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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1139 del 20 settembre 2022
Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, sessennio di monitoraggio 2014 - 2019. Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 2014/80/UE, D. Lgs. 152/2006 s.m.i., DGR n. 77/CR del 19/07/2022.
Acquisito il parere favorevole n. 189 del 28/07/2022 espresso a maggioranza dalla competente Commissione Consiliare, si approva la classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, relativa al sessennio di monitoraggio 2014-2019, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo principale riferimento nella Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive di seguito WFD). Con l’entrata in vigore della succitata Direttiva 2000/60/CE e della Direttiva 2006/118/CE (Groundwater Directive di seguito GWD), riguardante la protezione quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee, è stato delineato l’approccio da seguire per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei. La GWD istituisce misure specifiche per prevenire l’inquinamento e il deterioramento delle acque sotterranee e ha come obiettivo quello del raggiungimento del buono stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei.
In Italia la WFD è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". La GWD è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 30/2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” che fornisce i criteri tecnici per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei, la loro classificazione ed il rispettivo monitoraggio. Il Decreto legislativo n. 30/2009 ha subito modifiche e integrazioni attraverso il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 luglio 2016 “Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’Allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”.
Con Deliberazione n. 234 dell’8 marzo 2022 è stata approvata dalla Giunta regionale la classificazione vigente dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei mentre la revisione della classificazione dello stato chimico di qualità dei medesimi, approvata con Deliberazione della Giunta n. 551 del 26 aprile 2016, è oggetto del presente atto.
La procedura di valutazione dello stato chimico deve essere espletata per tutti i corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali sulla base dell’analisi delle pressioni e degli impatti, e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione. La procedura di valutazione richiamata viene effettuata alla fine di ciascun ciclo esannale dei Piani di gestione delle Acque (PGA) delle Autorità di bacino Distrettuali competenti per territorio, utilizzando i dati raccolti con i monitoraggi operativi e di sorveglianza eseguiti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) nel rispetto della normativa vigente. ARPAV ha provveduto alla redazione della proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei valida per il sessennio di pianificazione 2021-2027, condivisa con gli uffici regionali che ne hanno preso atto con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente 1050/2020 al fine di trasmettere all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali la “proposta di classificazione” necessaria alla stesura dell’aggiornamento 2021-2027 del Piano di Gestione. Il secondo aggiornamento del PGA è stato adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 20/12/2021 e successiva Deliberazione n. 1 del 18/03/2022.
Si evidenzia che tutti i corpi idrici sotterranei veneti continuano a ricadere esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nonostante il bacino idrografico interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco sia stato annesso al Distretto Idrografico del Fiume Po di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 25 ottobre 2016. Per quel che concerne la risorsa idrica sotterranea quindi l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (di seguito Autorità di Bacino) è l’unica Autorità competente all’aggiornamento della pianificazione di settore.
L’aggiornamento della pianificazione distrettuale segue un preciso programma di lavoro stabilito dalle scadenze di legge che risponde a procedimenti amministrativi volti alla costruzione di documenti di piano intermedi così come previsti ai sensi degli artt. 116, 117, 118, 120 del D.Lgs. n. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione intermedia di piano realizzata per il secondo aggiornamento del PGA ha espletato il percorso di partecipazione attiva, al termine del quale nessuna osservazione ha riguardato i corpi idrici sotterranei. L’istruttoria delle osservazioni del processo di consultazione, e conseguentemente le controdeduzioni alle stesse, sono state compiute in collaborazione tra l’Autorità di Bacino, la Regione Veneto e ARPAV, come riportato nella nota della medesima Agenzia prot. 105751 del 22/11/2021, acquisita al prot. reg. 547240 del 22/11/2021.
