE 2021/2115, ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di monitoraggio nazionale che monitora l’attuazione del Piano strategico della PAC, ne disciplina i criteri di composizione e ne dispone i compiti e le funzioni. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che, qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, possono essere istituiti Comitati di monitoraggio regionali per monitorare l’attuazione degli elementi regionali e fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Al Comitato di monitoraggio regionale si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del Regolamento UE 2021/2115 per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.

Il Comitato di monitoraggio regionale stabilisce e adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’applicazione del principio di trasparenza. Il regolamento interno e i pareri del Comitato di monitoraggio regionale sono soggetti a pubblicazione. La composizione del Comitato di monitoraggio regionale viene decisa assicurando una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner e l’elenco dei membri del Comitato di monitoraggio regionale viene pubblicato online.

Non essendo i CSR sottoposti all’approvazione della Commissione europea, i rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del Comitato di monitoraggio regionale, di propria iniziativa, in veste consultiva.

Il Comitato di monitoraggio regionale si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi target finali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.

Il Comitato di monitoraggio regionale esamina in particolare:

a) i progressi compiuti nell’attuazione del CSR;
b) le problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del CSR e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
c) gli elementi della valutazione riferibili al CSR;
d) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
e) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche, gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.

Il Comitato di monitoraggio regionale fornisce in particolare il proprio parere su:

a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
b) eventuali proposte dell’Autorità di gestione per la modifica del CSR;
c) ogni elemento che il PSN PAC o il CSR demandano al parere del Comitato di monitoraggio regionale.

Il PSN PAC per l’Italia, nel cap. 7 “Sistemi di governance e di coordinamento”, stabilisce che l’individuazione dei componenti dei Comitati di monitoraggio regionali si basa sui principi di rappresentatività e di pertinenza, in relazione agli obiettivi e agli strumenti di intervento della Politica agricola comune, tenendo in adeguato conto i settori produttivi interessati, in particolare agricoltura, agroalimentare e silvicoltura, e i territori rurali e/o le loro aggregazioni.

I componenti del Comitato di monitoraggio regionale devono essere rappresentativi delle parti interessate e come tali devono essere espressamente nominati e autorizzati dalle stesse quali portatori delle rispettive istanze al Comitato stesso, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

Al capitolo 16 del CSR Veneto “Governance Regionale” è stata definita la proposta di composizione del Comitato di monitoraggio regionale nel rispetto delle norme previste a livello comunitario e nazionale.

Rispetto a tale proposta, a seguito delle modifiche introdotte a livello nazionale nel PSN PAC nonchè della peculiare organizzazione amministrativa della Regione del Veneto, si reputa opportuno integrare la composizione del Comitato di monitoraggio regionale con i seguenti ulteriori componenti:

  • il Presidente della Commissione permanente del Consiglio regionale competente all’agricoltura e allo sviluppo rurale;
  • l’Assessore regionale con delega all’agricoltura e allo sviluppo rurale;
  • un rappresentante  degli ordini e collegi professionali.

Si propone inoltre di non prevedere nel Comitato di monitoraggio regionale il Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto il cofinanziamento nazionale è assicurato al PSN PAC e, tramite questo, giunge ai CSR.

Quindi la presenza dell’Autorità di gestione nazionale del PSN PAC -  MASAF assicura ed esaurisce anche gli aspetti connessi alla quota di finanziamento nazionale del CSR.

Nell'ambito del prossimo provvedimento di approvazione del CSR 2023-2027, si procederà ad aggiornare anche il capitolo 16 "Governance Regionale” con le modifiche e integrazioni proposte alla composizione del Comitato di monitoraggio regionale.

A tale proposito, particolare attenzione va data all’inclusione dei rappresentanti del partenariato consultato nella fase di predisposizione del CSR. Sulla base del Codice europeo di condotta per il partenariato, con DGR n. 723 del 09 giugno 2020 e ss.mm.ii., è stato istituito il “Tavolo regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 2030”, sono stati definiti i criteri e le condizioni per la definizione del partenariato e sono stati individuati i partner quali componenti effettivi del Tavolo regionale.

L’elenco dei partner è stato suddiviso in 4 aree: istituzionale, autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro.

In analogia, anche per la costituzione del Comitato di monitoraggio regionale si ritiene opportuno assicurare una composizione numericamente ampia e sufficientemente equilibrata nella rappresentanza delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, e dei portatori di interessi diffusi economici, sociali, civili e ambientali.

La composizione del Comitato di monitoraggio regionale deve infatti assicurare da una parte la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione degli interventi di sviluppo rurale in Veneto, dall’altra la rappresentanza, a titolo consultivo, dei soggetti con i quali lo sviluppo rurale Veneto interagisce o ai quali si rivolge.

Tenuto conto anche della positiva ed efficace esperienza del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, che ha confermato l’equilibrata e completa rappresentanza delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel partenariato regionale per lo sviluppo rurale, il CSR prevede una composizione articolata come di seguito descritto.

