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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 08 novembre 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238 del 10 ottobre 2022

Individuazione delle risorse, per l'anno 2022, da destinare ai "Consultori Familiari Socio-Educativi", ai sensi dell'art. 15 della L.R. numero 28 del 25 marzo 1977.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si individuano le risorse da assegnare, per l’anno 2022, ai “Consultori Familiari Socio-Educativi”, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, “Disciplina dei consultori familiari”, sulla base dei dati dell’attività 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate nell’articolo 1 della legge n. 405 del 29 luglio 1975, “Istituzione dei consultori familiari” - ha disciplinato, con la legge regionale n. 28 del 28 marzo 1977, l’istituzione dei consultori familiari pubblici e privati nel proprio territorio.

La medesima legge regionale, all’articolo 15, ha disposto la concessione di contributi ai consultori familiari che non perseguono fini di lucro e che assicurano la gratuità delle prestazioni e con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, così come modificata dall’articolo 78 della legge regionale n. 3 del 3 febbraio 1998, è stato determinato l’ammontare massimo del contributo annuale in euro 12.394,97, per ogni singolo consultorio, per accedere al quale il richiedente deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un’apposita domanda, corredata dal programma delle iniziative da attuare entro il medesimo anno e dal resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Con la deliberazione n. 1349 del 22 agosto 2017, la Giunta Regionale ha definito i requisiti dei consultori familiare privi di fine di lucro e che assicurano la gratuità delle prestazioni, denominati “Consultori familiari socio-educativi”, unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio e per le quali vi è l’obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede (e per conoscenza alla Regione del Veneto).

In base alla predetta deliberazione, la Regione approva l’elenco dei “Consultori familiari socio-educativi” che hanno avviato l’attività.

Alla data del 31 gennaio 2022, i “Consultori familiari socio-educativi” che hanno presentato domanda di contribuzione sono 32 rispetto ai 35 iscritti all’elenco ex-decreto n. 8 dell’8 febbraio 2022 del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.

Stimando il massimo importo concedibile ad ogni “Consultorio familiare socio-educativo”, la spesa che viene determinata ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale numero 28 del 28 marzo 1977 è pari ad euro 396.639,04.

Con il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 - n. 2803), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l’anno 2021, assegnando alla Regione del Veneto la somma di euro 28.558.500,17. Le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, hanno programmato, per l’annualità 2021, gli impieghi delle risorse loro destinate ai sensi dell’art. 3, comma 1 del predetto decreto.

Per l’annualità 2021, la programmazione degli impieghi del FNPS è stata comunicata dalla Regione del Veneto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota dell’8 giugno 2022 (protocollo n. 259333) e prevede un importo complessivo di euro 5.806.917,32 nella Macroattività “Accesso, valutazione e progettazione” dell’Area 1 “Famiglia e minori”, comprensivo dell’intervento a favore dei Consultori Familiari Socio-Educativi, per un ammontare complessivo, tenuto conto del fabbisogno di spesa, di euro 400.000,00.   

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si intende concedere un contributo, per l’anno 2022, a favore dei 32 “Consultori Familiari Socio-Educativi” attivi nel 2021 e richiedenti il medesimo per le loro attività svolte nel 2021 nell’ambito della promozione, prevenzione e sostegno a favore delle persone e delle famiglie, in un’ottica di collaborazione ed integrazione con i servizi socio-sanitari del territorio (ai sensi della legge regionale numero 28 del 28 marzo 1977, articolo 15 e del decreto n. 8 dell’8 febbraio 2022 del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile), subordinatamente alla presenza di documenti di rendicontazione delle spese e dei dati di attività relativi all’anno 2021, assicurando il rimborso delle spese sostenute al netto delle entrate e sino ad una concorrenza massima di euro 12.394,97 (ai sensi della legge regionale n. 22 del 20 luglio 1989, così come modificata dall’articolo 78 della legge regionale n. 3 del 3 febbraio 1998), rapportato al periodo di attività.

Ciò premesso, si determina in euro 400.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa numero 103422 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, del Bilancio regionale di previsione 2022-2024 - esercizio 2022.

L’ammontare di euro 400.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall’accertamento in entrata n. 3408/2022, di complessivi euro 28.558.500,17, disposto con DDR n. 9 del 23.08.2022, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”.

Si incarica il Direttore regionale dell’Unità Organizzativi Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

  • il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il successivo Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
  • il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 - n. 2803) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze;
  • la L.R. n. 28 del 25 marzo 1977 “Disciplina dei Consultori familiari”;
  • la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
  • la L.R. n. 54, art. 2, co. 2, lett. b), del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”;
  • la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024”;
  • la D.G.R. n. 1349 del 22 agosto 2017 di “Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)”;
  • la D.G.R. n. 198 del 20 febbraio 2018 di “Assegnazione delle risorse per gli anni 2017 e 2018 ai Consultori Familiari Socio Educativi ex L.R. n. 28/1977 e modifica alla DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio Familiare Socio-Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)”;
  • il D.D.R. n. 8 dell’8 febbraio 2022, del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di quantificare nell’importo complessivo di euro 400.000,00 le risorse da assegnare, in attuazione della L.R. n. 28 del 25 marzo 1977 (art. 15), ai 32 “Consultori familiari socio-educativi” che, alla data del 31 gennaio 2022, hanno presentato domanda di contribuzione e che sono iscritti all’elenco ex-decreto n. 8 dell’8 febbraio 2022 del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, subordinatamente alla presenza di documenti di rendicontazione delle spese e dei dati di attività relativi all’anno 2021, assicurando il rimborso delle spese sostenute al netto delle entrate e sino ad una concorrenza massima di euro 12.394,97 (ai sensi della legge regionale n. 22 del 20 luglio 1989, così come modificata dall’articolo 78 della legge regionale n. 3 del 3 febbraio 1998), rapportato al periodo di attività;

3. di determinare in euro 400.000,00 l’importo massimo dell’obbligazione di spesa di cui al punto 2., all’assunzione della quale provvederà con proprio atto il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103422, denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388)”, del Bilancio di previsione 2022-2024 - esercizio 2022;

4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, c. 1, del decreto-legislativo 14 marzo 2013, numero 33;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, fatte salve diverse determinazioni da parte degli interessati;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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