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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 146 del 06 dicembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1398 del 11 novembre 2022

Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono recepiti gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali delle strutture accreditate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, rinnovati per il triennio 2022-2024, e si adottano i provvedimenti conseguenti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 4 della Legge 24 ottobre 2000 n. 323, di riordino del settore termale, prevede, al comma 4, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more del rinnovo del succitato accordo, la Regione del Veneto con deliberazione del 16 agosto 2022 n. 1024 ha confermato il tetto di spesa complessivo lordo regionale così come definito nei precedenti provvedimenti regionali, pari a euro 23.940.316,00, mantenendo invariate sia le quote tariffarie di cui all’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 9 febbraio 2017, relative alle prestazioni di cui all’Allegato 9 del DPCM 12 gennaio 2017, che la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni termali pari a euro 55,00, prorogando i tetti di spesa assegnati alle aziende termali fino al nuovo accordo. La succitata deliberazione ha disposto, inoltre, che, una volta perfezionato l’accordo, la struttura regionale competente avrebbe provveduto ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Ciò premesso, in data 14 settembre 2022, la Conferenza Stato-Regioni, con atto Rep. Atti n. 188/CSR, ha espresso l'Intesa ai fini del recepimento degli Accordi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, Fedeterme e Federalberghi Terme, per il triennio 2022-2024. Gli Accordi, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, stabiliscono di incrementare le tariffe termali in essere al 31 dicembre 2021 in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come dettagliato nella Tabella 1A - ‘Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2024 comprensive di visita specialistica - con adesione’ e nella Tabella 1B - ‘Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2024 comprensive di visita specialistica - senza adesione’, allegate agli Accordi, nei limiti dei tetti regionali precedentemente fissati. Ai sensi della deliberazione del 6 giugno 2017 n. 815, il tetto complessivo lordo per la Regione del Veneto è pari a euro 23.940.316,00.

Il punto 4 degli Accordi, inoltre, chiarisce che con riferimento all'art. 20, comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017, è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure termali anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%.

Gli Accordi prevedono la costituzione di gruppi di lavoro e tavoli tecnici a livello nazionale per approfondire specifici temi nell'ambito del termalismo, quali la revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento, la definizione della figura professionale di operatore termale, nonchè la regolamentazione tecnica per l'utilizzo delle piscine termali. Le risultanze dei gruppi di lavoro e dei tavoli tecnici saranno oggetto di attuazione da parte delle competenti strutture regionali con successivi atti, anche alla luce del contesto territoriale.

I succitati Accordi, infine, confermano i livelli tariffari differenziati (Tabella 1A ‘con adesione’ e Tabella 1B ‘senza adesione’ degli Accordi Nazionali) sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica.

Per garantire una maggiore coerenza con i fabbisogni di salute e una maggiore flessibilità alle Aziende ULSS competenti, cosicché possano mettere in atto le migliori azioni possibili per fornire prestazioni ambulatoriali agli utenti secondo i criteri di efficacia, efficienza, tempestività e appropriatezza, si propone di assegnare i tetti di spesa alle Aziende ULSS su cui insistono gli stabilimenti termali così come definiti nell’Allegato B alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, nel limite massimo complessivo del tetto regionale lordo pari a euro 23.940.316,00.

Il tetto di spesa regionale è stato ripartito tra le Aziende ULSS in coerenza con i precedenti provvedimenti regionali in materia, in particolare le deliberazioni n. 195 del 18 febbraio 2020 e n. 1024 del 16 agosto 2022. I tetti aziendali così determinati sono stati aggiornati alla luce degli incrementi tariffari e riproporzionati sulla base del peso di ciascuna Azienda ULSS rispetto al tetto regionale lordo complessivo rimasto invariato.

Ogni Azienda ULSS provvederà alla ripartizione del tetto aziendale per ciascun struttura termale accreditata del proprio territorio, sulla base del fabbisogno assistenziale rilevato nel proprio territorio, delle modifiche determinate allo stesso a seguito della epidemia causata dal COVID-19 e tenendo conto dei criteri di efficacia, efficienza, tempestività e appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni agli utenti.

Ciascuna struttura accreditata potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del tetto assegnato dall’Azienda ULSS per l’anno di competenza, l’eventuale attività in supero potrà essere ristorata attraverso la riscossione del ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta nessuna altra remunerazione, oltre al ticket riscosso.

L’eventuale attività erogata in supero al tetto assegnato a ciascuno stabilimento termale potrà inoltre essere remunerata, al netto del ticket riscosso, sulla base dei meccanismi di seguito descritti:

  • compensazione aziendale: ripartizione delle economie realizzate dalle proprie strutture rispetto al tetto totale assegnato all’Azienda ULSS, con provvedimento del Direttore Generale competente, comunicandolo, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Area Sanità e Sociale;
  • compensazione regionale: ripartizione delle economie realizzate dagli stabilimenti termali rispetto al tetto totale assegnato a livello regionale, con provvedimento del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a seguito della comunicazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, delle Aziende ULSS interessate.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale la stessa sarà valorizzata secondo le tariffe vigenti per l’anno di competenza, salvo accordi nazionali diversi. Gli stabilimenti termali sono tenuti alla chiusura contabile dell’attività annuale nel rispetto delle tempistiche utili per l’invio dei flussi di attività e di mobilità.

