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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 19 agosto 2022


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 09 agosto 2022

Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2022. Art. 11, legge n. 431/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale individua i criteri per la ripartizione tra i Comuni, delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione (FSA) anno 2022 finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della legge n. 431/1998 e autorizza l'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", all'art. 11, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli. Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

L’articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha assegnato al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al capitolo 1690 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» alla Sezione II ha previsto un rifinanziamento del citato capitolo 1690 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e di 180 milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ha assegnato al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 luglio 2021, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, ha confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali, certificabile attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nella seduta del 6 luglio 2022 della Conferenza unificata di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stata acquisita l’intesa per la ripartizione dei fondi alle Regioni.

In data 13 luglio 2022 con Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stato approvato il  riparto del Fondo nazionale citato, in base alla quale al Veneto sono assegnati per l’anno 2022 euro 22.245.741,55 per il finanziamento tanto del procedimento Covid19 (Fsa-covid4), quanto del procedimento FSA ordinario (FSA2022).

Nella precedente annualità, con DGR n. 1150 del 17 agosto 2021, era stato avviato un autonomo procedimento per il sostegno al pagamento all'affitto per l'abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria "Covid19". Al fine di rendere più efficace la gestione amministrativa e contabile del procedimento di sostegno alle fasce sociali più deboli, si ritiene opportuno unire i procedimenti ed attuare una gestione unica, per il procedimento Covid19 (Fsa-covid4) e per il procedimento FSA ordinario (FSA2022), ciascuno con criteri e modalità di calcolo autonome.

Nell’ambito del riparto spettante alla Regione del Veneto, si propone pertanto di destinare euro 22.245.741,55 a finanziamento di entrambe le tipologie di procedimento, fissando, come limite massimo per il contributo FSA-Covid4, l’importo di euro 3.000.000,00 da assegnare in base a graduatoria, i cui criteri di formazione sono illustrati nell’allegato A. Tale limite è fissato per riservare comunque una quota consistente della disponibilità finanziaria totale ai richiedenti a reddito più basso. Il residuo, al netto dei costi del servizio informatico ed eventualmente integrato dalle somme non assegnate per il procedimento FSA-covid4, sarà ripartito in base al fabbisogno espresso dalle domande idonee raccolte dai Comuni partecipanti.

Successivamente, i Comuni partecipanti provvederanno alla gestione e all'erogazione dei contributi di sostegno all’affitto (FSA2022) unitamente ai contributi spettante per l’emergenza sanitaria Covid19 (FSA-covid4).

Oltre a tali risorse si propone di destinare all’incremento del Fondo le economie delle precedenti annualità del Fondo giacenti presso i Comuni e il cui esatto ammontare sarà quantificato al termine della rendicontazione in atto presso i Comuni stessi.

In attesa del perfezionamento del trasferimento dei fondi e dell’aggiornamento dei relativi capitoli di bilancio si ritiene opportuno autorizzare l’avvio di tutte le attività prodromiche necessarie ad accelerare l’iter per poter assicurare una solerte ripartizione dei fondi.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre quindi stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l'anno 2022. Come per la precedente annualità del Fondo si propone di reintrodurre, senza limitazione alcuna, la possibilità di partecipare al procedimento anche per i cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021, hanno usufruito della detrazione IRPEF per l'affitto, pur tenendo conto di tale detrazione in sede di erogazione del contributo. 

Come già fatto in precedenza, si propone possano partecipare al riparto del Fondo tutti i Comuni del Veneto che si impegnino a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 7% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo (FSA 2021) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 60.000,00.

Si propone di ammettere al riparto i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2021 qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento come segue: i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella misura minima richiesta, i Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 3.000,00 per ogni 10.000 abitanti o frazione.

Nell’Allegato A al presente provvedimento sono riportati i requisiti di accesso e le modalità per l’assegnazione delle risorse in argomento.

Qualora il Comune decida di cofinanziare il Fondo in misura superiore alla quota richiesta, le somme eccedenti parteciperanno ad un riparto premiale, secondo quanto precisato nell’Allegato A.

L’impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato dai Comuni alla Regione - Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia - entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in modo da consentire di procedere entro l’anno al riparto del Fondo fra i Comuni partecipanti.

Anche per questa annualità del Fondo, si ritiene necessario mettere a disposizione dei Comuni un servizio informatico e di supporto giuridico che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorare costantemente l'andamento del procedimento, fornendo agli Enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione, nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati.

