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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 19 agosto 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 09 agosto 2022

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione della proposta ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014 per emergenti necessità relative alle misure M7, M8 e M20. Deliberazione/CR n. 53 del 20 maggio 2022.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 volte ad una riprogrammazione finanziaria motivata principalmente dalla necessità di rispondere a fabbisogni in ambito forestale a seguito dell’evento straordinario della tempesta VAIA dell’ottobre 2018.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1315 del 28 settembre 2021.

La presente proposta di modifica del PSR è motivata principalmente dalla necessità di rispondere a fabbisogni in ambito forestale già individuati nel PSR che, a seguito dell’evento straordinario della tempesta VAIA dell’ottobre 2018, si sono accresciuti oltre le previsioni e sviluppati nel medio lungo periodo. Pertanto risulta necessaria un’integrazione di risorse a favore della Misura 8 per investimenti in ambito forestale.

Secondariamente è emersa la necessità di una limitata integrazione alla dotazione della Misura 20 (assistenza tecnica) e, in entità ancor più contenuta, alla dotazione della misura 21 (Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19) e a quella delle sottomisure 7.5 e 7.6.

Si propone di recuperare le risorse necessarie dalle sottomisure che hanno già realizzato le procedure selettive programmate e per le quali, alla luce dei risultati conseguiti e di quelli in corso di esecuzione, non appare il rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di Programma.

La modifica interessa 5 Misure (4, 7, 8, 20 e 21) e 5 Priorità (2, 3, 4, 5 e 6), e prevede movimenti finanziari per complessivi 7,2 Meuro, pari allo 0,46% della Spesa pubblica totale programmata (top up esclusi).

Si propone pertanto la variazione delle risorse ordinarie secondo la seguente articolazione per misura e per Focus Area:

(1)   per sostenere gli investimenti in attrezzature e tecnologie forestali per le attività in foresta, in risposta alle perduranti conseguenze della tempesta VAIA si propone lo stanziamento di circa 2,6 Meuro relativamente alla sottomisura 8.6 programmata per la focus area 2A. Ciò risulta allineato ai fabbisogni FB 06 e FB 22 individuati nel Programma;

(2)   in modo complementare con il punto precedente, si propone lo stanziamento di circa 3,3 Meuro nella sottomisura 8.4 in Priorità 4, poiché permane la necessità di ristorare effetti di lunga durata della tempesta VAIA di ottobre 2018 con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica e alla protezione dei suoli forestali (Fabbisogno FB 20);

(3)   si propongono marginali trasferimenti di risorse interni alla focus area 5E, per la quale è già stato superato il pertinente target, e relativi a interventi in ambito forestale; in particolare si propone di trasferire 340.909 euro dalle sottomisure 8.1 e 8.2 a favore degli investimenti per aumentare la resilienza e la funzionalità ambientale delle foreste, sostenuti dalla SM 8.5 che non ha ancora raggiunto il valore di output programmato.

(4)   è necessaria una contenuta integrazione di risorse (264.378 euro) alla misura 7 programmata in focus area 6B, al fine di assicurare i pagamenti alle operazioni finanziate nell’ambito delle sottomisure 7.5 e 7.6 che, a parità di risultati, si sono manifestate di entità finanziaria appena superiore a quanto programmato;

5)   è necessaria una contenuta integrazione di risorse (inferiore a 6000 euro) per la misura 21, al fine di assicurare il completo pagamento degli impegni assunti; la correzione non pregiudica il rispetto dell’art. 59, comma 6-bis, del Regolamento UE 1305/2013, poiché l’ammontare delle risorse FEASR programmate per la misura rimane inferiore al 2% delle risorse FEASR per il periodo 2014-2020.

(6)   risulta necessaria l’integrazione di circa 1 Meuro per l’assistenza tecnica al Programma, poiché nella versione 11 del PSR sono state sottostimate le complessive esigenze di assistenza tecnica in ragione dell’estensione del Programma al 2022;

(7)   al fine di assicurare le integrazioni esposte nei punti precedenti, si propone di recuperare le risorse necessarie dalla sottomisura 4.2 programmata per la Focus area 3A, per un importo di 1,26 Meuro, e dalla sottomisura 4.3 programmata per la Focus area 2A per un importo di 5,9 Meuro. Infatti l’attuazione della sottomisura 4.2 rivela un contributo medio per operazione inferiore a quello stimato; inoltre tale sottomisura non incide sul target della pertinente focus area. Analogamente, anche la sottomisura 4.3 già consente il raggiungimento degli output programmati e non incide sul target della pertinente focus area.

Le modifiche comportano il coerente aggiornamento di altri capitoli del PSR. Il riferimento è alla modifica tecnica della descrizione del Capitolo 5 del PSR, alle variazioni degli indicatori nel performance framework e nel piano di indicatori (Capitoli 7 e 11 del PSR), e ai regimi di aiuto di stato (Capitolo 13 del PSR).

La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea, riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.

A tale proposito, si evidenzia che la modifica proposta rientra nella procedura prevista dall'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dall’articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014.

Dato atto che le modifiche proposte non riguardano criteri di ammissibilità degli interventi o gli impegni a carico dei beneficiari, non si rende necessario procedere all’esame congiunto con l’Organismo Pagatore AVEPA delle condizioni di verificabilità e controllabilità così come previsto dall’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali, in quanto gli spostamenti di risorse finanziarie sono molto limitati e non comportano cambiamenti nella strategia generale del PSR mentre altre modifiche hanno natura strettamente tecnica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte non vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale.

Con deliberazione/CR n. 53 del 20 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

In data 16 giugno 2022, la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha espresso il parere favorevole n. 174 al testo del provvedimento senza modifiche.

In base a quanto disposto dall’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'Autorità di gestione del programma ha presentato le modifiche proposte al PSR 2014-2020 al Comitato di Sorveglianza, convocato in seduta ordinaria il giorno 8 giugno 2022, ed ha acquisito il parere favorevole.

Le modifiche sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 16 giugno 2022. A seguito di alcune osservazioni da parte dei servizi della Commissione si è provveduto all’invio di una versione riveduta in data 6 luglio 2022. Rispetto al testo della deliberazione/CR n. 53 del 20 maggio 2022, si è provveduto ad alcuni aggiustamenti per rendere più chiare nel Documento Scheda di notifica le ragioni della modifica e a correggere alcuni errori materiali non significativi.

Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l'approvazione avvenuta con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5162 final del 14 luglio 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 82 del 21 luglio 2021, per l’estensione del periodo di programmazione al 2022 e l’integrazione delle risorse finanziarie previste dagli articoli 58 e 58 bis del regolamento (UE) 2020/2220;

VISTA la decisione di esecuzione C(2021) 6788 final del 15/09/2021 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. DGR n.1315 del 28 settembre 2021 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione/CR n. 53 del 20 maggio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;

VISTA il parere n. 174 del 16 giugno 2022 della competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso il 8 giugno 2022 dal Comitato di Sorveglianza sulla proposta di modifica del PSR;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 5162 final del 14 luglio 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;

VISTO, l’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
     
  3. di dare atto che le modifiche sono state approvate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5162 final del 14 luglio 2022;
     
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1000_22_AllegatoA_483331.pdf

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