Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 08 luglio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 09 maggio 2022

Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si intende adeguare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Verifica di Assoggettabilità per piani e programmi alle modifiche normative introdotte dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233, sia sotto il profilo amministrativo che procedurale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE pone come obiettivo prioritario quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l’analisi degli effetti sull’ambiente nell’elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Come noto la Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” che, relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione del Veneto è già intervenuta con le deliberazioni n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, n.791 del 31.03.09 e n.1222 del 26.07.2016, individuando l’autorità competente in materia e definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure.

Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., c.d. “T.U.A.”, l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi e loro varianti, che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:

1. i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;

2. i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);

3. le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche “minori" ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.

Il recente Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, ha evidenziato la necessità di semplificare ed agevolare la realizzazione di traguardi e obiettivi stabiliti dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” introducendo, tra le altre, alcune modifiche della disciplina concernente la Valutazione Ambientale Strategica.

Anche il successivo Decreto Legge n. 152 del 06.11.2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021, introducendo ulteriori urgenti misure finalizzate all’accelerazione delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha drasticamente ridotto i tempi sia di consultazione dei piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, sia i tempi amministrativi relativi alla fase di istruttoria tecnica per valutazione e stesura del relativo parere motivato.

Con la D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009 era stata adeguata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto "Codice Ambiente", apportata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, fornendo altresì puntuali “Indicazioni metodologiche e procedurali”.

È pertanto risultata chiara la necessità di adeguare quanto disposto dalla D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009, in materia di procedimento amministrativo, alle nuove disposizioni legate alla sburocratizzazione e accelerazione della procedura di VAS introdotte anche con le normative testé riportate.

Alla luce di quanto sopra, si passerà pertanto dall'attuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) definita dalla D.G.R. n. 791/2009 e composta di n. 7 allegati procedurali, ad una procedutra composta da n. 3 allegati, conseguendo altresì una riduzione dei tempi istruttori nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a carico dell’Autorità competente. In particolare: da 90 a 45 giorni per la consultazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale; da 60 a 45 giorni per la consultazione pubblica e la pubblicazione della proposta di Piano o Programma (pubblicazione da effettuarsi non più su cartaceo ma solo on-line nei siti istituzionali rispettivamente di Autorità competente e Autorità procedente).

Nei successivi 45 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni la Commissione Regionale per la VAS esprimerà il proprio parere motivato facendo propri anche gli esiti della Valutazione di Incidenza, nonché tenendo conto della documentazione presentata, delle osservazioni e contributi pervenuti e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Quindi, i tempi istruttori complessivi relativi ad una “VAS completa”, ai sensi dell’art. 13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., passano da totali 240 giorni (attualmente previsti dalla D.G.R. 791/2009) a 135 giorni.

Si propone pertanto di aggiornare le procedure amministrative già individuate, evidenziando l’esistenza di tre fattispecie ricadenti nella disciplina di VAS, vale a dire:

  • “Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi” come indicato all’Allegato A;
  • “Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi transfrontalieri europei” come indicato all’Allegato B;
  • “Procedura per la Verifica di Assoggettabilità di Piani e Programmi o di loro Varianti” come indicato nell’Allegato C.

In definitiva, la Commissione Regionale per la VAS si esprimerà con un parere motivato i cui contenuti devono verificare che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Infatti, la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.

Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti Piani e Programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione e che siano successivamente monitorati nei tempi e con le modalità stabilite nei rispettivi “Piani di Monitoraggio”.

Ad ogni utile fine, si avverte conseguentemente la necessità di revocare la D.G.R. 791/2009 non solo nella parte inerente le procedure amministrative di Valutazione Ambientale Strategica, ma anche laddove vengono previste cause di esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i Piani e Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la VAS è necessaria solo qualora l'Autorità competente valuti che gli stessi producano impatti significativi sull'ambiente (valutazione svolta secondo la procedura individuata dall'art. 12 del Decreto legislativo in parola).

In tal senso, il Consiglio Regionale - anche in considerazione delle disposizioni di cui al D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. l, comma l della L. 12.07.2011, n. 106 ed al fine di attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica - ha approvato la L.R. n. 29/2019 il cui art. 2, intitolato “Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23.04.2004, n. 11. Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" individua una procedura di verifica semplificata di sostenibilità ambientale. Inoltre, a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 61 del 21.01.2020 è stata adottata la “Scheda per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, ai sensi della L.R. 11/2004, art. 4 comma 4 bis. Deliberazione di Giunta Regionale n. 116/CR del 29.10.19”.

In considerazione della revoca della D.G.R. 791/2009, sono conseguentemente da ritenersi superate, rispettivamente, anche la D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 e la D.G.R. n. 1717 del 03.10.2013 nelle parti richiamanti le ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009.

Inoltre, si evidenzia anche la necessità di approvare con la presente deliberazione due moduli finalizzati alla semplificazione e snellimento della presentazione della domanda di “Verifica di Assoggettabilità”, rispettivamente di iniziativa pubblica “Allegato D” e di iniziativa privata “Allegato E”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in L. n. 108 del 29.07.21

VISTO il D.L. n. 152 del 6.11.21 convertito in L. n. 233 del 29.12.2021

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013;

VISTA la L.R. del 17 maggio 2016 n. 14;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006;

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 4, art. 14;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 del 27 maggio 2016 e n. 803 del 27 maggio 2016.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di revocare la D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009 e di dare atto che sono conseguentemente da ritenersi superate anche la D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 e la D.G.R. n. 1717 del 03.10.2013 nelle parti richiamanti le ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009;

3. di approvare le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante: 

- “Allegato A - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi”;

- “Allegato B - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi transfrontalieri europei”;

- “Allegato C - Procedura per la Verifica di Assoggettabilità di Piani e Programmi o di loro Varianti”;

4. di approvare i moduli per la presentazione delle istanze:

- “Allegato D - Presentazione istanza iniziativa Pubblica”

- “Allegato E – Presentazione istanza di iniziativa Privata”

5. di incaricare la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, competente in materia di VAS, dell’esecuzione del presente atto, inclusa l'adozione di eventuali modifiche non sostanziali ai predetti moduli;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_545_22_AllegatoA_476652.pdf
Dgr_545_22_AllegatoB_476652.pdf
Dgr_545_22_AllegatoC_476652.pdf
Dgr_545_22_AllegatoD_476652.pdf
Dgr_545_22_AllegatoE_476652.pdf

Torna indietro