La proposta di classificazione di stato chimico delle acque sotterranee redatta da ARPAV soprarichiamata, utilizzata per l’adozione del secondo aggiornamento del PGA 2021-2027 e acquisita formalmente al n. 85114 del 23/02/2022 è posta alla base in questo atto al fine di aggiornare la classificazione dello stato chimico vigente. Infatti l’art. 19 comma 6 e l’art. 28 della L.R. 33/1985, nonché l’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, prevedono di sottoporre alla competente Commissione consiliare, al fine dell’acquisizione del relativo parere, la proposta di classificazione delle acque aggiornata per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo la WFD e la GWD, si basa in particolare sul rispetto delle norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite definite dagli standard di qualità (SQA), stabiliti a livello europeo per nitrati e pesticidi, e dai valori soglia (VS), fissati a livello nazionale per gli altri inquinanti. I valori soglia adottati dall'Italia sono stati modificati dal sopraccitato DM 6 luglio 2016 che sostituisce la lettera B, «Buono stato chimico delle acque sotterranee» della parte A dell'allegato 1 della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.
La procedura per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee prende avvio dalla comparazione dei dati di monitoraggio (in termini di concentrazione media annua) con le concentrazioni limite definite dalle norme di qualità sopra richiamate. A nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di eccedere i sopracitati valori, tuttavia si riconosce che il superamento delle norme di qualità può essere causato da situazioni locali o transitorie non alteranti lo stato di tutto il corpo idrico sotterraneo in questione, che continua dunque ad essere classificato come buono. L'attribuzione dello stato chimico per corpo idrico sotterraneo viene calcolata tenendo conto della percentuale di superamenti delle singole sostanze per ciascun corpo idrico sotterraneo.
E’ inoltre necessario verificare che la composizione chimica del corpo idrico sotterraneo non attesti la presenza di intrusione salina; non impedisca il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dagli articoli 76 e 77 del D.Lgs. n. 152/2006 per le acque superficiali connesse, né comporti un deterioramento significativo della qualità ecologica e chimica di tali corpi idrici superficiali; non rechi danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo; non danneggi significativamente le acque destinate al consumo umano. Il fallimento anche di una sola delle succitate condizioni pregiudica lo stato di qualità del corpo idrico sotterraneo che andrà definito in stato chimico scarso.
In alcuni corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni superiori ai limiti fissati a livello nazionale, è possibile stabilire i cosiddetti valori di fondo che costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico. Nel Veneto, questo è il caso tipico dei corpi idrici di bassa pianura, dove la presenza in concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese ed arsenico può derivare da litotipi caratteristici e/o da particolari condizioni redox. La definizione dei valori di fondo è affidata alle Regioni come previsto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2009, art.2, comma 1, lettera b. Pertanto la Regione del Veneto ha determinato i livelli di fondo sulla base di specifiche campagne di monitoraggio, come ad esempio quella condotta nell’ambito del progetto ALiNa per le concentrazioni di arsenico e ione ammonio (DGRV n. 162 del 07.02.2012).
La proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, comprensiva della definizione dei valori di fondo degli inquinanti e del dettaglio delle metodologie utilizzate, relativa al sessennio di monitoraggio 2014-2019, è riportata al capitolo 1 e Appendici A e B della relazione di cui all’Allegato A del presente atto costituente parte integrante del medesimo.
La direttiva GWD prevede inoltre che siano individuate tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio (art.5, comma 1).
L’analisi delle tendenze delle concentrazioni degli inquinanti in diminuzione e in aumento sui singoli punti di monitoraggio, dalla quale emerge che l’assenza di trend significativi e duraturi nei corpi idrici sotterranei, è riportata al capitolo 2 e Appendice C della relazione di cui all’Allegato A del presente atto. La medesima analisi è stata inserita nel PGA, come previsto ai sensi degli artt. 2(3) e 5(2) della WFD e degli allegati V (2.4.4) e V (2.4.5).
Infine per determinare l’impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei, che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità, l’articolo 5, comma 5, della GWD e l’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 30/2009, prevedono controlli supplementari di valutazioni di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico e non rappresentino un rischio per la salute umana e per l’ambiente.
Per tenere sotto controllo la contaminazione da mercurio di una falda acquifera profonda che insiste nel territorio dei comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Quinto di Treviso e quello da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali e nei punti di erogazione pubblici delle acque della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, sono attive due reti di monitoraggio specifiche i cui risultati ed esiti sono descritti al capitolo 3 e Appendice D della relazione di cui all’Allegato A del presente atto.