Vista l’esperienza positiva delle passate edizioni del Fondo, oltre al servizio informatico dedicato ai Comuni e agli Enti da questi delegati, viene messo a disposizione dei cittadini un servizio web di compilazione, trasmissione e gestione delle domande per i Comuni che, nel loro bando, prevedano anche tale modalità di presentazione delle richieste. Ciò consentirà di contrarre significativamente i tempi di raccolta e gestione delle domande e del procedimento.

Per la realizzazione del servizio, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui all’Allegato B, si prevede il coinvolgimento di Veneto Innovazione S.p.a., società in house della Regione del Veneto, iscritta nel registro tenuto dall’ANAC ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, come da disposizione della  DGR  n. 1712 del 24 ottobre 2017.

La società presenta ad oggi tutte le garanzie di solidità, affidabilità e “controllabilità” derivanti dal possesso della qualifica di società in house regionale, così come definite dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che hanno  individuato i seguenti requisiti qualificanti di detta tipologia di istituto giuridico, ossia:

  1. l’esercizio sulla persona giuridica di cui trattasi, da parte dell’Amministrazione controllante, di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
  2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione controllante, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’Amministrazione aggiudicatrice;
  3. nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In tal senso, il modello di governance e le relazioni organizzative e funzionali in essere con l’Amministrazione regionale confermano il controllo analogo, laddove il requisito dell’80% è confermato dal Bilancio di esercizio al 31.12.2021 ed il requisito dell’assenza di partecipazione di capitali privati è soddisfatto dalla totale partecipazione regionale.

Su richiesta della Direzione Lavori Pubblici - U.O. Edilizia, Veneto Innovazione S.p.a. ha formalizzato  un preventivo, agli atti della struttura, per il servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione dei procedimenti Covid19 (Fsa-covid4) e FSA ordinario (FSA2022) pari ad euro 150.000,00 (IVA esclusa).

Il suddetto preventivo di spesa, inferiore rispetto ai 219.000,00 euro (IVA esclusa) del costo del medesimo servizio per l'anno 2021, è stato sottoposto a verifica ai sensi dall’articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 ed è risultato conveniente per l’assenza di margine di profitto, per il parziale utilizzo di personale già in servizio presso la società in house, i cui costi sono già coperti, e per un controllo più immediato e meno oneroso sull’attività svolta, con una maggiore flessibilità e reattività rispetto alle esigenze della committenza regionale, dal momento che il controllo analogo consente un maggiore e più diretto  controllo sulla qualità e sulla gestione del servizio erogato, non esercitabile su un soggetto esterno.


Trattandosi di un affidamento in house, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 non è necessario l'inserimento nel Programma biennale 2022-2023 ed elenco annuale 2022 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con DGR n. 37 del 25 gennaio 2022 in conformità a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, in particolare l'articolo 7, e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in particolare l'articolo 8, comma 1, lett. d).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 11 della legge n. 431/1998;

VISTO l’articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare € 22.245.741,55 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per il finanziamento del procedimento “FSA-2022” e del procedimento FSA-Covid4, fissando, come limite massimo per il contributo di quest'ultimo, l’importo di euro 3.000.000,00;

3. di dare atto che le economie delle precedenti annualità  giacenti presso i Comuni e il cui esatto ammontare sarà quantificato al termine della rendicontazione in atto presso i Comuni stessi sono destinate all'incremento del Fondo "FSA- 2022";

4. di stabilire che la ripartizione del Fondo FSA - anno 2022 è riservata ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 7% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo (FSA-2021) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 60.000,00 per ciascun Comune. Possono altresì concorrere i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2021, qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento come segue: i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 2.000,00, i Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 3.000,00 per ogni 10.000 abitanti o frazione;

5. di approvare, ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al FSA - anno 2022, i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire l’importo di 150.000,00 (IVA esclusa) per l’acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA 2022 tramite affidamento in house alla società Veneto Innovazione S.p.a.

7. di approvare lo schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all’Allegato B, incaricando il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia della sua sottoscrizione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

8. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente provvedimento;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23 comma 1, lettera b) e articolo 26, comma 1;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1005_22_AllegatoA_483335.pdf
Dgr_1005_22_AllegatoB_483335.pdf

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