Il Comitato di monitoraggio regionale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato, ed è composto dai seguenti componenti effettivi e relativi supplenti:

  • l’Assessore regionale con delega all’agricoltura e allo sviluppo rurale;
  • il Presidente della Commissione permanente del Consiglio regionale competente all’agricoltura e allo sviluppo rurale;
  • l’Autorità di Gestione regionale del CSR;
  • il Direttore dell’Area competente all’agricoltura e allo sviluppo rurale;
  • i Direttori delle Direzioni regionali responsabili degli interventi del CSR;
  • un rappresentante dei GAL;
  • un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR;
  • un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE+;
  • un responsabile regionale del FEAMPA;
  • un rappresentante dell'Autorità di gestione nazionale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf);
  • un rappresentante di AVEPA;
  • un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;
  • un rappresentante della Commissione Pari Opportunità del Veneto;
  • nove rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali;
  • un rappresentante della sezione regionale della Associazione Bancaria Italiana - ABI;
  • tre rappresentanti delle Autonomie Locali.

I rappresentanti della Commissione europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato di monitoraggio regionale con funzioni consultive.

Altri esperti o rappresentanti possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato di monitoraggio regionale, su invito del Presidente.

Riguardo all’attività del Comitato di monitoraggio regionale, viene sottolineato il ruolo fondamentale ricoperto dallo stesso nelle fasi di avvio della gestione degli interventi di sviluppo rurale, laddove è previsto che il Comitato sia “consultato in merito alla metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni”.

È quindi opportuno avviare le procedure di costituzione del Comitato di monitoraggio regionale, al fine di permettere una pronta attivazione degli interventi dello sviluppo rurale Veneto a conclusione della procedura di istituzione.

Stante la composizione sopra esposta, si evidenzia la necessità di assicurare la massima coerenza delle designazioni previste per il Comitato di monitoraggio regionale, rispetto alle condizioni e criteri che hanno caratterizzato la definizione del Tavolo di Partenariato regionale PAC2030, confermando in particolare che l’individuazione dei nove rappresentanti delle parti economiche, sociali, ambientali e dei tre rappresentanti delle Autonomie locali del Veneto avvengano nell’ambito delle correlate “aree di interesse” in cui si articola il Tavolo (istituzionale, autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro). Nell’ambito del partenariato, infatti, alcuni soggetti hanno prioritariamente contribuito alla definizione del CSR, garantendo la predisposizione di una programmazione mirata, efficace, condivisa e rappresentativa delle esigenze e dei fabbisogni delle diverse componenti operanti sul territorio.

In relazione alla necessità già richiamata di garantire la più ampia rappresentatività della complessità degli interessi richiamati dal CSR, si propone pertanto che i nove rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali siano individuati nell’ambito delle suddette “aree di interesse” e con riferimento alle seguenti “categorie” di soggetti, considerate adeguatamente rispondenti a rappresentare le relative componenti del partenariato:

  1. organizzazioni regionali dei produttori agricoli,
  2. sindacati regionali dei lavoratori agricoli,
  3. federazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare,
  4. associazioni regionali di imprese del settore agroalimentare,
  5. associazioni ambientaliste di livello regionale,
  6. associazioni regionali dei consumatori,
  7. associazioni regionali di rappresentanza del terzo settore,
  8. ordini e collegi professionali.

In particolare, si prevede la designazione di due rappresentanti da parte delle organizzazioni regionali dei produttori agricoli e di un rappresentante da parte di ciascuna delle altre sette categorie.

I diversi soggetti classificati nell’ambito di ciascuna categoria che verranno invitati a fornire le rispettive indicazioni per la rappresentanza effettiva all’interno del Comitato di monitoraggio regionale sono individuati sulla base dell’elenco del Tavolo regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la PAC 2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 2030 di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 723/2020 come aggiornato dalle successive modifiche e integrazioni (DDR n. 5 del 13/11/2020; DDR n. 20 del 19/10/2022 e DGR n. 1461 del 18/11/2022).

Ciascuna categoria così individuata ha la facoltà di riconoscere ed esprimere la propria rappresentanza nell’ambito del Comitato di monitoraggio regionale, tramite adeguato confronto e consultazione tra i singoli soggetti che la compongono. La conseguente nomina dei suddetti rappresentanti in seno al Comitato di monitoraggio regionale è disposta, quindi, in base alle designazioni proposte dai diversi soggetti, nell’ambito di ogni categoria.

Si ritiene peraltro opportuno, al fine di assicurare una effettiva rappresentatività delle componenti all’interno del Comitato di monitoraggio regionale, che l’esponente di una categoria debba in ogni caso essere espressione condivisa da parte di più soggetti. Pertanto, in assenza di designazioni, o qualora un candidato non raccolga comunque più di una designazione, non si darà luogo alla nomina del rappresentante della categoria interessata all’interno del Comitato.

