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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 19 luglio 2022


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 29 giugno 2022

DGR n. 169 del 22.02.2019. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019". Differimento termine di cui alla DGR n. 921 del 05.07.2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si differisce il termine di completamento del processo di riorganizzazione amministrativa per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, con particolare riferimento alla materia della difesa del suolo, previsto dalla DGR n. 921 del 5 luglio 2021.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, si è disposto il conferimento alle Province di una serie di funzioni, tra cui quelle relative alla difesa del suolo.

A seguito del riordino normativo delle funzioni delle Province, con la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, sono state riallocate in capo alla Regione del Veneto le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della legge, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in una serie di materie, tra cui la difesa del suolo.

Inoltre, la medesima L.R. n. 30/2016, all’art. 2, comma 5, demandava il compito alla Regione di adeguare con uno o più disegni di legge la normativa di settore al fine di garantire il riordino delle funzioni, introducendo altresì un regime transitorio per effetto del quale le Province continuano ad esercitare le funzioni riallocate in capo alla Regione «fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo».

In materia di difesa del suolo, è intervenuta altresì la Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019” che, all’art. 30 rubricato “Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.”, ha operato un riordino normativo mediante la novellazione degli artt. 84 e 85 della L.R. n. 11/2011, per effetto della quale sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni già svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia ed è stata prevista una disciplina specifica per la Provincia di Belluno, con l’attribuzione di alcune nuove funzioni.

A seguito del mutamento del contesto normativo e in assenza di previsioni espresse sul trasferimento di risorse finanziare ed umane per l’esercizio delle funzioni – al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - si è previsto che sino alla concreta attuazione del nuovo modello organizzativo continui a trovare applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2016, in base al quale le Province e la Città metropolitana di Venezia proseguono nell’esercizio, presso le proprie sedi, delle funzioni già conferite agli stessi Enti in materia di difesa del suolo e riallocate in capo alla Regione ai sensi della medesima L.R. n. 30/2016. In analogia, il predetto regime transitorio è stato altresì applicato per l’esercizio delle funzioni trasferite con L.R. n. 43/2018 alla Provincia di Belluno.

Al fine di individuare le risorse finanziarie ed umane per l’esercizio delle funzioni oggetto di riallocazione ed avviare il nuovo modello organizzativo, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 169 del 22 febbraio 2019, n. 1998 del 30 dicembre 2019, n. 1552 del 17 novembre 2020, n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 921 del 5 luglio 2021 ha avviato una ricognizione anche delle funzioni di difesa del suolo svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, nella prospettiva di ridurre sovrapposizioni di competenze.

Considerato che non sono venute meno le motivazioni che hanno da ultimo prorogato il termine di conclusione di tale ricognizione al 30.06.2022, allo stato attuale si ritiene opportuno prevedere un ulteriore e ragionevole differimento del termine al 31.12.2022 per la conclusione delle attività previste dalla citata DGR n. 169 del 22 febbraio 2019 e, di recente, dalla DGR n. 921 del 5 luglio 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. da 1 a 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTO l'art. 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTO l'art. 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1578 del 26 agosto 2014, n. 169 del 22 febbraio 2019, n. 1998 del 30 dicembre 2019, n. 571 del 04 maggio 2021, n. 1552 del 17 novembre 2020, n. 921 del 5 luglio 2021;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di differire al 31.12.2022 il termine per la conclusione delle attività previste dalla DGR n. 169 del 22 febbraio 2019 e, di recente, dalla DGR n. 921 del 5 luglio 2021;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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