L'analisi statistica riportata nel sopracitato Allegato A, riferita al periodo 2012-2019, evidenzia una tendenza alla diminuzione della concentrazione di mercurio nei punti della zona centrale della rete di controllo, mentre per il pozzo 6488 di Treviso, posto nella parte occidentale, si conferma l'esistenza di un andamento complessivamente crescente, anche se, a partire dal 2018, la tendenza si è invertita e le concentrazioni sono tornate al di sotto del valore limite di 1 μg/L. Si evidenzia infine che le concentrazioni dei diversi composti perfluoroalchilici sono in diminuzione, tranne che in alcuni punti a Montecchio Maggiore (PFBA) e tra Lonigo (PFBS, PFHxS e n-PFOA) e Sarego (PFPeA).
La proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei riguardante 33 corpi idrici individua 25 corpi idrici in stato “BUONO”, 5 in più rispetto al sessennio precedente. Degli 8 corpi idrici in stato “SCARSO”, 3 sono rimasti invariati, il corpo idrico IT05MPRT, a nord di Vicenza, è passato da uno stato “BUONO” a “SCARSO” a causa dei superamenti registrati per gli isomeri lineari PFOS(n), PFOA(n), in forza dei nuovi valori soglia, fissati con il decreto 6 luglio 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I restanti 4 corpi idrici che hanno fatto registrare lo scadimento (IT05MPMS, IT05MPSP, IT05MPPM, IT05MPML) sono collocati nella media-alta pianura trevigiana e presentano superamenti prevalentemente legati alla presenza di fitofarmaci e/o loro metaboliti, alcuni dei quali (come il metolachlor ESA e il dimetomorf) di recente introduzione nei monitoraggi.
Al fine di prevenire gli impatti negativi nell’ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari a livello distrettuale, l’autorità di Bacino ha inserito nel programma delle misure del PGA 2021-2027 l’individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari (ai sensi dell’art. 5, comma 21, del D.Lgs. n. 194/1995) e l’applicazione, in queste aree, di limitazioni o esclusioni d’impiego, anche temporanee, di prodotti fitosanitari autorizzati. Al riguardo si evidenzia tuttavia che non sempre è possibile ricorrere a prodotti sostitutivi: è il caso del metolachlor per il quale, con specifico riferimento alla coltura di mais, non ha al momento alternative di pari efficacia.
Va rilevato che l’Autorità di Bacino ha recentemente avviato i lavori di un apposito tavolo tecnico, nell’ambito del quale sono state coinvolte le strutture regionali competenti in materia di tutela delle acque e quelle competenti in materia di agricoltura, finalizzato allo “Sviluppo ed implementazione del modello di bilancio di massa dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari”, cioè di un modello numerico per lo studio del trasferimento di inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee del territorio distrettuale (area planiziale). Tale attività è oggetto di apposito accordo di collaborazione tra l’Autorità di Bacino e l’Università degli studi di Milano – Dipartimento di Scienza della Terra “Ardito Desio”, finanziato con fondi FSC del Piano Operativo Ambiente - Sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” – Linea 2.3.1 – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici (di cui alla nota trasmessa dall’Autorità di Bacino con n. 874/2022 del 09-02-2022, assunta in atti al n. prot. 60003 del 09/02/2022).
Per quanto attiene il comparto agricoltura, l’indagine avviata dall’Autorità di Bacino si affianca alle attività di ricerca e alle sperimentazioni già in essere tra la Regione del Veneto e il Dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova (da ultimo con l’accordo approvato dalla DGR n. 282/2022), che hanno l’obiettivo, tra gli altri, di estendere le simulazioni effettuate con il modello previsionale agro-ambientale EPIC anche ai prodotti fitosanitari, per la stima dei flussi delle molecole in uscita dal sistema pianta-suolo e la valutazione del loro destino tramite dissipazione, lisciviazione, e perdite superficiali.
