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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 03 gennaio 2023


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1594 del 13 dicembre 2022

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno. Approvazione nuove disposizioni esecutive. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, art. 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni esecutive del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle piccole e medie imprese operanti nel territorio della Provincia di Belluno.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (nel seguito "legge regionale"), al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive nella Provincia di Belluno (nel seguito “Provincia”), disciplina gli interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) che operano nel territorio provinciale.

In particolare, la legge regionale, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), prevede che le suddette finalità siano perseguite mediante le seguenti agevolazioni, da utilizzare anche in forma congiunta:

a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea;

b) concessione di contributi in conto capitale.

Per espressa previsione normativa, gli interventi sopra citati sono attivati mediante la costituzione, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., di un fondo di rotazione (nel seguito “Fondo”) utilizzabile a seguito di apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati dalla Provincia.
A riguardo, si richiama la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, la quale, all'articolo 1, comma 6, come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, ha disposto la proroga della gestione degli strumenti finanziari regionali da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2022, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.

Inoltre, con riferimento al Fondo, la Provincia, in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale, è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi.

Nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta (art. 4, co. 4).

In tale contesto, compete alla Giunta regionale, sentita la Provincia, emanare le disposizioni esecutive del Fondo (art.4, co. 2), da ultimo approvate con deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2014, n. 1537.

Pertanto, al fine di incrementare l’operatività del Fondo, risorsa fondamentale per la crescita economica delle PMI operanti nel territorio bellunese, con nota del 20 ottobre 2022, prot. n. 26585, il Presidente della Provincia di Belluno ha trasmesso alla Regione, ai fini dell’approvazione, la proposta di nuova formulazione delle disposizioni esecutive del Fondo sottolineando come le medesime siano il risultato di un lungo percorso di concertazione che ha coinvolto anche la Struttura regionale competente in materia e Veneto Sviluppo S.p.A.

Come evidenziato nella succitata nota, sulle nuove disposizioni esecutive il Comitato tecnico di cui al comma 4, dell’articolo 4 della legge regionale ha formulato il proprio parere favorevole nella seduta dell’11 ottobre 2022.

Ciò posto, di seguito si elencano i punti che caratterizzeranno il predetto Fondo:

a. le tipologie di intervento ammissibili comprendono: iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro; iniziative per la nascita di nuove imprese e per i professionisti, di importo compreso tra un minimo di 15.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro; interventi di supporto finanziario, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro;

b. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa nella Provincia di Belluno, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio, servizi e turismo, compresa l’attività di gestione degli impianti a fune; alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva (c.d. professionisti) e con domicilio fiscale nel territorio della Provincia di Belluno, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c. la durata dell'investimento varia da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 120 mesi per le operazioni immobiliari e da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60 mesi per gli interventi di supporto finanziario;

d. il finanziamento è costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore
al 50% dell'operazione agevolata e da una quota di provvista privata, messa a disposizione dalle Banche, Società di leasing o Confidi individuati dalla Provincia, anche mediante rinvio ai soggetti convenzionati con Veneto Sviluppo S.p.A., ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato" (non superiore al tasso Euribor/Eurirs + 5 % di spread);

e. per la quota di provvista pubblica, l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza;

f. al finanziamento agevolato è associata l’erogazione di un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 10% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese, al 15% in caso di piccole imprese e al 18% in caso di nuove imprese e di professionisti titolari di Partita Iva;

g. l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti "de minimis" o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

h. le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle domande, la rendicontazione degli interventi ammessi all’agevolazione, la vigilanza sulla loro utilizzazione nonché sulla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sono definite dalla Provincia di Belluno, previo parere del Comitato Tecnico di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale n.18 del 1994, tenendo conto delle esigenze operative di Veneto Sviluppo S.p.A. connesse alle disponibilità del Fondo;

i. Veneto Sviluppo S.p.A. svolge le funzioni di tesoriere del Fondo;

l. il recupero della provvista pubblica erogata compete alla Provincia che può procedere, anche per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

La dotazione del Fondo, come da ultimo bilancio approvato di Veneto Sviluppo S.p.A., è di euro 30.750.562,14, di cui euro 21.770.092,53 disponibili per nuove operazioni. A riguardo, si precisa che, al fine di non erodere eccessivamente la consistenza del Fondo, per l’erogazione del contributo a fondo perduto, di cui alla succitata lettera f., le nuove disposizioni esecutive fissano un plafond di risorse pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Per quanto sopra, si propone l'approvazione delle nuove "Disposizioni esecutive in materia di interventi agevolativi alle PMI operanti nel territorio della Provincia di Belluno. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2014, n. 1537. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTE le leggi regionali 7 aprile 1994, n. 18; 28 maggio 2020, n. 21 e 25 giugno 2021, n. 17;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1537 del 12 agosto 2014; 

VISTA la nota del 20 ottobre 2022, prot. n. 26585, con cui il Presidente della Provincia di Belluno ha trasmesso alla Regione, ai fini dell’approvazione, la proposta di nuova formulazione delle disposizioni esecutive del fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 18 del 1994;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le nuove "Disposizioni esecutive in materia di interventi agevolativi alle PMI operanti nel territorio della Provincia di Belluno. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18", Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che le Disposizioni esecutive di cui al punto 2. sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1537 del 12 agosto 2014;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1594_22_AllegatoA_492031.pdf

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