Con riferimento all’appropriatezza prescrittiva e nell’ottica dell’implementazione della ricetta dematerializzata per le cure termali, nell’Allegato 3 degli Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024, sono state identificate dettagliatamente le patologie trattabili e i correlati codici ICD 9. Il medico prescrittore, quindi, individua le cure termali appropriate alle condizioni cliniche del paziente nel rispetto del criterio di appropriatezza.

Le Aziende ULSS e le strutture termali accreditate della Regione del Veneto perfezionano gli accordi contrattuali secondo le disposizioni e lo schema approvato con la deliberazione del 4 giugno 2019 n. 752, Allegato B. Gli accordi contrattuali dovranno essere inviati, ai fini del monitoraggio, ad Azienda Zero, la quale avrà il compito di predisporre e di trasmettere una relazione alla Direzione Programmazione Sanitaria entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio che dovrà essere aggiornata a seguito di eventuali successive modifiche agli accordi già sottoscritti.

In considerazione dei possibili mutamenti del fabbisogno assistenziale di ciascun territorio, anche a seguito dell’attuale situazione emergenziale e delle conseguenze della stessa, i Direttori Generali delle Aziende ULSS possono effettuare spostamenti, in corso d’anno, esclusivamente a isorisorse, di quote dei tetti di spesa assegnati agli stabilimenti termali del proprio territorio.

I tetti di spesa risultanti dai succitati spostamenti, che dovranno essere comunicati alla Direzione Programmazione Sanitaria, costituiranno i nuovi tetti di spesa di riferimento e comporteranno conseguentemente l'aggiornamento dei relativi accordi contrattuali.

Infine, al fine di assicurare alle Aziende ULSS e alle strutture termali la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2024, dell’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e successivi provvedimenti regionali per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24 ottobre 2000, n. 323;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;

VISTA la DGR 31 luglio 2007, n. 2417 ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 4 aprile 2014, n. 438;

VISTA la DGR 6 giugno 2017, n. 815;

VISTA la DGR 4 giugno 2019, n. 752;

VISTA la DGR 18 febbraio 2020, n. 195;

VISTA la DGR 16 agosto 2022, n. 1024;

VISTA l’Intesa del 14 settembre 2022 - Rep. Atti n. 188/CSR;

VISTO l'art. 2 comma 2 della lett. c) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di approvare le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di recepire l'Intesa sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024 (Rep. Atti n. 188/CSR) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di assegnare i tetti di spesa alle Aziende ULSS su cui insistono gli stabilimenti termali così come definiti nell’Allegato B alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante;

4. di stabilire che gli importi di cui all'Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento, costituiscono tetto lordo complessivo annuale per ciascuna Azienda ULSS, che provvede alla ripartizione tra gli stabilimenti termali del proprio territorio sulla base del fabbisogno assistenziale rilevato nel proprio territorio, delle modifiche determinate allo stesso a seguito della epidemia causata dal COVID-19 e tenendo conto dei criteri di efficacia, efficienza, tempestività e appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni agli utenti;

5. di autorizzare per il triennio 2022-2024 le Aziende ULSS a stipulare gli accordi contrattuali, secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 752/2019, con gli stabilimenti termali accreditati della Regione del Veneto per l’erogazione delle prestazioni termali, di cui all’Allegato 9 del DPCM 12 gennaio 2017, con oneri a carico del SSN nei limiti del tetto lordo di spesa aziendale annuale così come dettagliato nell’Allegato B;

6. di incrementare le tariffe termali in essere al 31 dicembre 2021 in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022, così come determinate negli allegati 1 e 2 degli Accordi nazionali, nei limiti del tetto regionale di spesa complessivo lordo pari euro 23.940.316,00, e di mantenere invariata la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni termali fissata a euro 55,00;

7. di stabilire che, ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale, saranno valorizzati secondo le tariffe vigenti nell’anno di competenza;

8. di stabilire la possibilità per ciascun stabilimento termale accreditato, nel caso di totale utilizzo del tetto lordo assegnato dall’Azienda di competenza nell’anno, di scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto aziendale e complessivo regionale annuale non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di tetti di spesa di altre strutture accreditate;

9. di delegare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a provvedere con proprio decreto all’eventuale ulteriore ripartizione tra Aziende ULSS dei tetti di spesa annuali non utilizzati, nel limite del tetto regionale;

10. di dare atto che gli oneri di cui presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che saranno assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie, a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA, in ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti saranno erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

11. di incaricare Azienda Zero della verifica degli accordi contrattuali sottoscritti;

12. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1398_22_AllegatoA_489592.pdf
Dgr_1398_22_AllegatoB_489592.pdf

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