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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 24 giugno 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 21 giugno 2022

Sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l'anno 2022 e alla conseguente crisi di liquidità che ha determinato situazioni di difficoltà economiche. Approvazione dei criteri di erogazione dei contributi. Decreto Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 31 marzo 2022.

Note per la trasparenza

Con la presente delibera si provvede ad attivare l'intervento straordinario previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2022, tenuto conto che anche nell'anno 2022 permangono in capo alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne difficoltà economiche derivanti dall’emergenza pandemica dovuta al COVID-19. Gli interventi sono attivati nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E.  C 91 I/1 del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1409 del 12 ottobre 2021 la Giunta regionale ha approvato un bando di sovvenzioni a beneficio delle imprese della pesca del Veneto operanti nelle acque interne e marittime interne fortemente impattate dalla crisi sanitaria determinata da COVID-19, destinando complessivi Euro 992.887,03 con le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 11 agosto 2021.

Anche per il 2022 il settore della pesca sta risentendo negativamente degli effetti della pandemia con evidenti perdite dei fatturati e delle produzioni. Sono infatti ancora sussistenti le cause della crisi principalmente da ricondurre alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla riduzione delle presenze turistiche e alle difficoltà di rispettare le misure di distanziamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca. La situazione emergenziale da COVID-19 e la conseguente crisi di liquidità continua anche per l’anno in corso a determinare situazioni di difficoltà anche grave per le imprese del settore della pesca professionale.

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, con l’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022 per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

A seguito dell’istituzione del Fondo sopra citato, con Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 122 del 26 maggio 2022, è stata destinata una somma complessiva pari a Euro 20.000.000,00 per la sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, di cui Euro 1.500.000,00 sono stati riservati alle Regioni e alle Province autonome nell’ambito delle loro attribuzioni, finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne (articolo 1, comma 1, lettera c).

Gli interventi, previsti dal Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022, così come stabilito esplicitamente dall'articolo 4 dello stesso D.M. 31/03/2022, sono attivati nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E.  C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020,  2020/C 164/03 del 8 maggio 2020, 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 e sono comunque subordinati all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

In base alle disposizioni del citato Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022, le sovvenzioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e all’articolo 7, comma 1, devono rispettare i seguenti criteri generali previsti esplicitamente dagli artt. 2 e 3 dello stesso D.M. 31 marzo 2022.

Lo stesso articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022 prevede che, con separato e specifico provvedimento ogni Regione e Provincia autonoma individui criteri e modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari.

La somma complessiva assegnata alla Regione del Veneto nell’ambito di tali risorse per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne e marittime interne, in base all’articolo 7, comma 1, dello stesso Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, ammonta ad Euro 992.887,03.

A seguito dell’assegnazione delle risorse attribuite con il citato Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, la Giunta Regionale ha approvato, con separato provvedimento nella seduta odierna, la deliberazione con la quale ha provveduto ad approvare la necessaria variazione di bilancio per le risorse vincolate, dotando gli specifici capitoli d’entrata (E 101509) e di spesa (U 104195) della somma corrispondente pari a Euro 992.887,03.

Sulla base delle suddette premesse, la Giunta Regionale, nel dare atto del perdurare degli effetti della crisi epidemica COVID-19 sulle imprese di pesca che operano nelle acque interne e marittime interne anche per l’anno 2022, provvede con il presente atto, in applicazione dei citati articolo 1, comma 1, lettera c) e articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022, a fissare i criteri per l'erogazione degli ulteriori contributi stanziati.

A tal riguardo, in considerazione della necessità di fornire risposte celeri alle imprese di pesca in difficoltà nonchè di erogare le sovvenzioni nei termini previsti dal Temporary Framework di cui alla citata Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e successive modifiche e integrazioni, si ritiene di privilegiare quale criterio prioritario di assegnazione delle sovvenzioni stanziate con DM 31 marzo 2022 per le imprese di pesca professionale che operano nelle acque interne e marittime interne del Veneto, l'essere impresa risultata idonea all'assegnazione delle analoghe sovvenzioni stanziate per l'anno 2021 con Decreto Ministeriale del 11 agosto 2021, già individuate puntualmente con DDR n. 563 del 23 dicembre 2021.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che i requisiti di ammissibilità previsti dal DM 31 marzo 2022 sono del tutto analoghi ai requisiti di ammissibilità previsti dal precedente DM 11 agosto 2021.

Le sovvenzioni per l'anno 2022 potranno essere erogate previa verifica del mantenimento dei requisiti in capo alle imprese anche per l'anno 2022, così come definiti dagli artt. 2 e 3 del D.M. 31 marzo 2022, con particolare riferimento a:

  1. l’impresa beneficiaria deve risultare ancora regolarmente iscritta come impresa “Attiva” con il codice ATECO relativo all’attività prevalente 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data del 3 aprile 2022, così come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022;
  2. l’impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione del Veneto, alla data del 3 aprile 2022, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022;
  3. l’impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne, di cui all’articolo 25 della L.R. n. 19/1998, in corso di validità, alla data del 3 aprile 2022, ed in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale alla data del 3 aprile 2022;
  4. che l’impresa richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 (articolo 3, comma 2, lett.b, punto 1);
  5. che l’impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l’articolo 46 della legge n. 234/2012;
  6. per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell’Istituto creditore, l’intervento sostitutivo previsto ai sensi dell’art. 31, comma 8 bis , del  DL n.  69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l’irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all’impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC.

