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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 28 giugno 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 741 del 21 giugno 2022

Aggiornamento della DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021 ad oggetto: "Disciplina per il rilascio della certificazione dei requisiti per operare nelle reti dedicate alle cure palliative previsti in attuazione dell'articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e smi e del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021" ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 270, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede ad allineare la deliberazione in oggetto alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 270, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La L. 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” all’articolo 5, comma 2, ha stabilito, tra l’altro, che con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.

Con Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti”, sono state individuate le discipline equipollenti alla disciplina di Cure Palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Con successivo Decreto del Ministero della Salute del 11 agosto 2020 recante “Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie”, è stata integrata la tabella B, aggiungendo all’elenco delle specializzazioni equipollenti, con riferimento alla disciplina Cure Palliative, la Scuola di medicina di comunità e delle cure primarie.

In seguito, al fine di garantire la compiuta attuazione della L. 15 marzo 2010 n. 38 - e con analoghe finalità rispetto alla precedente L. 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 425) - l’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall’art. 1 comma 405, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ha previsto che sulla base dei criteri individuati con Decreto del Ministero della Salute di natura non regolamentare, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla Regione competente.

Ai sensi della disposizione legislativa da ultimo citata e dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del  17 giugno 2021, con Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021 sono stati disciplinati i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute dell’11 agosto 2020.

Con DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021 ad oggetto “Disciplina per il rilascio della certificazione dei requisiti per operare nelle reti dedicate alle cure palliative previsti in attuazione dell’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e smi e del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021”, sono state pertanto conseguentemente regolamentate le procedure per il rilascio della certificazione in oggetto, con le modalità ed entro i termini previsti ex Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021.

L’art. 1, comma 270, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha modificato l’art. 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo che i requisiti necessari all’ottenimento della certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2021, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario allineare la DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021 alle nuove tempistiche previste dalla legge sopracitata, fermo restando le restanti disposizioni contenute nella DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021 che quindi sono da ritenersi confermate. Si propone pertanto quanto segue:

  1. l’istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021  (ovvero entro il 31 gennaio 2023) all’Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Cure Primarie, dai medici in servizio alla data del 31 dicembre 2021 nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alla cure palliative;
  2. l’istanza può essere presentata dai medici che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2021, un’esperienza professionale nel campo delle cure palliative di almeno tre anni anche non continuativi presso le strutture pubbliche e private accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale, come sopra definite;
  3. l’istanza può essere presentata dai medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute dell’11 agosto 2020 e cioè non in possesso di una delle seguenti specializzazioni: Cure palliative, Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e rianimazione, Medicina di comunità e delle cure primarie;
  4. l’istanza deve essere corredata dall’attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  5. l’esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) -  almeno triennale anche non continuativa nel campo delle cure palliative  - e lettera b) del Decreto - congruo numero di ore di attività pari ad almeno 19 ore settimanali e congruo numero di casi trattati, rispetto all’attività  professionale esercitata, pari ad almeno 25 casi annui  -  sono attestate dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
  6. i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto - specifica formazione in Cure Palliative nell’ambito di percorsi di educazione Continua in medicina (ECM), conseguendo almeno 20 crediti ECM oppure tramite master universitari in cure palliative o tramite corsi organizzati dalle Regioni e Province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 10 luglio 2014 - sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  7. la certificazione per l’idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, sarà rilasciata - entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, completa in ogni suo elemento - dal Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, con proprio decreto, previa istruttoria dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e delle Strutture/Uffici interessati per gli ambiti di rispettiva competenza.

L’U.O. Cure Primarie, afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, provvederà ad aggiornare la modulistica da utilizzare, rendendo disponibile la stessa nell’apposita sezione nel sito internet regionale alla pagina
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/cure-palliative-e-terapia-del-dolore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 15 marzo 2010, n. 38;

VISTO l’articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l’art. 1, comma 405, della L. 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA l’Intesa del 17 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate” (Rep. Atti n. 95/CSR);

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 recante “Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021 recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”;

VISTA la DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021 recante “Disciplina per il rilascio della certificazione dei requisiti per operare nelle reti dedicate alle cure palliative previsti in attuazione dell’articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii e del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021”;

VISTO l’art. 1, comma 270, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di aggiornare la DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021, a seguito delle intervenute modifiche normative introdotte dall’art. 1, comma  270, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 come descritto in premessa e da intendersi puntualmente richiamato;
  3. di confermare le restanti disposizioni contenute nella DGR n. 1425 del 19 ottobre 2021 cui si rinvia;
  4. di incaricare l’U.O. Cure Primarie, afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, di aggiornare la modulistica da utilizzare e di rendere disponibile la stessa al link
    https://www.regione.veneto.it/ web/sanita/cure-palliative-e-terapia-del-dolore;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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