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Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 29 novembre 2022
Utilizzo risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69. Stanziamento di cui al DPCM 16 novembre 2021.
Il provvedimento dispone l’utilizzo delle risorse di cui al DPCM 16 novembre 2021 dando attuazione a quanto disposto articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, prevedendo un sostegno a favore di categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, all’articolo 26, ha istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid–19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
L’articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; inoltre, l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ha disposto l’incremento del Fondo di cui al predetto articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
L’articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede che il Fondo debba essere ripartito, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 del 18.09.2021, ha ripartito il Fondo di cui all’articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 assegnando alla Regione del Veneto, per l’anno 2021, complessivamente euro 22.965.004,74, di cui euro 1.350.882,63 da destinare al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ed euro 1.350.882,63 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Allo scopo di garantire l’efficace attuazione di quanto previsto dal suddetto D.P.C.M. 30 giugno 2021, la Deliberazione di Giunta regionale n. 1423 del 19 ottobre 2021, aveva disposto la stipula di un’apposita convenzione tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, per la realizzazione di un’azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.
La citata Convenzione era stata stipulata, in particolare, nell’ambito delle prerogative di cui all’Accordo di Programma tra Regione del Veneto (nel seguito "Regione") e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (nel seguito "Unioncamere") per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019.
Conseguentemente, nell’ambito delle prerogative di cui al citato Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588/2019, con la convenzione approvata dalla citata D.G.R. n. 1423/2021 è stata realizzata di un’azione congiunta, tra Regione e Sistema camerale, coordinata da Unioncamere, tradotta in un bando per il sostegno, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, delle imprese venete colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per assegnare le risorse di importo complessivo pari ad euro 22.965.004,74.
Il bando è stato dedicato alle imprese, iscritte al registro delle imprese e aventi una sede operativa attiva in Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nei settori economici di seguito specificati:
Il citato decreto legge n. 73/2021, all’art. 7, c. 6-quinquies ha previsto un incremento di 10 milioni di Euro dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 26 del D.L. 41/2021 destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Con il D.P.C.M. 16.11.2021 (G.U. serie generale n. 30 del 05.02.2022), è stata conseguentemente ripartita la quota di 10 milioni di Euro di cui al richiamato art. 7, c. 6-quinquies del D.L. n. 73/2021, assegnando alla Regione del Veneto il finanziamento di complessivi Euro 675.441,32 da destinare al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Alla luce dei positivi effetti prodotti dalla Convenzione precedentemente stipulata tra Regione e Unioncamere, di cui alla citata D.G.R. n. 1423/2021, si ritiene pertanto di riproporre uno schema di Convenzione, Allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, per proseguire nell’azione di sostegno alle aziende del settore dei bus turistici, già avviato con il precedente Bando.
Il codice Ateco delle attività che potranno beneficiare del ristoro verranno definiti con successivo decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, in accordo con Unioncamere, al fine della definizione delle imprese ammesse ai contributi di cui al presente atto e indicati nel Bando che sarà predisposto da Unioncamere.
La misura in oggetto sarà finanziata mediante l’utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 101752 denominato: “Assegnazione statale per il sostegno alle imprese esercenti il trasporto turistico mediante autobus colpite dall'emergenza epidemiologica covid-19 (D.P.C.M. 16/11/2021)”, collegato in uscita con il capitolo n. 104730/U denominato “Azioni per il sostegno alle imprese esercenti il trasporto turistico mediante autobus colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19 – trasferimenti correnti (D.P.C.M. 16.11.2021)”.
Si determina quindi in euro 675.441,32 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa derivante dal presente atto alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, nel corso dell'esercizio finanziario anno 2022.
Infine, con il presente provvedimento si incarica il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della sottoscrizione della convenzione in approvazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge 11 agosto 2003, n. 218;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l‘articolo 22 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157;
Visto l’articolo 26 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto l’articolo 7, comma 6, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2021;
Vista la Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012;
Vista la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 588 del 14 maggio 2019 e n. 1423 del 19 ottobre 2021;
Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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