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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 127 del 28 ottobre 2022


Materia: Viabilità e trasporti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1201 del 04 ottobre 2022

Assegnazione di un contributo alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto a ristoro dei costi sostenuti per agevolazioni tariffarie introdotte a titolo sperimentale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si propone di destinare alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale affidatarie di servizi minimi di trasporto un contributo in relazione ai costi sostenuti per una sperimentazione in tema di agevolazioni tariffarie, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Direzione competente il riparto del contributo sulla base sul rendiconto dei costi sostenuti per la sperimentazione stessa.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con riguardo alle agevolazioni per le fasce deboli d’utenza nei servizi di trasporto pubblico locale l’articolo 49 comma 7 della legge regionale n. 25/1998, legge quadro del TPL, dispone che in attesa della nuova disciplina delle agevolazioni tariffarie si continui ad applicare l’articolo 30 della legge regionale n. 54/1985, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale n. 19/1996.

Nello specifico, l’art. 30 della citata L.R. n. 54/85, ai commi da 4 a 10, elenca le categorie di utenti che hanno diritto al titolo di viaggio agevolato, qualora rientrino nei livelli di reddito previste dalle relative prescrizioni, e le categorie di utenti a cui spettano le agevolazioni di viaggio indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.

Il comma 10 dell’art. 30 prevede che le agevolazioni tariffarie spettino anche agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.

Al comma 11 del medesimo articolo viene stabilito che le autorità di bacino determinino, sulla base dei criteri di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalità del rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione, tenuto conto che la quota a carico dell’utente non può essere superiore al 20% della tariffa dell’abbonamento ordinario e va destinata alle aziende di trasporto.

Con deliberazione n. 4765 del 22 ottobre 1996 la Giunta regionale ha conseguentemente stabilito i criteri di indirizzo da fornire alle autorità di bacino, come integrati dalle successive deliberazioni n. 2427 del 1 luglio 1997, n. 324 del 16 febbraio 2001 e n. 1534 del 26 maggio 2004, per disciplinare le agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL destinate ai soggetti beneficiari secondo le categorie espressamente indicate dalla legge regionale in materia. Con successive deliberazioni n. 964 dell’11 aprile 2006, n. 2455 del 14 ottobre 2010, è stata confermata la validità degli indirizzi definiti con i sopracitati provvedimenti.

Con i suddetti atti di indirizzo vengono conseguentemente confermate le disposizioni di cui all’art. 30 della citata L.R. n. 54/1985, e successiva L.R. n. 19/1996, vengono introdotte agevolazioni tariffarie per gli accompagnatori dei minori portatori di handicap e gli esercenti la patria potestà dei minori, e vengono infine fornite le disposizioni circa le modalità di acquisizione delle tessere di riconoscimento.

Recentemente, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ha manifestato alla Regione l’esigenza di estendere le agevolazioni tariffarie agli accompagnatori anche alla categoria dei ciechi parziali e di valutare la possibilità di inserire agevolazioni non solo sugli abbonamenti ma su tutti i titoli di viaggio (corsa semplice).

Attualmente la normativa prevede alcune agevolazioni a favore dei ciechi assoluti, in particolare il rilascio di una tessera agevolata di trasporto pubblico locale, consistente nella riduzione al 20% del costo degli abbonamenti ordinari, estesa anche agli accompagnatori degli stessi ciechi assoluti.

Diversamente per i ciechi parziali o ipovedenti gravi minorati della vista con residuo visivo fino a un decimo è prevista la riduzione al 20% del costo dell’abbonamento ordinario, come per i ciechi assoluti, mentre non è prevista alcuna agevolazione per l’accompagnatore.

Da un’indagine svolta con le autorità di bacino, la platea dei minorati della vista nella Regione del Veneto, che a vario titolo beneficiano delle vigenti agevolazioni, è composta da 3.900 ciechi assoluti, 4.800 ciechi parziali e 9.000 ipovedenti gravi.

In base ai dati forniti dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), si stima che solo il 40% benefici in realtà delle agevolazioni previste sull’abbonamento agevolato.

Da quanto segnalato da UICI, non appare quindi conveniente l’acquisto di un abbonamento, seppur agevolato, in quanto la fattispecie che è ritenuta di particolare utilità per la categoria dei minorati della vista, è la corsa semplice in quanto gli stessi svolgono perlopiù spostamenti occasionali e per singole incombenze.

Nelle more di una revisione generale del sistema normativo in materia di agevolazioni tariffarie per le fasce deboli di utenza, e a riscontro delle richieste pervenute, si propone di approvare, a titolo sperimentale, e ad integrazione degli atti di indirizzo di cui alle precedenti deliberazioni soprarichiamate, nuove agevolazioni tariffarie, come di seguito indicate:

  • gli accompagnatori della categoria dei ciechi parziali o ipovedenti gravi minorati della vista con residuo visivo fino a un decimo, di cui alla L. n. 138/2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”, potranno usufruire dell’abbonamento agevolato in misura non inferiore all’80% del valore dell’abbonamento ordinario;
  • gli accompagnatori della categoria dei ciechi parziali o ipovedenti gravi minorati della vista con residuo visivo fino a un decimo, di cui alla citata L. n. 138/2001, potranno usufruire della gratuità della corsa semplice, purché in presenza dell’utente disabile.