Relativamente a questo ultimo punto, si dà atto che competono al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria competono, inoltre, tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, inclusi l'assunzione dei relativi impegni di spesa, le attività istruttorie per la verifica del mantenimento dei requisiti relativi all'anno 2022 preliminarmente all'erogazione delle sovvenzioni, l'assunzione dei provvedimenti di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 992.887,03 recata dal pertinente capitolo di spesa n. 104195 avente per oggetto “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere del fondo per l'emergenza Covid-19 - Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2 D.L.17/03/2020, n.18)” del bilancio regionale per l'esercizio 2022, ad avvenuta acquisizione della richiamata decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea.

La proposta di cui al presente provvedimento è stata valutata nella riunione svoltasi in data 13 giugno 2022 della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, ottenendo parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

VISTA altresì la comunicazione della Commissione 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine", che ha, tra l'altro, prorogato al 30 giugno 2022 le misure di cui al quadro temporaneo e innalzato ad euro 345.000,00, l'aiuto complessivo concedibile per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul predetto quadro temporaneo;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e, segnatamente, le disposizioni di cui all’articolo 12 recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2022, pubblicato sulla GURI n. 122 del 26 maggio 2022;

CONSIDERATO che l’importo complessivo da erogare proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 992.887,03=;

VISTO il DDR n. 563 del 23/12/2021 con il quale è stata impegnata la somma di complessivi Euro 992.880,00 e contestualmente è stata approvata la graduatoria d'impegno dello scorso anno;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale del 11 maggio 2018, n. 16 recante “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTE le Direttive per la gestione del bilancio di cui alla DGR n. 42 del 25 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione con la quale la Giunta ha provveduto ad approvare la necessaria variazione di bilancio per le risorse vincolate, dotando gli specifici capitoli d’entrata (E 101509) e di spesa (U 104195) della somma corrispondente pari a Euro 992.887,03, approvata con separato provvedimento nella seduta odierna;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, in applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera c) e dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, quale criterio prioritario di assegnazione delle sovvenzioni stanziate con lo stesso DM 31 marzo 2022 per le imprese di pesca professionale che operano nelle acque interne e marittime interne del Veneto, l'essere impresa risultata idonea all'assegnazione delle analoghe sovvenzioni stanziate per l'anno 2021 con Decreto Ministeriale del 11 agosto 2021, già individuate puntualmente con DDR n. 563 del 23 dicembre 2021;
  3. di stabilire per i beneficiari individuati al precedente punto 2), la verifica del possesso anche per l'anno 2022 dei seguenti requisiti, prima dell'erogazione della sovvenzione:
    1. l’impresa beneficiaria deve risultare ancora regolarmente iscritta come impresa “Attiva” con il codice ATECO relativo all’attività prevalente 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data del 3 aprile 2022, così come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022;
    2. l’impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione del Veneto, alla data del 3 aprile 2022, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022;
    3. l’impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne, di cui all’articolo 25 della L.R. n. 19/1998, in corso di validità, alla data del 3 aprile 2022, ed in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale alla data del 3 aprile 2022;
    4. l’impresa richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 (articolo 3, comma 2, lett.b, punto 1);
    5. l’impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l’articolo 46 della legge n. 234/2012;
    6. per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell’Istituto creditore, l’intervento sostitutivo previsto ai sensi  dell’art. 31, comma 8 bis , del  DL n.  69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l’irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all’impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC;
    7. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione della sovvenzione di cui al precedente punto 2, sono pari a complessivi Euro 992.887,03=;
  4. di stabilire che l’aiuto previsto dal presente provvedimento verrà erogato ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di imbarcazioni nella disponibilità dell’impresa, nonché in base al numero di pescatori professionisti soci o dipendenti dell’impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 992.887,03 e fatta salva la soglia massima pari a 345.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19”, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 (articolo 3, comma 2, lett. b, punto 5);
  5. di dare atto che competono al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione;
  6. di dare atto che competono, inoltre, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, incluse le attività istruttorie per l'assunzione dei relativi impegni di spesa, la verifica del mantenimento dei requisiti relativi all'anno 2022 per l'erogazione delle sovvenzioni, l'assunzione dei provvedimenti di liquidazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 992.887,03 recata dal pertinente capitolo di spesa n. 104195 avente per oggetto “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere del fondo per l’emergenza Covid-19 – Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18)” del bilancio regionale per l'esercizio 2022, ad avvenuta acquisizione della richiamata decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale del Regione.

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