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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 15 luglio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 14 giugno 2022

Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 5 maggio 2021 sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" (Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce l’Intesa tra il Ministero, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” (Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021). Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Nell’ambito della sicurezza alimentare hanno assunto particolare rilevanza le procedure ed i sistemi di comunicazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea e tra le autorità competenti interne ad essi, relativamente ai controlli sugli alimenti e sui mangimi immessi sul mercato.

A questo riguardo è da segnalare l’istituzione, sotto forma di rete, del Sistema di Allerta Rapido per alimenti e mangimi - Rapid Alert System for Food and Feed - (a seguire RASFF), che negli ultimi anni è stato oggetto di molteplici interventi normativi da parte del legislatore europeo, ai quali occorre conformarsi a livello nazionale e regionale.

Nel dettaglio, si deve rammentare che il RASFF è stato istituito con il Regolamento (CE) n. 178/2002 come sistema di notificazione rapida dei rischi diretti o indiretti per la salute umana dovuti ad alimenti o mangimi tra gli Stati Membri, l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e la Commissione europea ed è stato esteso ad altri ambiti di applicazione, quali i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) nel caso in cui trasferiscano, ai prodotti alimentari, componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana o tale da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Analogamente, il Regolamento (CE) 183/2005, all’art. 29, ha stabilito che anche i mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti (pet-food), qualora presentino gravi rischi per la salute umana o per la salute degli animali o per l’ambiente, rientrino nel sistema di allerta sovra citato.

La Commissione europea è rappresentata nel RASFF dal "punto di contatto della Commissione", mentre, sul territorio italiano sono previsti un punto di contatto a livello di Autorità Competente Centrale, presso l'Ufficio 8 della DGISAN del Ministero della Salute, i punti di contatto presso le Autorità Competenti Regionali e i punti di contatto presso le Autorità Competenti Locali (A.U.L.S.S.).

A livello nazionale, a seguito dell’istituzione del RASFF, sono state adottate le prescrizioni e gli indirizzi operativi per la gestione omogenea del sistema di allerta medesimo. In particolare, con l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204/CSR), recepita con D.D.R. n.174/2009 dell’allora Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, sono state aggiornate le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinato al consumo umano” al fine di garantire una uniforme applicazione della normativa comunitaria nel territorio.

Affinché i punti di contatto possano comunicare in maniera veloce ed omogenea, la Commissione Europea ha istituito un sistema informatico denominato iRASFF oggetto di recenti interventi normativi da parte del legislatore europeo per migliorane il funzionamento. Il Regolamento (UE) 2017/625 ha infatti  previsto che l' iRASFF comprenda anche la procedura di AAC (assistenza amministrativa e collaborazione).  Il successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 ha disposto che l' iRASFF sia integrato ad altri sistemi informativi gestiti dalla Commissione Europea, attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Quest'ultimo Regolamento ha fissato, inoltre, una specifica disciplina per consentire al RASFF di operare sia nei casi in cui è identificato un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, secondo la definizione dell’art. 50 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 178/2002, sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio efficiente di informazioni tra i membri della rete RASFF. La medesima normativa europea ha aggiornato le regole comuni relative ai compiti e alle responsabilità dei diversi punti di contatto, incluso il ruolo di coordinamento e di verifica in carico alla Commissione Europea.

Tutto ciò premesso, al fine di rendere efficace ed operativo sul territorio il sistema iRASFF, come implementato ed integrato, sono stati modificati ed aggiornati gli indirizzi operativi nazionali per la gestione del sistema di allerta in parola.

Pertanto, con l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 sancita il 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, (Rep. atti n. 50/CSR), recante le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” sono state uniformate le modalità operative nazionali alle sopraggiunte modifiche normative, agli aggiornamenti informatici della piattaforma iRASFF, nonchè alle indicazioni e procedure operative fornite negli ultimi anni dalla Commissione Europea.

Per le motivazioni esposte in premessa, si rende quindi necessario recepire a livello regionale il documento “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”, "Allegato A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuare la struttura regionale competente ai fini della sua applicazione, con particolare riferimento alla gestione del "punto di contatto regionale del RASFF".

Infine si dà atto che il personale interessato delle autorità competenti a livello regionale e locale deve ricevere una formazione appropriata per l’utilizzo della piattaforma iRASFF e in merito alle procedure da seguire. Si dà atto altresì che l’art. 14 del Regolamento (UE) 2019/1715 prevede la disponibilità 24 ore al giorno 7 giorni su 7 di un funzionario di turno dei punti di contatto della rete iRASFF per le comunicazioni di emergenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 che "stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) 1935/2004 "riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE";

VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 che "stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai “Controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)”;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che stabilisce "norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (‹‹il regolamento IMSOC››);

VISTA l’Intesa tra il Ministero, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” (Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021);

VISTO il D.D.R. 174/2009 dell'allora Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare di recepimento dell’Intesa del 13 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 204/CSR);  

VISTA la L.R. n. 54/2012 come modificata dalla L.R. n. 14/2016;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.D.R. n. 66 del 3/11/2021 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1/2016, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTO il D.D.R. n. 71 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1/2016, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di recepire l'Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita il 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”, "Allegato A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  3. di prendere atto che le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”, recepite con D.D.R. n.174/2009 dell' allora Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, si intendono superate e sostituite dal documento di cui al punto 2);
  4. di individuare nelle Unità Organizzative Sicurezza alimentare e Sanità Animale farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, le strutture regionali competenti ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui all' "Allegato A", con particolare riferimento, rispettivamente, alla gestione del punto di contatto regionale del sistema di allerta rapido per alimenti e per materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e, alla gestione del punto di contatto regionale del sistema di allerta rapido per mangimi;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_707_22_AllegatoA_479421.pdf

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