Le nuove agevolazioni avranno validità a partire dal 01 novembre 2022 e dovranno concludersi, nelle more di un ampio riordino della citata L.R. n. 25/1998, il 31 dicembre 2024.

Si riconosce pertanto la necessità di contribuire alla parziale copertura degli oneri sostenuti dalle aziende affidatarie nell'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, derivanti dall'applicazione, a titolo sperimentale, delle agevolazioni tariffarie all'utenza proposte, destinando a tale scopo un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 che potrà essere proporzionalmente ripartito sulla base dei criteri di riparto e di rendicontazione individuati con specifico decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, tra le annualità 2022, 2023 e 2024.

Il riparto di detto contributo alle aziende potrà avvenire previa presentazione del rendiconto dei titoli di viaggio relativi all'esercizio finanziario di riferimento.

A tal fine si autorizza il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti a provvedere con proprio successivo atto al riparto tra le singole aziende beneficiarie sulla base del rendiconto sopracitato, provvedendo con propri atti all’assunzione dei conseguenti adempimenti di spesa, a favore degli Enti affidanti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo del Bilancio di previsione 2022-2024 n. 101860 denominato “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, l. 24/12/2012, n. 228 - artt. 37, 38, L.R. 05/04/2013, n. 3).

Si autorizza altresì il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti a definire, con proprio atto, le modalità operative per l'emissione dei titoli di viaggio agevolati e ad individuare i criteri di riparto e di rendicontazione dell'importo destinato alla sperimentazione in argomento.

In sede di chiusura dei Bilanci e di monitoraggio dei dati consuntivi, per ciascun anno, 2022, 2023 e 2024, ciascun Ente affidante provvederà alla verifica degli equilibri contrattuali, al fine di accertare l’assenza di eventuali forme di sovracompensazione, e all’eventuale conseguente restituzione delle somme percepite in eccedenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 138 del 03/04/2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici";

VISTO il D. Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 08/05/1985 " Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale", art. 30, e successiva Legge Regionale n. 19 del 30/07/1996 “Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 30/10/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021;

VISTE le DD.G.R. n. n. 4765 del 22 ottobre 1996, n. 2427 del 1 luglio 1997, n. 324 del 16 febbraio 2001, n. 1534 del 26 maggio 2004, n. 964 dell’11 aprile 2006 e n. 2455 del 14 ottobre 2010;

Visto l’art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, a titolo sperimentale, nuove agevolazioni tariffarie, come di seguito indicate:
    • gli accompagnatori della categoria dei ciechi parziali o ipovedenti gravi minorati della vista con residuo visivo fino a un decimo, di cui alla L. n. 138/2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”, potranno usufruire dell’abbonamento agevolato in misura non inferiore all’80% del valore dell’abbonamento ordinario;
    • gli accompagnatori della categoria dei ciechi parziali o ipovedenti gravi minorati della vista con residuo visivo fino a un decimo, di cui alla citata L. n. 138/2001, potranno usufruire della gratuità della corsa semplice, purché in presenza dell’utente disabile;
  3. di stabilire che le nuove agevolazioni avranno validità a partire dal 01 novembre 2022 e dovranno concludersi, nelle more di un ampio riordino della citata L.R. n. 25/1998, il 31 dicembre 2024;
  4. di destinare, a parziale copertura degli oneri sostenuti dalle aziende affidatarie nell'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, derivanti dall'applicazione, a titolo sperimentale, delle agevolazioni tariffarie all'utenza proposte,  un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 che dovrà essere proporzionalmente ripartito sulla base dei criteri di riparto e di rendicontazione individuati con specifico decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, tra le annualità 2022, 2023 e 2024;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti a definire con proprio atto le modalità operative per l'emissione dei titoli di viaggio agevolati e ad individuare i criteri di riparto e di rendicontazione dell'importo destinato alla sperimentazione in argomento;
  6. di dare atto che il riparto di detto contributo alle aziende, per il tramite degli Enti affidanti, avverrà previa presentazione del rendiconto dei titoli di viaggio relativi all'esercizio finanziario di riferimento per il riconoscimento del contributo previsto;
  7. di determinare in Euro 1.500.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al riparto di cui al precedente punto 4. alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo del Bilancio di previsione 2022-2024 n. 101860 denominato “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, l. 24/12/2012, n. 228 - artt. 37, 38, L.R. 05/04/2013, n. 3);
  8. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti alla quale è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 7. ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  9. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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