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Materia: Artigianato
Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 19 luglio 2022
Approvazione bando "Il Veneto Artigiano. Anno 2022". (L.R. 8 ottobre 2018, n. 34).
Con il presente provvedimento, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto", si approva il bando denominato “Il Veneto Artigiano. Anno 2022”, finalizzato all'erogazione di contributi a supporto degli investimenti delle imprese artigiane.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto” contiene una disciplina organica dell’artigianato che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 6, 8 e 10 dello Statuto, risponde alla finalità di riconoscere la funzione sociale e il ruolo economico dell’artigianato nel territorio veneto e di promuoverne lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche volte allo sviluppo d’impresa, all’accesso al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla promozione delle produzioni.
Nello specifico, la suddetta legge regionale, all’art. 17, comma 1, demanda alla Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell’artigianato e la competente commissione consiliare, il compito di individuare:
“a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l’artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;
b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;
c) le forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane”.
A sua volta, l’art. 18, comma 1, della citata legge regionale n. 34 del 2018 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire apposite forme di agevolazione volte a dare concreta attuazione alle politiche di sviluppo delineate a supporto delle imprese artigiane.
Per il perseguimento delle succitate finalità, il successivo comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 34 del 2018 dispone l’istituzione del “fondo per lo sviluppo dell’artigianato veneto”, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane. Nel dettaglio, l’art. 29, commi 2 e 3, della predetta normativa specifica che agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112").
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 34 del 2018, traducendo le indicazioni ivi contenute in un sistema coordinato di interventi puntuali, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 988 del 12 luglio 2019, il documento denominato “Interventi a favore dell’artigianato veneto”. Nell’ambito degli strumenti agevolativi individuati dal documento rientra la Linea di intervento A “Interventi rivolti alla generalità delle imprese artigiane”, la quale comprende la Misura 4 “Innovazioni di prodotto e di processo e innovazione organizzativa”, finalizzata a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane incentivandone gli investimenti in ambito produttivo.
Il sostegno agli investimenti assume particolare rilevanza nell’attuale contesto economico, fortemente influenzato da fenomeni di portata globale quali gli effetti della pandemia da Covid-19 e le tensioni geopolitiche connesse al conflitto russo-ucraino; sono note, ad esempio, le difficoltà per le imprese conseguenti all’aumento straordinario dei costi energetici e delle materie prime, difficoltà che stanno rallentando la ripresa economica e spingendo al ribasso le previsioni di crescita del PIL (da dicembre 2021 ad oggi l’aumento del PIL stimato dall’ISTAT è sceso di circa due punti percentuali, da +4,7% a +2,8%).
Pertanto, al fine di supportare la competitività delle imprese artigiane venete nel loro complesso, alimentandone i processi di crescita a fronte dell’attuale scenario economico, valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove sfide, in particolare mediante la promozione di nuove soluzioni tecnologiche ed organizzative, si propone di approvare un bando di selezione dei beneficiari, per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
In particolare, l'Allegato riporta in modo specifico ed approfondito i requisiti da possedere per poter presentare domanda, la localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle stesse, la documentazione da allegare alla domanda, i criteri per la valutazione delle domande, nonché ogni altro elemento informativo utile e necessario per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alla misura, per la loro valutazione e per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti.
Formano parte integrante del presente provvedimento anche gli Allegati B, C, D, E, F e G concernenti la modulistica necessaria per la pesentazione delle domande.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ed, in particolare, gli artt. 17, comma 1 e 18;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la propria deliberazione n. 988 del 12 luglio 2019;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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