Nel contesto produttivo agricolo, sempre allo scopo di orientare risposte alle pressioni ambientali di prodotti fitosanitari monitorati nelle acque superficiali, la Regione del Veneto ha approvato i rapporti ARPAV “Valutazione integrata finalizzata all’individuazione di aree di indagine a tutela dell’ambiente idrico superficiale dall’impiego, in viticoltura, di alcune sostanze chimiche” (dimetomorph, azoxystrobin, boscalid, metalaxyl e metalaxyl-M) riferiti agli anni dal 2016 al 2018 (DGR n. 1820/2018 e n. 614/2020) e ne ha proseguito l’indagine negli anni 2019-2020 con l’integrazione della sostanza fluopicolide. Tali valutazioni hanno suggerito le parti di territorio nelle quali possono risultare opportune ulteriori specifiche indagini sulla base delle quali porre in atto eventuali interventi di mitigazione/eliminazione/sostituzione dei prodotti fitosanitari impiegati. Per gli anni dal 2016 al 2018 sono stati redatti con la stessa metodologia i rapporti di valutazione anche per le sostanze metolachlor e terbutilazina, con riferimento alla coltura del mais.
Da ultimo, con Decreto del Direttore UO Fitosanitario n. 3 del 16 febbraio 2022, sono state recentemente rafforzate le limitazioni d’uso prescritte dalle “Linee tecniche di difesa integrata anno 2022”, che costituiscono le strategie di carattere volontario da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili. Sono state previste, tra l’altro, anche limitazioni d’uso di alcuni prodotti fitosanitari, come per esempio quelli contenenti sostanze attive classificate pericolose per l’ambiente acquatico, di cui al D. Lgs. n. 152/06, tabelle 1A e 1B, e quelle di frequente ritrovamento nelle acque sotterranee e superficiali. Le Linee Tecniche forniscono un utile orientamento per la generalità delle aziende, che sono tenute comunque, a partire dal 2014, al rispetto dei principi generali della difesa integrata (c.d. obbligatoria) come stabiliti dalla direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda l’inquinamento da PFAS nelle acque sotterranee, allo scopo di monitorare l’evoluzione spazio-temporale nel medio-lungo termine della contaminazione, dal 2015 è attiva una rete di controllo ARPAV basata su una cinquantina di punti di misura tra pozzi, sorgenti e risorgive, sulla quale si è basata la l’analisi delle tendenze delle concentrazioni degli inquinanti in diminuzione e in aumento sui singoli punti di monitoraggio nonché la valutazione di tendenza supplementare, al fine di monitorare l’espansione dei pennacchi. Inoltre la Regione ha predisposto diversi interventi strutturali volti al risparmio idrico, al miglioramento dell'efficienza della rete di canali a cielo aperto a servizio di aree di impatto PFAS e al risanamento delle acque da contaminazione PFAS.
Ai sensi dell’art. 19, comma 6, dell’art. 28 della L.R. 33/1985 e dell’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, è stata trasmessa con DGR n. 77/CR del 19/07/2022 al Consiglio regionale, per l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, la “Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, sessennio di monitoraggio 2014 – 2019. Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 2014/80/UE, D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.”.
La Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con parere n. 189 nella seduta del 28/07/2022.
Si ritiene pertanto concluso l'iter necessario e si propone l'approvazione della classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee relativa al sessennio di monitoraggio 2014 – 2019, contenuta in Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 19, commi 6 e l’art. 28 della L.R. 33/1985;
VISTO l’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE, la Direttiva 2006/118/CE, la Direttiva 2014/80/UE;
VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii.;
VISTO il D. Lgs 30/2009;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la DGR n. 162 del 7/02/2012;
VISTA la DGR n. 551 del 26 aprile 2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 luglio 2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 25 ottobre 2016;
VISTO il DPCM 27 ottobre 2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1050 dell’11/12/2020;
VISTA la nota ARPAV prot. 105751 del 22/11/2021, acquisita al prot. reg. 547240 del 22/11/2021
VISTA la nota Autorità di Bacino n. 874/2022, assunta in atti al n. prot. 60003 del 09/02/2022
VISTO il documento acquisito con nota n. 85114 in data 23/02/2022 denominato “Stato chimico dei corpi idrici sotterranei – Proposta classificazione sessennio 2014-2019”;
VISTA la DGR n. 234 dell’8 marzo 2022;
VISTE le Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto Alpi Orientali n. 2 del 20/12/2021 e n. 1 del 18/03/2022.
VISTA la DGR-CR n. 77 del 19/07/2022;
VISTO il parere n. 189 della Seconda Commissione consiliare alla Giunta Regionale, espresso favorevolmente a maggioranza nella seduta del 28/07/2022.
delibera
Allegato (omissis)
(seguono allegati)
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