Per la definizione del rappresentante delle associazioni dei consumatori viene fatto riferimento all’elenco delle associazioni iscritte al Registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

Per quanto riguarda le Autonomie Locali, si ritiene rispondente e significativa la rappresentanza delle seguenti categorie di soggetti:

A. Province,
B. Comuni,
C. Enti Montani.

Per le Autonomie Locali, la richiesta di indicare un proprio rappresentante in seno al Comitato di monitoraggio regionale sarà rivolta rispettivamente all’Unione Regionale delle Province del Veneto – (U.R.P.V.), all’Associazione Nazionale Comuni Italiani - A.N.C.I. del Veneto e all’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - Delegazione Regionale Del Veneto (UNCEM).

Per quanto riguarda il rappresentante dei GAL, il componente del Comitato di monitoraggio regionale verrà indicato, in via transitoria, dai Gruppi di azione locale approvati nell’ambito del PSR 2014-2022, fino all’approvazione dei nuovi GAL selezionati nell’ambito del CSR 2023-2027, ai quali spetterà la designazione del componente definitivo.

Ai fini della programmazione dello sviluppo rurale, l’Autorità ambientale regionale è individuata nel Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

La Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, Autorità di Gestione regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, con il supporto tecnico-amministrativo ed operativo delle Direzioni regionali responsabili degli interventi del CSR, è incaricata di procedere all’avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato di Monitoraggio.

I componenti del Comitato di monitoraggio regionale (effettivi e supplenti) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; le successive modifiche ed integrazioni sono affidate alla competenza dell’Autorità di Gestione regionale del CSR.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTA la Deliberazione/cr n. 68 del 29 giugno 2022 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione amministrativa n. 113 del 26 luglio 2022 con cui il Consiglio regionale ha approvato la proposta di Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l’Italia (PSN PAC) notificato alla Commissione europea il 15/11/2022 e approvato il 2 dicembre 2022;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attivare le procedure per la costituzione del Comitato di monitoraggio regionale previsto dai Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116, secondo la composizione indicata dal testo del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 come modificato dal presente provvedimento;

3. di individuare i rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali previsti nell’ambito del Comitato di cui al precedente punto 2, nell’ambito delle correlate “aree di interesse” in cui si articola il Tavolo regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la PAC 2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 2030 (DGR n. 723/2020 e ss.mm.ii.) e con riferimento alle seguenti categorie di soggetti:

  1. organizzazioni regionali dei produttori agricoli,
  2. sindacati regionali dei lavoratori agricoli,
  3. federazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare,
  4. associazioni regionali di imprese del settore agroalimentare,
  5. associazioni ambientaliste di livello regionale,
  6. associazioni regionali dei consumatori,
  7. associazioni regionali di rappresentanza del terzo settore
  8. ordini e collegi professionali.

4. di stabilire la designazione dei rappresentanti in numero di due per le organizzazioni regionali dei produttori agricoli e in numero di uno per ciascuna delle altre sette categorie di cui al precedente punto 3;

5. di prevedere che la designazione del rappresentante delle associazioni dei consumatori venga effettuata in base all’elenco delle associazioni iscritte al Registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

6. di stabilire che la nomina in seno al Comitato di monitoraggio regionale del rappresentante di ognuna delle categorie di cui al precedente punto 3 sia disposta sulla base delle designazioni ricevute dai soggetti appartenenti alle stesse categorie;

7. di stabilire che in assenza di designazioni, o qualora un candidato non raccolga più di una indicazione all’interno di una categoria, non si dia luogo alla nomina di alcun rappresentante della medesima categoria nell’ambito del Comitato di monitoraggio regionale;

8. di prevedere che i tre rappresentanti delle Autonomie Locali all’interno del Comitato di monitoraggio regionale siano designati rispettivamente dall’Unione Regionale delle Province del Veneto – (U.R.P.V.), dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - A.N.C.I. del Veneto e dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - Delegazione Regionale Del Veneto (UNCEM);

9. di prevedere che il componente del Comitato di monitoraggio regionale nominato in rappresentanza dei GAL veneti venga indicato, in via transitoria, dai Gruppi di azione locale approvati nell’ambito del PSR 2014-2022, fino all’approvazione dei nuovi GAL selezionati nell’ambito del CSR Veneto 2023-2027, ai quali spetterà la designazione del componente definitivo;

10. di individuare, ai fini della programmazione dello sviluppo rurale, l’Autorità ambientale regionale nel Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

11. di stabilire che i rappresentanti dell’Autorità di Gestione regionale del CSR, delle Autorità di Gestione della programmazione regionale del FESR e del FSE+, del FEAMPA, dell'Autorità di gestione nazionale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), dell’Organismo pagatore regionale AVEPA e della Commissione Pari Opportunità del Veneto vengano individuati sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse autorità;

12. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, Autorità di Gestione regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, con il supporto tecnico-amministrativo ed operativo delle Direzioni regionali responsabili degli interventi del CSR, di procedere all’avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato di monitoraggio regionale stesso;

13. di stabilire che la nomina in seno al Comitato di monitoraggio regionale sia disposta in fase di avvio con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni ricevute e secondo le modalità di cui ai punti precedenti;

14. di stabilire che le successive modifiche ed integrazioni del Comitato di monitoraggio regionale siano adottate con apposito decreto dell’Autorità di Gestione regionale del CSR;

15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

16. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;

17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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